CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10669/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11526-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (n. 326/94), quale socio accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" - intimato - avverso la sentenza della Corte di Cassazione, depositata in data 21 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ottenne - secondo la ricostruzione della ricorrente - l'ammissione al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 364.137,13 in via ipotecaria, oltre interessi, e di C 146.375,79 in via chirografaria. Il primo progetto di riparto depositato dalla curatela del fallimento 18/04/2014, e dichiarato esecutivo dal Giudice delegato, non prevedeva alcuna attribuzione di somme in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., la quale pertanto proponeva reclamo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la modifica del piano di riparto e l'attribuzione dell'intero importo nella disponibilità della curatela, pari a C 116.162,49 (rinvenuto a seguito di precedente procedura esecutiva), essendo la [OSCURATO:PERSONA] medesima ancora creditrice per l'importo di C 245.917,27, pari a quanto maturato a titolo di interessi sulla somma ammessa in fallimento in via privilegiata (ovvero gli originari C 364.137,13). 2.Con provvedimento del 19/08/2014 il Tribunale, accogliendo il reclamo, disponeva la modifica del piano di riparto finale del fallimento, mediante attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dell'importo 116.162,42 "in via chirografaria". 3. Il successivo piano di riparto presentato dal curatore e dichiarato esecutivo è stato oggetto di un ulteriore reclamo ex art. 26 I.f. da parte della società, la quale lamentava che non le fosse stata assegnata alcuna somma in base a siffatto piano. 4.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato il reclamo, affermando che il credito in contestazione risultava già ammesso in chirografo e che l'istanza, a suo tempo presentata, per riconoscere tale credito come privilegiato era stata dichiarata inammissibile. 4.1 Avverso questa pronuncia propose ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di un unico motivo. 4.2 La società ricorrente lamentava la violazione dell'art. 26 1.f., dell'art.2909 c.c., nonché la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art.112 c.p.c., deducendo che con provvedimento del 19/08/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le aveva attribuito l'importo richiesto, ma per un evidente refuso aveva specificato che l'attribuzione dovesse intendersi "in via chirografaria", nonostante la collocazione del credito fosse in quella sede del tutto ininfluente, essendo in contestazione unicamente il fatto che il piano di riparto non avesse previsto alcuna attribuzione. Deduceva, infatti, la società ricorrente che la collocazione in via ipotecaria del credito costituito dagli interessi (ex art. 2855 c.c.) risultava già dall'ammissione al passivo del 26/01/2001 e non era più in contestazione; lamentava che, nonostante l'accoglimento del reclamo e l'attribuzione dell'importo, il successivo piano di riparto finale del curatore non prevedeva alcuna assegnazione di somme. Deduceva ancora la ricorrente, con il ricorso per cassazione, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito dell'ulteriore reclamo, con il provvedimento del 25/11/2015, fraintendendo il senso e la portata delle domande avanzate, si era soffermata sulla natura dell'attribuzione (in chirografo) della somma anziché rilevare la mancata attribuzione in sé nel piano di riparto. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 14127 del 01/06/2018 la Sezione 6-1 di questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, «al fine di approfondire il profilo concernente gli effetti del provvedimento del Tribunale del 19/08/2014 (di accoglimento del reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso il primo piano di riparto di C 131.022,00 attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] all'esito di procedura esecutiva su un cespite immobiliare) in relazione al provvedimento di ammissione allo stato passivo del 26/06/2001, nel quale veniva ammesso in via ipotecaria il credito in linea capitale, oltre interessi successivi alla data del fallimento ex art. 2855 c.c. (Cass. n. 5987/1992)». 6. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22954/2020 depositata in data 21 ottobre 2020 e qui di nuovo impugnata per revocazione, ha rilevato che: a) la ricorrente aveva lamentato la nullità del decreto «per erronea qualificazione della domanda», senza peraltro trascriverne in ricorso l'esatto contenuto e limitandosi ad affermare che il secondo reclamo era stato presentato per ottenere «l'attribuzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell'importo nella disponibilità della curatela, pari ad Euro 116.162,49» riveniente da una pregressa procedura esecutiva immobiliare - in quanto il secondo progetto di riparto finale «non prevedeva alcuna assegnazione di somme in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» e che la rilevata carenza rendeva di per sé inammissibile l'esame del preteso error in procedendo denunziato ai sensi dell'art. 360, n. 4) cod. proc. civ. e si rifletteva ancora sul vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., rendendo il ricorso inammissibile per difetto di specificità, non essendo state dissipate le perplessità appositamente esplicitate nell'ordinanza interlocutoria n. 14127/2018, che avrebbe richiesto una chiara ed esaustiva rappresentazione di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione; b) il Tribunale aveva chiaramente affermato, a sostegno del rigetto del reclamo che «allo stato» il trattamento del reclamante risultava conforme al «credito allo stesso riconosciuto in sede di udienza ex art. 98 LF» e che «in tale provvedimento il credito viene ammesso in chirografo e che è stata altresì dichiarata inammissibile l'istanza a suo tempo presentata per riconoscere tale credito come privilegiato»; c) tali statuizioni che parte ricorrente non aveva contribuito a contestualizzare - apparivano coerenti con il precedente provvedimento del 19/08/2014 del quale si invocava impropriamente l'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. e con cui lo stesso Tribunale, accogliendo il primo reclamo ex art. 26 legge fall., aveva disposto «la modifica del piano di riparto finale (..) mediante attribuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dell'importo di C 116.162,49» precisando, però, «in via chirografaria» (aggiunta che secondo il ricorrente avrebbe rappresentato «un evidente refuso»); d) dal tenore del provvedimento del 19/08/2014 si evinceva che, in occasione del primo reclamo: i) l'odierna ricorrente vantava «nei confronti della procedura ancora un credito corrispondente alle somme maturate a titolo di interessi legali sulla originaria somma ammessa al passivo in via privilegiata ipotecaria (..) dalla data della sentenza di fallimento (15.11.1994) alla data dell'effettivo incasso delle somme nell'ambito della procedura esecutiva n. 863/94 a seguito dell'approvazione del piano di riparto avvenuto in data 23.4.2013», a fronte della vendita coattiva dell'immobile ipotecato effettuata circa otto anni prima, nel 2005; li) in quella sede essa aveva chiesto «l'attribuzione dell'intero importo nella disponibilità della curatela, pari ad Euro 116.162,49, riveniente dalla suddetta procedura esecutiva», nel cui ambito era stata assegnata alla curatela fallimentare dapprima la somma di Euro 131.022,00 (pari al valore dell'usufrutto della fallita e poi «l'ulteriore importo rappresentato dagli interessi maturati sulle somme versate a titolo di saldo prezzo di aggiudicazione, a far data dall'avvenuto versamento sino all'effettiva approvazione del relativo riparto» in sede esecutiva, avendo il G.E. rinviato alla sede fallimentare la soddisfazione dei creditori concorsuali; iii) la curatela aveva ritenuto che alla pretesa della reclamante - avente ad oggetto la decorrenza degli interessi legali «fino alla data di effettivo incasso» - si opponesse il disposto dell'art. 2855, ultimo comma, c.c., ma il Tribunale aveva ritenuto che il riferimento ivi contenuto alla "data della vendita" valesse solo a circoscrivere la collocazione ipotecaria degli interessi legali, consentendo invece il riconoscimento - sia pure solo in sede chirografaria - di quelli maturati successivamente, fino all'incasso; d) con il secondo reclamo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva lamentato - nonostante quanto disposto nel suddetto provvedimento - che il credito per gli ulteriori interessi legali maturati (oltre la vendita) sino alla data dell'incasso continuasse a non essere inserito nel progetto di riparto finale, ma con il provvedimento impugnato il Tribunale aveva respinto il reclamo, verosimilmente «in dipendenza del dedotto carattere chirografario del credito», potendosi in ipotesi presumere che non vi fosse capienza per i crediti chirografari; e) non potesse pertanto essere rimessa in discussione la natura chirografaria del credito in questione, affermata tanto nel provvedimento impugnato quanto nel suo immediato precedente - dalla quale dipende, per quanto riferito dallo stesso ricorrente, la sua mancata considerazione nel piano di riparto finale per cui è causa; f) il cd. giudicato endofallinnentare ex art. 96, comma 5, legge fall. riguardava solo l'an, il quantum e l'eventuale esistenza di un titolo di prelazione, non già la graduazione dei vari privilegi accertati, poiché - specie dopo la soppressione, con il cd. correttivo del 2007, dell'onere per il creditore istante di indicare, oltre all'eventuale titolo di prelazione, anche la "graduazione del credito" (art. 93, corna 3, n. 4, legge fall.) - è pacifico che il giudice delegato non sia tenuto ad accertare l'eventuale collocazione privilegiata del credito in modo "comparativo", cioè indicando anche la graduazione dei crediti secondo l'ordine delle prelazioni stabilite dagli artt. 2777 e ss. c.c., la quale resta riservata alla successiva fase del riparto; g) il piano di riparto anche parziale - divenuto definitivo rappresenta un limite invalicabile, che rende "intangibili" i riparti dell'attivo eseguiti nel corso della procedura, con la sola eccezione dell'accoglimento delle domande di revocazione, espressamente contemplata dall'art. 114 legge fall., in sintonia con il disposto dell'art. 487 c.p.c. dettato in sede esecutiva (come affermato da: Cass. Sez.U, 24068/2019; Cass.22771/2018, 4729/2018, 13090/2015, 20748/2012, 235/1980, 157/1979);h) in relazione al credito relativo agli interessi maturati sul credito ipotecario ammesso al passivo fallimentare, l'art. 54, comma 3, legge fall., nel fare rinvio all'art. 2855 c.c. (norme espressamente richiamate nell'originario provvedimento di ammissione al passivo fallimentare), si limita ad attribuire collocazione ipotecaria agli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, dopo di che riprende vigore il principio generale della sospensione degli interessi postfallimentari ex art. 55 legge fall., con la conseguenza, tra l'altro, che «al creditore ipotecario non spettano (in via chirografaria) ... gli interi interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del piano di riparto»; i) risultava comunque assorbente l'incertezza che continuava a permeare, in concreto, l'avvenuta ammissione e soddisfazione del credito per cui è causa, quanto a sorte capitale e (soprattutto) interessi; I) la rilevata inammissibilità del ricorso consentiva di superare la questione dell'eventuale nullità del provvedimento impugnato, ove non adottato come sembrerebbe, esaminando il verbale di udienza del 25/11/2015 - nel contraddittorio con gli altri creditori. 2. La sentenza, pubblicata il 21 ottobre 2020, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per revocazione ex artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di revocazione la ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una erronea lettura da parte della Corte di Cassazione del provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 2014 che, una volta deciso l'accoglimento del primo reclamo ex art. 26 I. fall. avrebbe - sic et simpliciter - attribuito alla reclamante l'importo richiesto. Evidenzia ancora la ricorrente che il Tribunale, con il successivo decreto del 25 novembre 2015, non avrebbe dovuto soffermarsi sul riconoscimento o meno del rango 7 5r ipotecario del credito di euro 116.162,49, ma semplicemente avrebbe dovuto disporre la "attribuzione" delle somme in discussione dal fallimento in suo favore, il tutto svincolato dai criteri di graduazione dei crediti, criteri del tutto inconferenti con la fattispecie. 2. Il ricorso per revocazione è inammissibile. 2.1 Sul punto, occorre ricordare, in termini generali, che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018; cfr. anche Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017). 2.2 Orbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non è dato neanche evincere - perché neanche enucleato - quale sia stato l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte nel provvedimento qui di nuovo impugnato per revocazione. Ebbene, non può neanche essere dimenticato che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare dì gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021; vedi anche: n. 8009 del 2019, n. 12816 del 2002; Sez. L, Sentenza n. 5221 del 04/03/2009). 2.3 La ricorrente fonda la sua impugnativa - peraltro espressa in termini dubitativi ("sembra a chi scrive ...") - su una presunta "errata lettura" da parte di questa Corte del "provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 2014", che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di legittimità, avrebbe attribuito "sic et simpliciter" alla reclamante ex art. 26 I. fall. l'importo richiesto, senza tuttavia enucleare il vizio revocatorio nei termini sopra indicati dell'errore percettivo. Ed invero, la ricorrente propone in buona sostanza un erroneo apprezzamento da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso già proposto innanzi alla stessa, così rendendo evidente l'inammissibilità della istanza presentata ai sensi degli artt. 391bis e 395 cod. proc. civ. 2.3 Ebbene, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si vette in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. (Sez. 5 - , Sentenza n. 442 del 11/01/2018, cit. supra; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017; Sez. U -, Sentenza n. 30994 del 27/12/2017). 2.4 Senza neanche contare che la ratio decidendi del provvedimento impugnato per revocazione - che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione - si fondava su una preliminare ed assorbente yv• ragione di irricevibilità delle doglianze per difetto di specificità ed autosufficienza delle stesse, di talchè il presunto "errore" di "lettura" della Corte di cassazione appare ancor meno comprensibile di quanto non risulti dalla stessa lettura del ricorso ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i