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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 10174/2023

Testo disponibile della fonte

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8714/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A.I.S.A. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comune [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1019/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 8214 /20 2 1 Per quanto qui interessa, con decreto ingiuntivo del 31 dicembre 1998 il Tribunale di Catania ordinava al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di lire 338.409.561 oltre interessi per somministrazione di acqua potabile in sue zone nei mesi di settembre, novembre e dicembre 1997 e per tutto l’anno 1998 e per gli interessi moratori riguardanti le fatture nn. 839/1993 e 4/1996.

Il Comune si opponeva, adducendo che non era stato stipulato un contratto scritto con Aisa e che quindi era obbligato ai sensi dell’articolo 35 d.lgs. 77/1995 l’amministratore o il funzionario o il dipendente che aveva autorizzato la fornitura; pertanto controparte veniva autorizzata a chiamare i soggetti che riteneva l’avessero fatto per ottenerne la condanna in caso di accoglimento della opposizione al decreto, e questi si costituivano resistendo.

Con sentenza del 3 giugno 2004, accogliendo l’opposizione, il Tribunale rigettava tutte le domande di Aisa.

Aisa proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 423/2010, dichiarava estinto il giudizio per pretesa tardività di riassunzione dopo una interruzione.

Aisa ricorreva per cassazione, e questa Suprema Corte, con ord. 25831/2017, cassava la sentenza, ritenendo tale riassunzione tempestiva.

Aisa riassumeva e le controparti si costituivano resistendo.

La corte territoriale, con sentenza n. 1019/2020, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla parte che nelle more era divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannava solidalmente i chiamati ex articolo 35 d.lgs. 77/1995 a pagare euro 101.962,46 oltre interessi al Fallimento, e condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare tali condannati.

IlFallimento ha proposto ricorso in base a due motivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Entrambi hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché omessa pronuncia.

In sintesi, si osserva che il giudice d’appello, dopo avere riconosciuto - accogliendo il primo motivo del gravame - la responsabilità dei funzionari/amministratori, ha rigettato il secondo motivo -che aveva denunciato ultrapetizione in relazione alrilievo d’ufficio della nullità del contratto per difetto di forma scritta -, dichiarando di avere “esaurito l’esame dei motivi” d’appello.

L’attuale ricorrente, però, aveva proposto nell’appello un terzo motivo per il riconoscimento del suo diritto al pagamento degli interessi delle fatture nn. 839/1993 e 4/1996, domanda autonoma per cui non vi sarebbe stato alcun problema di nullità, trattandosi di interessi per “ritardato pagamento di precedenti forniture regolarmente disposte ed autorizzate dalla G.M.” con delibera 19 aprile 1990 n. 513 e successiva delibera 1609/1990.

Il ricorrente trascrive quindi il terzo motivo d’appello, per cui “in via subordinata … nella misura in cui il Tribunale haritenuto di non applicare” l’articolo 35 d.lgs. 77/1995 e s.m.i.

“dovrebbe contemporaneamente a riaffermarsi il principio di immedesimazione organica, che l’art. 35 cit. esclude”, richiamando appunto gli interessi per le fatture in relazione alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.513/1990 che avrebbe disposto la fornitura e per la quale, con successiva delibera n. 1609/1990 della stessa [OSCURATO:PERSONA], “si è provveduto a stipulare il contratto di fornitura con la ditta AISA”, come ne dà atto l’ulteriore delibera del 29 marzo 1991 n. 357; e sulla richiesta del pagamento di interessi fondata sulle delibere della [OSCURATO:PERSONA] regolarmente prodotte “non si comprende il decisumdel Tribunale”.

La Corte d’appello avrebbe dunque omesso di pronunciare sulla seconda parte del terzo motivo d’appello.

Seguono poi ampie argomentazioni sul contenuto di tale domanda e sui suoi supportiprobatori.

2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti discussi e decisivi, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Si dichiara di riproporre il vizio denunciato nel motivo precedente anche sotto questo profilo, attribuendo alla corte territoriale di avere “obliterato … il fatto (sostanziale)” dedotto da Aisa nel ricorso monitorio, nel primo giudizio e nel giudizio d’appello: e cioè che le fatture nn. 839/1993 e 4/1996 riguardano interessi per ritardato pagamento e non per le forniture degli anni 1997 e 1998 per cui si era applicato l’articolo 35 d.lgs. 77/1995.

3. I due motivi consentono un vaglio congiunto.

Invero, non vi è stata omissione di pronuncia su quanto sarebbe stato dovuto - cioè interessi moratori -dalle fatture nn. 839/1993 e 4/1996.

Infatti la sentenza impugnata, a pagina 12, afferma espressamente che il “credito per interessi di mora recato dalle fatture839/93 e 4/96” riguarda una “somministrazione idrica estranea a quella oggetto di causa e per la quale neppure è dato sapere se fosse (o meno) assistita da un valido contratto”.

Così infatti si esprime il giudice d’appello sulle fatture degli interessi, subito dopo aver accertato che due dei chiamati in causa erano estranei dalle somministrazioni idriche de quibus: “Le considerazioni appena esposte non possono che valere anche per tutti gli altri convenuti con la conseguenza che nessuno di essi può essere tenuto a rispondere del credito per interessi di mora recato dalle fatture 839/93 e 4/96 … essendo esso riconducibile a somministrazione idrica estranea a quella oggetto di causa e per la quale neppure è dato sapere se fosse (o meno) assistita da un valido contratto”.

Quindi anche per gli interessi moratori oggetto delle duesuddette fatture, pur essendo inserita nella motivazione della sentenza impugnata una frase non del tutto inequivoca (“riconducibile a somministrazione” estranea a oggetto di causa; è comunque pr esumi bile che vi si intenda soltanto rilevare che in tali fatture sono chiestiunicamente gli interessi), la Corte d’appello si è pronu nciata, e la sua pronuncia manifesta un accertamento anche fattuale, che conduce a ritenere non provatoil valido contratto che sarebbe stato necessario per fondare la pretesa.

Entrambi i motivi dunque vanno rigettati.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

L’evidente peculiarità della vicenda ben giustifica la compensazione delle spese processuali.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8714/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A.I.S.A. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comune [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1019/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 8214 /20 2 1 Per quanto qui interessa, con decreto ingiuntivo del 31 dicembre 1998 il Tribunale di Catania ordinava al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di lire 338.409.561 oltre interessi per somministrazione di acqua potabile in sue zone nei mesi di settembre, novembre e dicembre 1997 e per tutto l’anno 1998 e per gli interessi moratori riguardanti le fatture nn. 839/1993 e 4/1996. Il Comune si opponeva, adducendo che non era stato stipulato un contratto scritto con Aisa e che quindi era obbligato ai sensi dell’articolo 35 d.lgs. 77/1995 l’amministratore o il funzionario o il dipendente che aveva autorizzato la fornitura; pertanto controparte veniva autorizzata a chiamare i soggetti che riteneva l’avessero fatto per ottenerne la condanna in caso di accoglimento della opposizione al decreto, e questi si costituivano resistendo. Con sentenza del 3 giugno 2004, accogliendo l’opposizione, il Tribunale rigettava tutte le domande di Aisa. Aisa proponeva appello, cui resistevano tutte le controparti. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 423/2010, dichiarava estinto il giudizio per pretesa tardività di riassunzione dopo una interruzione. Aisa ricorreva per cassazione, e questa Suprema Corte, con ord. 25831/2017, cassava la sentenza, ritenendo tale riassunzione tempestiva. Aisa riassumeva e le controparti si costituivano resistendo. La corte territoriale, con sentenza n. 1019/2020, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla parte che nelle more era divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., condannava solidalmente i chiamati ex articolo 35 d.lgs. 77/1995 a pagare euro 101.962,46 oltre interessi al Fallimento, e condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare tali condannati. IlFallimento ha proposto ricorso in base a due motivi; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Entrambi hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché omessa pronuncia. In sintesi, si osserva che il giudice d’appello, dopo avere riconosciuto - accogliendo il primo motivo del gravame - la responsabilità dei funzionari/amministratori, ha rigettato il secondo motivo -che aveva denunciato ultrapetizione in relazione alrilievo d’ufficio della nullità del contratto per difetto di forma scritta -, dichiarando di avere “esaurito l’esame dei motivi” d’appello. L’attuale ricorrente, però, aveva proposto nell’appello un terzo motivo per il riconoscimento del suo diritto al pagamento degli interessi delle fatture nn. 839/1993 e 4/1996, domanda autonoma per cui non vi sarebbe stato alcun problema di nullità, trattandosi di interessi per “ritardato pagamento di precedenti forniture regolarmente disposte ed autorizzate dalla G.M.” con delibera 19 aprile 1990 n. 513 e successiva delibera 1609/1990. Il ricorrente trascrive quindi il terzo motivo d’appello, per cui “in via subordinata … nella misura in cui il Tribunale haritenuto di non applicare” l’articolo 35 d.lgs. 77/1995 e s.m.i. “dovrebbe contemporaneamente a riaffermarsi il principio di immedesimazione organica, che l’art. 35 cit. esclude”, richiamando appunto gli interessi per le fatture in relazione alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.513/1990 che avrebbe disposto la fornitura e per la quale, con successiva delibera n. 1609/1990 della stessa [OSCURATO:PERSONA], “si è provveduto a stipulare il contratto di fornitura con la ditta AISA”, come ne dà atto l’ulteriore delibera del 29 marzo 1991 n. 357; e sulla richiesta del pagamento di interessi fondata sulle delibere della [OSCURATO:PERSONA] regolarmente prodotte “non si comprende il decisumdel Tribunale”. La Corte d’appello avrebbe dunque omesso di pronunciare sulla seconda parte del terzo motivo d’appello. Seguono poi ampie argomentazioni sul contenuto di tale domanda e sui suoi supportiprobatori. 2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di fatti discussi e decisivi, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Si dichiara di riproporre il vizio denunciato nel motivo precedente anche sotto questo profilo, attribuendo alla corte territoriale di avere “obliterato … il fatto (sostanziale)” dedotto da Aisa nel ricorso monitorio, nel primo giudizio e nel giudizio d’appello: e cioè che le fatture nn. 839/1993 e 4/1996 riguardano interessi per ritardato pagamento e non per le forniture degli anni 1997 e 1998 per cui si era applicato l’articolo 35 d.lgs. 77/1995. 3. I due motivi consentono un vaglio congiunto. Invero, non vi è stata omissione di pronuncia su quanto sarebbe stato dovuto - cioè interessi moratori -dalle fatture nn. 839/1993 e 4/1996. Infatti la sentenza impugnata, a pagina 12, afferma espressamente che il “credito per interessi di mora recato dalle fatture839/93 e 4/96” riguarda una “somministrazione idrica estranea a quella oggetto di causa e per la quale neppure è dato sapere se fosse (o meno) assistita da un valido contratto”. Così infatti si esprime il giudice d’appello sulle fatture degli interessi, subito dopo aver accertato che due dei chiamati in causa erano estranei dalle somministrazioni idriche de quibus: “Le considerazioni appena esposte non possono che valere anche per tutti gli altri convenuti con la conseguenza che nessuno di essi può essere tenuto a rispondere del credito per interessi di mora recato dalle fatture 839/93 e 4/96 … essendo esso riconducibile a somministrazione idrica estranea a quella oggetto di causa e per la quale neppure è dato sapere se fosse (o meno) assistita da un valido contratto”. Quindi anche per gli interessi moratori oggetto delle duesuddette fatture, pur essendo inserita nella motivazione della sentenza impugnata una frase non del tutto inequivoca (“riconducibile a somministrazione” estranea a oggetto di causa; è comunque pr esumi bile che vi si intenda soltanto rilevare che in tali fatture sono chiestiunicamente gli interessi), la Corte d’appello si è pronu nciata, e la sua pronuncia manifesta un accertamento anche fattuale, che conduce a ritenere non provatoil valido contratto che sarebbe stato necessario per fondare la pretesa. Entrambi i motivi dunque vanno rigettati. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. L’evidente peculiarità della vicenda ben giustifica la compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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