Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2024
ECLI:EU:T:2024:287
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0234_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 maggio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑234/22) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “ associazione ” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Competenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà e libertà d’impresa – Libertà di circolazione – Proporzionalità»
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Disposizioni di portata generale – Esclusione
[Art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2022/329]
(v. punti 28‑31, 35)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamenti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e che prevedono misure restrittive in considerazione della situazione in Ucraina – Assenza di incidenza diretta e individuale – Irricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Consiglio n.
o
269/2014, e 2022/330, art. 3, § 1, f) e g)]
(v. punti 49‑56)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di siffatte misure – Limitazioni – Presupposti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, lettera a)]
(v. punti 61‑65)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità – Presupposti – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio n.
o
269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 68, 69, 71)
5.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto – Termine decorrente dalla data della comunicazione individuale
[Art. 263, commi 4 e 6, e 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n.
o
269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 70, 73)
6.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritto di accesso ai documenti – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572, art. 3, § 2; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2023/579]
(v. punto 76)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e delle persone associate agli stessi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Violazione del diritto al contraddittorio / di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572: regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 83‑93)
8.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 95‑99, 111, 116, 118‑119)
9.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata delle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 120‑123, 152, 180)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e persone, enti o organismi ad esse associati – Persone che forniscono sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o ne traggono vantaggio e persone ad esse associate – Nozione di associazione – Interessi comuni
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572, art. 2, § 1, a) e d); regolamenti del Consiglio n.
o
269/2014, 2022/336 e 2023/ 571, 3, § 1, a), d)]
(v. punti 134, 143‑146)
11.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua associazione con una persona che fornisce sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o ne trae vantaggio e che sostiene azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n.
o
269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 157, 159‑160)
12.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n.
o
269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 163‑164, 177‑179)
13.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 185‑197)
14.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/337 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/336 e 2023/571]
(v. punti 206‑212)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
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1
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GU C 237 del 20.6.2022
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