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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 19036/2024

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uente DECRETO sul ricorso11232- 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrenteprincipale contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 633 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze e depositata il 17 settembre 2019, nella causa iscritta al n. 23/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); nessuna delle parti ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] i ricorsis’intendono, pertanto, rinunciat i ; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, atteso il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale e della peculiare complessità delle questioni dibattute, che hanno visto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte digiustizia dell’Unione europea; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso11232- 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrenteprincipale contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], controricorrente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 633 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze e depositata il 17 settembre 2019, nella causa iscritta al n. 23/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); nessuna delle parti ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] i ricorsis’intendono, pertanto, rinunciat i ; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, atteso il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale e della peculiare complessità delle questioni dibattute, che hanno visto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte digiustizia dell’Unione europea; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Ro
Decreto Cassazione n. 19036/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris