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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04501/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il \tizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio di cui all'art.62-bis è manifestamente infondato; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva a p.3 della sentenza impugnata sulla richiesta di applicazione del beneficio con argomentazioni logiche e ineccepibili quali l'assenza di riscontri positivi attorno alla condotta e alla persona dell'imputato alla luce delle risultanze agli atti e del casellario giudiziale, ostacolando l'applicazione del beneficio stesso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il \tizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio di cui all'art.62-bis è manifestamente infondato; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva a p.3 della sentenza impugnata sulla richiesta di applicazione del beneficio con argomentazioni logiche e ineccepibili quali l'assenza di riscontri positivi attorno alla condotta e alla persona dell'imputato alla luce delle risultanze agli atti e del casellario giudiziale, ostacolando l'applicazione del beneficio stesso; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 I [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris