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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37155/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen,de le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 2,c cA,„..k. (A.Q.e.,o,-..;:-> LJ u 9tit o il difensore 4-zú: d2,,,,st 44-c5-"' • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari che non aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti dorniciliari, richiesta in relazione all'imputazione provvisoria elevata nei confronti del predetto, quale ispettore della [OSCURATO:PERSONA] del comune di Corigliano - Rossano, in ordine ai reati di falso di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen., aggravati ex art. 61 comma 1 cod. pen. (per avere attestato falsamente, in diversi verbali della commissione esaminatrice per la selezione pubblica, di cui faceva parte, la presenza continuativa di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della [OSCURATO:PERSONA], anch'egli componente della medesima commissione, capo 13).

2. Avverso l'ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunciando l'inosservanza degli artt. 110, 479 cod. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione.

Il Tribunale rende una motivazione apparente circa l'insussistenza di esigenze cautelari, laddove nella richiesta cautelare e poi nell'atto di appello si erano chiaramente evidenziati gli elementi indicativi delle pregnanti esigenze cautelari, quali la peculiarità del ruolo rivestito dall'indagato, la tranquillità con cui lo stesso, d'intesa con altri, aveva compiuto le condotte criminose, la rilevanza del pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione; ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi.

Illogica è l'affermazione secondo cui la vicenda è circoscritta a un episodio specifico e risale a oltre un anno fa, laddove nyn la fattispecie criminosa di falso non richiede affatto un numero minimo di condotte per il suo perfezionamento.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Ed invero, i contenuti di critica ai giudizi espressi dal tribunale risultano prevalentemente assertivi o generici, laddove il provvedimento impugnato aveva posto in luce soprattutto il deficit di elementi concreti idonei a supportare il giudizio di pericolosità e della sua attualità.

Il tribunale del riesame, dato atto della valutazione dell'ordinanza genetica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di imputazione provvisoria e della esclusione da parte del Giudice delle indagini preliminari della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, nel condividere tale giudizio, rileva che si tratta di condotte di falsa attestazione della presenza di Pirillo nella commissione esaminatrice - relativamente ad ore o frazioni di esse in cui sarebbe stato invece assente - relative a tre giornate del luglio del 2020, e conclude, congruamente, che pertanto la vicenda è da ritenere circoscritta e risalente a oltre un anno prima rispetto alla valutazione cautelare, laddove l'appello non prospettava alcun elemento concreto idoneo a far ritenere ipotizzabile una prosecuzione delle condotte illecite.Le censure del ricorrente, qui riproposte, risultano a loro volta manifestamente inidonee a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata, che, lungi dal risultare apparente, dà sufficientemente conto della carenza di elementi alla stregua dei quali operare, nei termini invocati dal ricorrente, la prognosi circa il periculum libertatis, rimarcando la limitata consistenza numerica delle false attestazione e l'epoca dei fatti, risalente a oltre un anno.

Il ricorso valorizza nuovamente il ruolo pubblico ricoperto dall'indagato e la rete di relazioni con amministratori pubblici e privati ancora disponibile, mettendo tra l'altro in discussione il dato, oggettivo, della risalenza nel tempo delle condotte criminose, ma tali aspetti sono stati già correttamente ritenuti insufficienti nell'ordinanza impugnata laddove ha messo in luce l'insussistenza di elementi afferenti a episodi o a comportamenti in grado di conferire concretezza all'ipotizzata reiterazione del reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sen,de le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 2,c cA,„..k. (A.Q.e.,o,-..;:-> LJ u 9tit o il difensore 4-zú: d2,,,,st 44-c5-"' • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari che non aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti dorniciliari, richiesta in relazione all'imputazione provvisoria elevata nei confronti del predetto, quale ispettore della [OSCURATO:PERSONA] del comune di Corigliano - Rossano, in ordine ai reati di falso di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen., aggravati ex art. 61 comma 1 cod. pen. (per avere attestato falsamente, in diversi verbali della commissione esaminatrice per la selezione pubblica, di cui faceva parte, la presenza continuativa di [OSCURATO:PERSONA], funzionario della [OSCURATO:PERSONA], anch'egli componente della medesima commissione, capo 13). 2. Avverso l'ordinanza suindicata ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, denunciando l'inosservanza degli artt. 110, 479 cod. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione. Il Tribunale rende una motivazione apparente circa l'insussistenza di esigenze cautelari, laddove nella richiesta cautelare e poi nell'atto di appello si erano chiaramente evidenziati gli elementi indicativi delle pregnanti esigenze cautelari, quali la peculiarità del ruolo rivestito dall'indagato, la tranquillità con cui lo stesso, d'intesa con altri, aveva compiuto le condotte criminose, la rilevanza del pregiudizio subito dalla pubblica amministrazione; ma l'ordinanza impugnata non si pronuncia su tali elementi. Illogica è l'affermazione secondo cui la vicenda è circoscritta a un episodio specifico e risale a oltre un anno fa, laddove nyn la fattispecie criminosa di falso non richiede affatto un numero minimo di condotte per il suo perfezionamento. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, i contenuti di critica ai giudizi espressi dal tribunale risultano prevalentemente assertivi o generici, laddove il provvedimento impugnato aveva posto in luce soprattutto il deficit di elementi concreti idonei a supportare il giudizio di pericolosità e della sua attualità. Il tribunale del riesame, dato atto della valutazione dell'ordinanza genetica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di imputazione provvisoria e della esclusione da parte del Giudice delle indagini preliminari della sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, nel condividere tale giudizio, rileva che si tratta di condotte di falsa attestazione della presenza di Pirillo nella commissione esaminatrice - relativamente ad ore o frazioni di esse in cui sarebbe stato invece assente - relative a tre giornate del luglio del 2020, e conclude, congruamente, che pertanto la vicenda è da ritenere circoscritta e risalente a oltre un anno prima rispetto alla valutazione cautelare, laddove l'appello non prospettava alcun elemento concreto idoneo a far ritenere ipotizzabile una prosecuzione delle condotte illecite.Le censure del ricorrente, qui riproposte, risultano a loro volta manifestamente inidonee a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata, che, lungi dal risultare apparente, dà sufficientemente conto della carenza di elementi alla stregua dei quali operare, nei termini invocati dal ricorrente, la prognosi circa il periculum libertatis, rimarcando la limitata consistenza numerica delle false attestazione e l'epoca dei fatti, risalente a oltre un anno. Il ricorso valorizza nuovamente il ruolo pubblico ricoperto dall'indagato e la rete di relazioni con amministratori pubblici e privati ancora disponibile, mettendo tra l'altro in discussione il dato, oggettivo, della risalenza nel tempo delle condotte criminose, ma tali aspetti sono stati già correttamente ritenuti insufficienti nell'ordinanza impugnata laddove ha messo in luce l'insussistenza di elementi afferenti a episodi o a comportamenti in grado di conferire concretezza all'ipotizzata reiterazione del reato. P.Q.M. Dichiara inammissi
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