CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Baldi, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, in funzionedi Giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reatigiudicati con tre sentenze definitive (due delle quali riguardanti reati già ritenutiavvinti dalla continuazione), emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena irrogata al condannato in quella di anni tredici e mesiundici di reclusione.2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. G. [OSCURATO:PERSONA],denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen.e 81 cod. pen. con vizio di motivazione.Con le due sentenze sub 1) e 2) dell’istanza, relative a reati per i quali eragià stato riconosciuto il vincolo della continuazione, erano stati irrogati aumentidi pena superiori (mesi due di reclusione, in relazione a ciascuno dei noveepisodi, al netto della riduzione per il rito abbreviato per un totale di anni uno emesi sei di reclusione), sia in relazione agli aumenti effettuati in sede dicognizione (mesi uno di reclusione, per ciascuno degli otto episodi di cui allasentenza sub 2), sia in relazione a quelli effettuati dal precedente intervento delGiudice dell’esecuzione (che aveva mantenuto fermi gli aumenti per lacontinuazione interna, già ritenuti in sede di cognizione, di mesi uno direclusione ciascuno).Il limite, invece, per tali aumenti, a parere del ricorrente, è quello digiorni venti di reclusione per ciascun aumento, pari a giorni centosessanta,tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, F. Baldi, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. Invero è pacifico il principio secondo il quale il Giudice dell'esecuzione,nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effettodell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gliaumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudicedella cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01; Sez. 1, n. 3276 del21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).Sicché, nel determinare l’entità degli aumenti per i reati satellite, il Giudicedell’esecuzione deve attenersi a detto principio e applicare aumenti di pena chenon possono essere superiori all’entità di quelli effettuati in sede di cognizioneper gli stessi reati.Ad analogo principio si ispira la giurisprudenza di questa Corte nell’affermareche il Giudice dell’esecuzione, ove riconosca la continuazione con fatti giàoggetto di precedente provvedimento reso in sede esecutiva, può procedere allarideterminazione della pena già irrogata in bonam partem (Sez. 1, n. 25460 del11/04/2013, Rv. 250643), purché non intervenga, quindi, con il nuovoprovvedimento di unificazione quoad poenam, in senso peggiorativo deltrattamento sanzionatorio.1.2. Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie era stato chiesto ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con tre sentenzedefinitive, per i quali, in relazione alle sentenze indicate ai nn. 1 e 2 dell’istanza,era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione in sede esecutiva, conordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 31maggio 2022, rideterminando quella definitivamente irrogata in anni quattro direclusione, oltre la multa pari a euro 22.000.Orbene, il Giudice dell’esecuzione ha riconosciuto, con ragionamentoineccepibile, quale reato più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quellogiudicato con la sentenza sub n. 3 dell’istanza per il quale, tenuto conto dellacontinuazione interna già riconosciuta in sede di cognizione, era stata irrogata lapena complessiva di anni dodici e mesi cinque di reclusione, e ha individuato peri reati satellite di cui alle due sentenze sub nn. 1 e 2, pari a più reati di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, singoli aumenti di pena nella misura di mesi due direclusione ciascuno, al netto della riduzione per il rito abbreviato.Nel rideterminare la pena irrogata, tenuto conto della pena base per il piùgrave reato associativo, ovviamente, è mutata la specie della pena, da congiuntaa pena soltanto detentiva, ed è limitatamente a quest’ultima che la Difesadenuncia che, in sede esecutiva, con l’ordinanza impugnata il Giudicedell’esecuzione avrebbe operato aumenti in peius rispetto, sia all’entità di questisancita in sede di cognizione, per le sentenze di cui ai nn. 1 e 2, sia in sede diesecuzione.Invero, come dedotto, con la sentenza n. 1 il condannato aveva riportato lapena detentiva complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre lamulta, mentre con la sentenza di applicazione di pena sub n. 2, era stataapplicata all’imputato la pena complessiva pari ad anni tre mesi sei di reclusioneed euro ventimila di multa, ritenuto più grave il reato di cui al capo 11 (per ilquale era stata irrogata la pena di anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro27000 di multa, con aumenti di pena per i reati satellite, pari a complessivi mesiotto di reclusione oltre la multa, per complessivi euro 3000, poi ridotta per il rito.La motivazione, invero, nel determinare nella stessa misura ciascunaumento per la continuazione quanto ai reati satellite, non pare dialogare con ilprecedente provvedimento con il quale, in sede esecutiva, è stata riconosciuta lacontinuazione tra gli episodi delittuosi giudicati con le sentenze sub n. 1 e 2dell’istanza, ritenendo più grave il reato di cui al capo 11 della sentenza n. 2,mantenendo fermi gli aumenti per la continuazione interna già irrogati in sede dicognizione in relazione a quella sentenza e, poi, irrogando la pena complessiva inaumento per il reato di cui alla sentenza n. 1, pari a mesi sei di reclusione, alnetto del rito speciale, giungendo alla pena complessiva di anni tre mesi sei direclusione, oltre la multa.Né si specificano le ragioni per le quali la misura unica dell’aumento,individuata in mesi due di reclusione per ciascuno dei reati satellite, sia congruasecondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01) con riferimento a quelli già ritenutisatellite nella sentenza di cui al n. 2 dell’istanza per i quali è stata irrogata lapena detentiva di mesi uno di reclusione, ridotta a giorni venti per il rito specialeprescelto, oltre la multa. Tanto, peraltro, tenendo eventualmente conto anchedel fatto che, per tali reati satellite indicati nella sentenza n. 2, era statairrogata, in sede di cognizione ed esecutiva, la pena congiunta complessiva dimesi otto di reclusione, oltre la multa nella misura complessiva di euro tremila,da ridurre per il rito.2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovoesame al Giudice dell’esecuzione, in diversa composizione (Corte cost., sent. n.183 del 2013), relativamente alla misura degli aumenti operati in relazione aireati satellite di cui alla sentenza n. 2 dell’istanza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Catanzaro.Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]