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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Catania del 2.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Paternò aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 632 cod. pen. ai danni della proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che aveva liquidato in complessivi Euro 800 ed alla rifusione delle spese;

2. ricorre per cassazione il difensore del Messina lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 1058, 1063, 1065 e 1051 cod. civ.: rileva che gli elementi acquisiti al processo avevano consentito di qualificare la servitù come riferita al solo passaggio pedonale o con animali da soma i laddove il GdP prima ed il Tribunale dopo hanno ritenuto che essa fosse funzionale anche al passaggio con mezzi meccanici e, perciò, impedita dalla condotta ascritta al ricorrente che, altrimenti, ovvero tenendo conto dei limiti nei quali il diritto era stato all'epoca costituito, non sarebbe stata ostacolata essendo il passaggio largo poco meno di un metro; né, aggiunge, si poteva ritenere che la servitù fosse stata modificata nel corso del tempo in quanto nessuna domanda era stata mai avanzata dal titolare del fondo dominante per ampliare il passaggio rispetto ai termini nei quali il diritto era stato costituito nel 1925; 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 632 cod. pen.: rileva che i giudici di merito hanno errato nel ricondurre il fatto nel delitto di cui all'art. 632 cod. pen. che punisce la immutazione dello stato dei luoghi nell'altrui proprietà laddove nel caso di specie se tale condotta è stata realizzata'si è consumata sulla proprietà dell'imputato;

3. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha motivato in maniera congrua e convergente con il primo giudice valorizzando plurinni e concludenti elementi di prova da cui hanno correttamente desunto la integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato; osserva che il ricorso propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa rispetto a quella correttamente operata dai giudici di merito ed invece preclusa in sede di legittimità;

4. la difesa ha trasmesso una memoria di replica rispetto alle considerazioni ed alle richieste del PG; insiste nel rilevare come il ricorso avesse evidenziato profili di violazione di legge e non già di inadeguata o mancata disamina o valutazione delle prove;

5. la difesa della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le sue conclusioni insistendo per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado da liquidarsi in suo favore alla luce della nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito in termini che sono incontroversi: si era accertato che il Messina aveva rimosso (in realtà "ostacolato") una servitù di passaggio insistente sul fonekrisua proprietà ed a favore della confinante proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, l'imputato aveva piantato degli alberi sul percorso ed in tal modo riducendo la larghezza del passaggio, in modo tale da ostacolare o impedire l'accesso al fabbricato rurale di proprietà della persona offesa con mezzi meccanici.

Tale condotta è pacifica e non contestata poiché il ricorso investe due profili diversi entrambi, peraltro, coinvolgenti la questione relativa ai presupposti per la integrazione della fattispecie di reato che, con il secondo motivo, si assume non riferibile alla ipotesi in cui l'imnnutazione dello stato dei luoghi sia intervenuta sulla proprietà dello stesso imputato, piuttosto che sulla proprietà "altrui" e, dall'altro, che tali modifiche non impedivano l'esercizio del diritto quale originariamente delineato nel titolo costitutivo della servitù.

Il primo rilievo è corretto.

L'art. 632 cod. pen. punisce con la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a Euro 206 "... chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ... immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi".

E' dunque pacifico che la condotta di immutazione deve essere realizzata nella proprietà "altrui" poiché il bene giuridico tutelato dall'art. 632 cod. pen. è l'integrità dell' altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento - sicché costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia ed andamento planimetrico ed altimetrico, in modo che vengano ad assumere, sia pure in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie; ne consegue che per la sussistenza del reato non è essenziale che l'azione sia rivolta all'appropriazione, totale o parziale, dell'altrui immobile o all'acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purché questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 9980 del 26/04/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 161348 - 01; conf., sull'oggetto della tutela apprestata dalla norma incrinninatrice e da individuarsi nell'altrui proprietà, Sez. 2 - , Sentenza n. 12794 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279145 - 01).

Si è perciò affermato che costituisce modificazione dello stato dei luoghi l'incendio e la successiva aratura di un terreno di natura boschiva eseguita sul fondo altrui (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 2051 del 03/10/1979, Corso, Rv. 144309 - 01) ovvero la trasformazione di un terreno di natura boschiva altrui in terreno seminativo, eseguita a fine di lucro (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 12684 del 30/03/1978, Giagnorio, Rv. 140216 - 01).

Nel contennpo, si è chiarito che il mutamento dello stato dei luoghi concreta il reato di cui all'art 632 cod pen, solo se viene attuato 'nell' altrui proprieta', attraverso modificazioni materiali suscettibili di influire dannosamente sulla prova dei diritti spettanti su di essa a chi di ragione e di consentire un profitto ingiusto all'agente o ad altri (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 7017 del 28/01/1977, Laudani, Rv. 136054 - 01 e, più recentemente, Sez. 2, Sentenza n. 24492 del 11/03/2009, Giuliano, Rv. 244269 - 01, secondo cui non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la turbativa nel possesso di una servitù di passaggio, in quanto l'illecito non è configurabile nei confronti di colui che abbia già il possesso del fondo in qualità di proprietario, principio affermato in una fattispecie simile a quella che ci occupa e nella quale l'arbitraria "invasione" era consistita nell'aratura di un fondo, attraversato da uno stradello sul quale il proprietario di un fondo finitinno esercitava una servitù di passaggio e che era risultato non più percorribile, dopo l'aratura, con automezzi e mezzi di lavoro; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha aggiunto che la turbativa nel possesso della servitù di passaggio può formare oggetto della relativa azione civile).

Pacifico che, nel caso in esame, la condotta di piantumazione di alberi tale da rendere più difficoltosa ovvero limitare l'esercizio della servitù è intervenuta sul fondo di proprietà dell'imputato, si deve perciò concludere nel senso che anche qui si è al di fuori dell'ambito di rilevanza penale disegnato dalla norma incriminatrice evocata nella imputazione.

La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Catania del 2.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Paternò aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 632 cod. pen. ai danni della proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che aveva liquidato in complessivi Euro 800 ed alla rifusione delle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore del Messina lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 1058, 1063, 1065 e 1051 cod. civ.: rileva che gli elementi acquisiti al processo avevano consentito di qualificare la servitù come riferita al solo passaggio pedonale o con animali da soma i laddove il GdP prima ed il Tribunale dopo hanno ritenuto che essa fosse funzionale anche al passaggio con mezzi meccanici e, perciò, impedita dalla condotta ascritta al ricorrente che, altrimenti, ovvero tenendo conto dei limiti nei quali il diritto era stato all'epoca costituito, non sarebbe stata ostacolata essendo il passaggio largo poco meno di un metro; né, aggiunge, si poteva ritenere che la servitù fosse stata modificata nel corso del tempo in quanto nessuna domanda era stata mai avanzata dal titolare del fondo dominante per ampliare il passaggio rispetto ai termini nei quali il diritto era stato costituito nel 1925; 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 632 cod. pen.: rileva che i giudici di merito hanno errato nel ricondurre il fatto nel delitto di cui all'art. 632 cod. pen. che punisce la immutazione dello stato dei luoghi nell'altrui proprietà laddove nel caso di specie se tale condotta è stata realizzata'si è consumata sulla proprietà dell'imputato; 3. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il Tribunale ha motivato in maniera congrua e convergente con il primo giudice valorizzando plurinni e concludenti elementi di prova da cui hanno correttamente desunto la integrazione degli elementi costitutivi del reato contestato; osserva che il ricorso propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa rispetto a quella correttamente operata dai giudici di merito ed invece preclusa in sede di legittimità; 4. la difesa ha trasmesso una memoria di replica rispetto alle considerazioni ed alle richieste del PG; insiste nel rilevare come il ricorso avesse evidenziato profili di violazione di legge e non già di inadeguata o mancata disamina o valutazione delle prove; 5. la difesa della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le sue conclusioni insistendo per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado da liquidarsi in suo favore alla luce della nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito in termini che sono incontroversi: si era accertato che il Messina aveva rimosso (in realtà "ostacolato") una servitù di passaggio insistente sul fonekrisua proprietà ed a favore della confinante proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, l'imputato aveva piantato degli alberi sul percorso ed in tal modo riducendo la larghezza del passaggio, in modo tale da ostacolare o impedire l'accesso al fabbricato rurale di proprietà della persona offesa con mezzi meccanici. Tale condotta è pacifica e non contestata poiché il ricorso investe due profili diversi entrambi, peraltro, coinvolgenti la questione relativa ai presupposti per la integrazione della fattispecie di reato che, con il secondo motivo, si assume non riferibile alla ipotesi in cui l'imnnutazione dello stato dei luoghi sia intervenuta sulla proprietà dello stesso imputato, piuttosto che sulla proprietà "altrui" e, dall'altro, che tali modifiche non impedivano l'esercizio del diritto quale originariamente delineato nel titolo costitutivo della servitù. Il primo rilievo è corretto. L'art. 632 cod. pen. punisce con la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a Euro 206 "... chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ... immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi". E' dunque pacifico che la condotta di immutazione deve essere realizzata nella proprietà "altrui" poiché il bene giuridico tutelato dall'art. 632 cod. pen. è l'integrità dell' altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento - sicché costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia ed andamento planimetrico ed altimetrico, in modo che vengano ad assumere, sia pure in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie; ne consegue che per la sussistenza del reato non è essenziale che l'azione sia rivolta all'appropriazione, totale o parziale, dell'altrui immobile o all'acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purché questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 9980 del 26/04/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 161348 - 01; conf., sull'oggetto della tutela apprestata dalla norma incrinninatrice e da individuarsi nell'altrui proprietà, Sez. 2 - , Sentenza n. 12794 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279145 - 01). Si è perciò affermato che costituisce modificazione dello stato dei luoghi l'incendio e la successiva aratura di un terreno di natura boschiva eseguita sul fondo altrui (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 2051 del 03/10/1979, Corso, Rv. 144309 - 01) ovvero la trasformazione di un terreno di natura boschiva altrui in terreno seminativo, eseguita a fine di lucro (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 12684 del 30/03/1978, Giagnorio, Rv. 140216 - 01). Nel contennpo, si è chiarito che il mutamento dello stato dei luoghi concreta il reato di cui all'art 632 cod pen, solo se viene attuato 'nell' altrui proprieta', attraverso modificazioni materiali suscettibili di influire dannosamente sulla prova dei diritti spettanti su di essa a chi di ragione e di consentire un profitto ingiusto all'agente o ad altri (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 7017 del 28/01/1977, Laudani, Rv. 136054 - 01 e, più recentemente, Sez. 2, Sentenza n. 24492 del 11/03/2009, Giuliano, Rv. 244269 - 01, secondo cui non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la turbativa nel possesso di una servitù di passaggio, in quanto l'illecito non è configurabile nei confronti di colui che abbia già il possesso del fondo in qualità di proprietario, principio affermato in una fattispecie simile a quella che ci occupa e nella quale l'arbitraria "invasione" era consistita nell'aratura di un fondo, attraversato da uno stradello sul quale il proprietario di un fondo finitinno esercitava una servitù di passaggio e che era risultato non più percorribile, dopo l'aratura, con automezzi e mezzi di lavoro; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha aggiunto che la turbativa nel possesso della servitù di passaggio può formare oggetto della relativa azione civile). Pacifico che, nel caso in esame, la condotta di piantumazione di alberi tale da rendere più difficoltosa ovvero limitare l'esercizio della servitù è intervenuta sul fondo di proprietà dell'imputato, si deve perciò concludere nel senso che anche qui si è al di fuori dell'ambito di rilevanza penale disegnato dalla norma incriminatrice evocata nella imputazione. La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugna
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