CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23427/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato con procedura camerale con contraddittorio scritto, ai sensi di quanto dispone iltesto dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Perugia applicava, con la sentenza qui impugnata, la pena condizionalmentesospesa patteggiata da [OSCURATO:PERSONA] (ed altri, oggi non ricorrenti) e dal Pubblico ministero,per i delitti oggetto di imputazione (capo D, concorso nel delitto di emissione di fatture peroperazioni inesistenti; capo L, truffa pluriaggravata ai danni di ente pubblico; capo M,autoriciclaggio) nella misura di due anni di reclusione, con le circostanze attenuanti genericheprevalenti sulle aggravanti contestate e ritenute e la continuazione che avvince i reati indicati inimputazione.Con la medesima pronuncia, il Tribunale disponeva -di ufficio- la confisca (ex artt. 640 quatere 648 quater cod. pen.), anche per equivalente, dei beni nella disponibilità dell’imputata sino aconcorrenza di euro 406.714,70 (misura pari al profitto conseguito dalla società IMPREDIL, dellaquale la ricorrente era legale rappresentante).2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore difiducia, articolando le proprie doglianze in tre motivi:2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, fuori dall’accordo raggiunto tra le parti, (art.606, comma 1, lett. b, in riferimento agli artt. 640 quater, 648 quater cod. pen., 444, 445, 125,comma 3 , cod. proc. pen.), vizio deducibile ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,avendo il giudice disposto la confisca del profitto dei reati contestati ai capi L ed M;2.2. Vizio esiziale di motivazione, per mancanza, in ordine alla confisca del profittoconseguito per effetto delle condotte descritte ai capi L ed M (art. 606, comma 1, lett. e, cod.proc. pen.), non avendo il giudice accompagnato la statuizione della confisca con alcunaargomentazione in ordine alla necessaria dimostrazione del profitto (an, quantum e quomodo)effettivamente conseguito e lucrato personalemente, per effetto di condotte commesse in nomee per conto dell’ente del quale ella era legale rappresentante; applicazione della confisca perequivalente senza alcun previo tentativo di reperire il profitto presso le casse della societàamministrata;2.3. Il medesimo vizio di motivazione regge il terzo motivo di ricorso, speso in tema didimostrazione apodittica della condotta lucrativa contestata ai capi L ed M.3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore generale sollecita ladichiarazione di inammissibilità del ricorso, attesa la natura obbligatoria della confisca e laindicazione del quantum nella misura corrispondente al profitto del reato di truffa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo ed il secondo dei motivi di ricorso sono ammissibili (Sez. U, n. 21368 del26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01) e fondati, giacché introducono il tema dellanecessaria motivazione della confisca, estranea all’accordo intervenuto tra le parti.1.1. La confisca disposta d’ufficio non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specificamotivazione, capace di argomentare le ragioni della ablazione, che partecipa di una naturasanzionatoria.Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv.283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità dellamotivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza dellaconfisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria ha l’obbligo di motivare funditussulle ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto.Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto punto,essendo stati solo richiamati gli articoli di legge che impongono la misura.1.2. E' anzitutto opportuno evidenziare l'ammissibilità del ricorso, nonostante gli stringentilimiti delineati dall'art. 448 cod. proc. pen., in quanto i vizi motivazionali denunciati attengonoalla confisca per equivalente disposta dal Tribunale di Perugia, estranea all'accordo raggiuntodalla [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico ministero.Viene in rilievo, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui«la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile percassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stataoggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione aisensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 – 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 17092 del02/03/2021, Syziu, Rv. 281358- 01).1.3. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità del ricorso, deve osservarsi che lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «in tema di reati tributari commessidal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca perequivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato -corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimoniodell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrariecirca la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica» (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017,Lanza, Rv. 272111- 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino,Rv. 272238 - 01; Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, Passamonti).In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, coglie nel segnola censura difensiva in ordine all'assoluta assenza di motivazione sulla necessità di aggredire ilpatrimonio della persona fisica, legale rappresentante dell’ente, prima ancora di aver tentato diescutere quello della società di capitali, che ha tratto profitto dalla commissione dei reati ascrittiall'odierna ricorrente (nella qualità indicata in imputazione).1.4. Sotto altro profilo, deve pure osservarsi che la confisca per equivalente può esseredisposta, nei confronti del legale rappresentate di una società, solo nel caso in cui, all'esito diuna valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risultiimpossibile l’ablazione diretta del profitto del reato giacente nel patrimonio dell'ente che ha trattovantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai finidell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sonoelementi sintomatici dell'incapienza patrimoniale dell'ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep.2019, Bennati, Rv. 275687 - 01).1.5. Restano assorbiti i motivi di ricorso afferenti alla misura della disposta confisca, chedovrà essere oggetto, nel merito, di nuova ponderata valutazione, che tenga conto del profittoconcretamente e personalmente conseguito dall’agente.2. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca,con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia, diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta nei confronti della ricorrentee rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia, in diversa persona fisica.Così deciso il 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]