CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17294/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle corrette modalità del riconoscimento e sulla ridotta distanza temporale tra la data di commissione del reato ed il riconoscimento stesso); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con percorso argomentativo logico e coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato le ragioni della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina, rimarcando che la violenza, posta in essere per superare la resistenza della vittima mediante uno spintone, è stata esplicata direttamente sulla persona offesa e non sulla borsa di cui l'imputato si è appropriato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); i giudici di appello hanno, quindi, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il furto con strappo non è configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina impropria (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11;01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata); rilevato che il terzo motivo del ricorso è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi i giudici di merito hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dal precedente specifico e dalla mancata resipiscenza nonché la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec