CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentte le conclusioni del PG < Il Procuratore generale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il ottobre 2021 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati aggravati di estorsione e trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, ai sensi degli artt. 629 cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 18 dicembre 2019, definitiva il 23 giugno 2021, che aveva irrogato la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.100,00 di multa (c.d. procedimento Bardo); 2) ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e altri, ai sensi degli artt. 416 bis cod., riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 16 settembre 2020, definitiva il 2 dicembre 2020, che aveva irrogato la pena di anni diciannove di reclusione (c.d. procedimento [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni diciannove e mesi otto di reclusione, cosi quantificata: pena base di anni quattordici per il reato ex art. 416 bis cod. pen. sub 2, aumentata ad anni diciannove per la continuazione con gli ulteriori reati sub 2 (mantenendo invariati gli aumenti stabiliti dal giudice della cognizione), ulteriormente aumentata di mesi otto di reclusione per la continuazione con i reati sub 1 (mesi otto di reclusione per il reato estorsivo, mesi quattro di reclusione per il reato ex art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1991, riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato). 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe determinato un aumento di pena in continuazione per i reati sub 1 non coerente con gli aumenti determinati per la continuazione con i reati sub 2, anche considerando la natura degli stessi. Il ricorrente, infatti, ritiene che gli aumenti di pena non sarebbero proporzionali al disvalore dei fatti, così come accertato dai giudici della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La determinazione della pena stabilita per la continuazione dei reati satellite rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei casi in cui il provvedimento impugnato presenti dei vizi di motivazione. Nel caso di specie, il rilievo mosso al provvedimento impugnato è del tutto infondato, posto che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che appariva congruo l'aumento di pena di mesi otto di reclusione per il reato estorsivo sub 1, tenuto conto della gravità della condotta protrattasi per un rilevante periodo di tempo (dai primi mesi del 2013 alla fine di luglio 2014) e dell'importo elevato della somma oggetto di estorsione. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha applicato la pena di mesi quattro di reclusione per la continuazione con l'ulteriore reato sub 1, considerando la gravità e la rilevante durata della condotta (protrattasi dal 2013 a 2017), nonché dei rilevanti danni cagionati dalla stessa alle attività commerciali ed economiche locali. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di valutazione del fatto. Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze diversa da quella recepita dal giudice di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] condivide la linea interpretativa tracciata da questa Corte secondo la quale l'epilogo decisorio non può difatti essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P. Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro