CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 29780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;sentito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Livorno, aditonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 26 novembre 2025,con il quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno aveva disposto, neiconfronti del medesimo, sottoposto ad indagini per i delitti di violenza sessualecontinuata e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti,commessi ai danni di XXXXXXXXXXXX, il sequestro dei dispositivi informatici,cellulari tablet e PC, nella sua disponibilità, rigettava l'istanza di riesame.2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione,affidato a un unico, articolato, motivo, col quale denuncia la violazione degli art.273 e 275, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al principio di proporzionalitàdel sequestro probatorio.Lamenta che a fronte dell'avvenuto sequestro di ben 11 dispositiviinformatici e della apprensione massiva dell'intera mole dei dati in essi contenuti,il Tribunale non ha risposto alle censure difensive in merito alla violazione delprincipio di proporzionalità, essendo state al più chiarite le ragioni del sequestro,con la stringata esplicitazione dei fatti per cui si procede, ma non delimitata laricerca, sia con riguardo alla identificazione delle parole chiave, tali da consentireuna selezione del materiale già al momento dell'esecuzione, mediantel'estrazione di copia forense, sia in ordine alla perimetrazione temporale dei datida apprendere, considerato che il capo di imputazione fa riferimento ad unperiodo particolarmente ampio, ciò in aperta violazione degli insegnamenti delgiudice di legittimità, in ordine alla riconosciuta natura di corrispondenza anchedelle comunicazioni non più in itinere, acquisite dopo la loro ricezione da partedel destinatario, che tengono conto anche della interferenza col diritto allariservatezza garantito dalla disciplina unionale (si citano, oltre a Corte Cost. n.170 del 2023, S.U. Botticelli, n. 36.702 del 2018; S.U. Bevilacqua, n. 5875 del2004; Sez. 6, n. 38.331 del 26/11/2025; Sez. 6, n. 30.496 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. 6, n. 17.312 del 15/02/2024; Sezione 6, n. 6623 del 09/12/2020; Sez. 6, n.24.617 24/02/2015); inoltre nemmeno è stata prevista la restituzione della copiainformatica dei dati non rilevanti.Parimenti censurabile la conclusione del Tribunale del riesame circal'effetto sanante rispetto alle carenze motivazionali del decreto del pubblicoministero, che sarebbe conseguito dal successivo incarico assegnato alconsulente tecnico, comunque autorizzato ad analizzare l'intero contenuto deidispositivi ed estrarne copia integrale ad uso forense, per concentrarsi solo in unsecondo momento sulle eventuali conversazioni tra le parti interessate e/oimmagini rilevanti.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso osservando che il percorso argomentativo dell’impugnataordinanza è dotato di un ampio e razionalmente coerente costruttomotivazionale, immune dai vizi denunciati genericamente dal ricorrente, con attodi impugnazione privo di un effettivo confronto col contenuto esplicativo delladecisione non condivisa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.2. Va premesso che col decreto impugnato il pubblico ministero hadisposto il sequestro dei dispositivi informatici, cellulari tablet e PC, nelladisponibilità del ricorrente dalla cui analisi risulti possibile acquisire i dati relativial caricamento dei post oggetto di contestazione e/o eventuali ulteriori messaggipubblicati del medesimo tenore, nonché acquisire conversazioni afferenti fattioggetto del procedimento intrattenuti dall'indagato con la persona offesa e la dilei figlia o terzi ovvero con soggetti a cui le immagini venivano trasmesse, e leregistrazioni ambientali effettuate con il dispositivo rinvenuto dalla personaoffesa all'interno della propria abitazione dopo l'accesso dell'indagato.3. Il motivo proposto, che si risolve peraltro anche in una censura dellamotivazione del provvedimento adottato, è generico oltre che manifestamenteinfondato.3.1. Nel caso in esame, il pubblico ministero ha fatto buon governo deiprincipi espressi da questa Corte, secondo cui, venendo in rilievo un sequestroprobatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto delpubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione dellaproporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deveillustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, icriteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con lagiustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse intermini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazioneprovvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguenterestituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024,Rv. 286358 - 03).Sul punto va altresì evidenziato che, secondo il condivisibile principioespresso da questa Corte, in tema di sequestro probatorio, non trovanoapplicazione, nel caso in cui il vincolo afferisca a dati informatici, criteri rigidipredeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire, dovendoessere individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e noneccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto dellepeculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate omeramente esplorative (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892- 01) e va inoltre rammentato che, ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenutiin dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalitànon impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto dellasua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempiper il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei datiinformatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fasegenetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamentodei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente,l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autoritàgiudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Pmt, Rv. 289205 - 01).3.2. Riguardo al profilo della durata del vincolo cautelare, nell'ordinanzaimpugnata risulta peraltro evidenziato che, a seguito dell'apprensione deidispositivi, è stato tempestivamente conferito incarico al perito informatico per losvolgimento della consulenza tecnica e l'estrazione dei dati, ivi individuando iltermine di 60 giorni per l'espletamento dell'incarico, così direttamenteindividuandosi un termine decorso il quale il ricorrente potrà fruttuosamenteavanzare istanza di restituzione del hardware ex art. 262 cod. proc. pen.3.3. Il motivo di ricorso, nella misura in cui lamenta la violazione deldiritto alla riservatezza in relazione alla apprensione massiva dei dati contenutinei device, pecca altresì di genericità.Come anche recentemente ribadito, il sindacato del giudice del riesamesulla legitt imità del mantenimento nella disponibi l ità degli organidell'investigazione di dati informativi attinenti alla vita privata di un soggettocoinvolto in indagini penali va agganciato al parametro dell'interesse, nel sensoche, solo attraverso la verifica dell'interesse concreto ed attuale alla disponibilitàesclusiva di quei dati sensibili, allegato dal loro titolare, il giudice è posto nellecondizioni di valutare l'effettiva esistenza di un rapporto di proporzionalità tra lenecessità connesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera diriservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, potendo, così,effettuare in concreto il bilanciamento tra le istanze di repressione del crimine equelle di salvaguardia di un diritto fondamentale (Sez. 3 - , Sentenza n. 3349 del04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289097 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 4/3/2025, R., Rv.287778 - 01, anche in motivazione). Diversamente, sarebbe richiesto al pubblicoministero, ai fini della stessa legittimità del sequestro, un obbligo di motivazionesulle ragioni dell'apprensione dei dati sensibili eventualmente contenuti neidispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro, talmente penetrante darisultare, nei fatti, inesigibile.Nel caso di specie, invece, il ricorrente non indica specificamente qualidati strettamente personali, contenuti nei dispositivi (ovvero nelle copie forensi),fossero concretamente non pertinenti agli scopi investigativi perseguiti con ilprovvedimento di sequestro.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.