CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 10709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.r.g.18322/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, C/11. –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttorep.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto:gente di mare – indennità malattia – esenzione IRPEF - esclusione 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Puglian. 1710/07/2017, pronunciata il 17 aprile 2017 e depositata il 15 maggio 2017,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente era iscritto agli enti previdenziali per la gente di mare, poi confluiti nell’INAIL, cui richiedeva le ritenute versate dall’ente assistenziale, quale sostituto d’imposta sulle indennità erogate per inabilità temporanea al lavoro negli anni2010-2012. Nel particolare, l’istanza era formulata per il rimborso Irpef, addizionali reazionali e comunali, sull’assunto della vigenza dell’art. 24 R.D. n. 1918/1937, convertito in l. n. 831/1938, in forza del quale le prefate indennità “sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile“, cui - per interpretazione analogica e successione normativa - il contribuente equiparava l’Irpef. Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni di parte contribuente, ma l’appello -non ostante le eccezioni processuali sollevate- esitava nell’integrale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo non equiparabile l’esenzione da imposta reale prevista da una legge del 1938 con l’esenzione da imposta personale, qual è l’Irpef, introdotta oltre un trentennio dopo. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a quattro mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni. CONSIDERATO Vengono proposti quattro motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 53, primo comma, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 c.p.c., nella sostanza lamentando l’inammissibilità 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF dell’appello per genericità ed assenza degli elementi specifici di critica ai capi di sentenza impugnati, risolvendosi piuttosto in una ricompilazione con copia-incolla dell’atto di primo grado. Occorre rilevare che lo stesso motivo qui in scrutinio si espone alla censura di inammissibilità per difetto di completezza ed esaustività, non avendo il patrono privato assolto all’onere di riproduzione dei passi degli atti processuali dei gradi di meritoda cui si evinca la fondatezza delle sue censure; né tali passi sono indicati con precisione. Ed infatti, anche recentemente è stato ribadito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Tale indicazione puntuale non si riscontranel ricorso in esame. Non di meno, in disparte i profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza del motivo, occorre rilevare come la gravata sentenza riporti, in motivazione, il nocciolo del motivo d’appello per rigettare l’uguale eccezione di genericità, ritenendo invece specifica la ragione, ritenendola meritevole di accoglimento e su di essa fondando l’argomentazione che ne regge il dispositivo. In questo senso, si è affermato che n el processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass. V, n. 707/2019; n. 15519/2020). Donde il motivo è infondato e dev’essere rigettato. 2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 10 e 11, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4-bis, secondo comma, l. n. 125/2015, contestando non sia stata prodotta in giudizio, neppure dietro esplicita richiesta, la delega di firma del legale rappresentante dell’ente al preposto dell’ufficio legale che ha materialmente sottoscritto l’atto d’appello, in modo da riscontrare le ragioni della delega, i limiti temporali, di materia o di valore. Sul puntoè ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel senso che in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorché recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà (cfr. Cass. V, n. 874/2009; n. 6691/2014; n. 2138/2019). Il motivo è quindi infondato e dev’essere disatteso. 3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censuraex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione dell’art. 24, secondo comma, R.D. n. 1918/1937, convertito in l. n. 831/1938, nella sostanza lamentando che la prefata disposizione non sia stata ritenuta in vigore ed applicabile nel caso in oggetto, non ostante non sia nell’elenco delle disposizioni abrogate espressamente. È da condividersi la motivazione della commissione d’appello qui in scrutinio ove afferma che non sia estensibile per analogia una disposizione (eccezionale) che affranca da un’imposta reale (la ricchezza mobile) ad una fattispecie (eccezionale) relativa a d una (sopravvenuta) imposta personale. Detto in altri termini, l’esenzione prevista dalle fonti del 1937 e 1938 non può ritenersi sovrapponibile alle disposizion i sulla tassazione nemmeno immaginate dal legislatore di allora. Da un lato, infatti, le disposizioni che prevedono esenzionifiscali particolariappartengono alla famiglia delle disposizioni che pongono eccezione a regola, quindi soggette ai canoni ermeneutici di cui all’art. 14 disp. prel., cioè non applicabili oltre i casi da essi contemplati, quindi - nel nostro caso - non oltre l’esenzione dell’imposta reale. Non si può quindi presumere una volontà del legislatore di estenderla ad altri casi. Sicché, una sua applicazione all’Irpef avrebbe dovuto essere assistita da apposita rinnovazione normativa. Né può valere l’argomento che il formante normativo dell’anteguerra sia valido ed effettivo anche ora sul semplice assunto che non rientra tra le norme ritenute obsolete ed espressamente abrogate in attuazione della legge delega n. 246/2005. Ed infatti permane sempre il criterio generale dell’abrogazione per incompatibilità che è regola -necessaria- fra fonti dotate della stessa 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF durezza. Sicché la fonte primaria successiva abroga ogni disposizione precedente con essa incompatibile. Tale ponderazione ha ben svolto il collegio d’appello, donde la sentenza in scrutinio non è passibile di alcuna censura nemmeno sotto questo profilo. Peraltro, il caso specifico è stato già affrontato da questa suprema Corte di legittimità ove si è affermato che i n materia d'imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l'abrogazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, l'esenzione prevista dall'art. 24, comma 2, del r.d.l. n. 1918 del 1937, l'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla "gente di mare" dall'ente previdenziale è soggetta a tassazione, poiché la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. Cass. V, n. 18022/2016). Anche il terzo motivo è quindi infondato. 4. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione, nella specie per non aver esaminato la circostanza che la successione delle leggi abbia portato al mantenimento in vigore della disposizione agevolativa invocata. Per un verso, è agevole riscontrare come tale circostanza sia stata esaminata nella sentenza de qua, che è giunta a ritenerla inapplicabile, donde il motivo sarebbeinfondato. Per altro verso, e più radicalmente, viene proposto come fatto decisivo (il cui esame sarebbe stato omesso) un apprezzamento di merito, una valutazione di interpretazione giuridica, il cui sindacato è ammesso attraverso il prisma del motivo contenuto nell’art. 360 n.3, attenendo all’esegesi normativa. Sul punto questa Corte è ferma nel ritenere che il fatto di cui all’art. 360 n. 5 debba esser un fatto storico, di natura costitutiva, estintiva o modificativa della pretesa 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF tributaria, di cui dev’essere provata la decisività (cfr. Cass. V. n.16655/2011). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U., n. 8053/2014). In definita, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, donde le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €.millequattrocento/00, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 15– 18322 - 2017 – 1 2 /0 4 /2023 MMF versamento da parte del