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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 agosto 1979

Cassazione n. 29291/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/8/1979 avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché involgenti apprezzamenti in fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di resistenza individuando la connessione tra la condotta agìta e le funzioni pubbliche esercitate dagli agenti che ne sono stati destinatari nonché del dolo che ha connotato l'azione.

La violenza della condotta, la produzione di lesioni ad una delle vittime sono state correttamente valorizzate ai fini della esclusione della tenuità del fatto e la pena inflitta, con applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche e di un minimo aumento per la continuazione (un mese) non sono suscettibili di censure in questa sede perché frutto di apprezzamenti discrezionali e dell'applicazione delle regole che sovrintendono all'esercizio dei poteri punitivi del giudice di merito.

Assertive, a fronte della condanna, le censure sulle statuizioni civili che dalla condanna derivano e che il giudice di appello ha confermato e liquidate in euro millecinquecento nell'esercizio di poteri equitativi.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere tensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/8/1979 avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché involgenti apprezzamenti in fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di resistenza individuando la connessione tra la condotta agìta e le funzioni pubbliche esercitate dagli agenti che ne sono stati destinatari nonché del dolo che ha connotato l'azione. La violenza della condotta, la produzione di lesioni ad una delle vittime sono state correttamente valorizzate ai fini della esclusione della tenuità del fatto e la pena inflitta, con applicazione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche e di un minimo aumento per la continuazione (un mese) non sono suscettibili di censure in questa sede perché frutto di apprezzamenti discrezionali e dell'applicazione delle regole che sovrintendono all'esercizio dei poteri punitivi del giudice di merito. Assertive, a fronte della condanna, le censure sulle statuizioni civili che dalla condanna derivano e che il giudice di appello ha confermato e liquidate in euro millecinquecento nell'esercizio di poteri equitativi. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere tensore I
Sentenza Cassazione n. 29291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris