CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25273/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 co. 15 del Codice della Strada, D.Ivo 285/92, commesso il 27 maggio 2018. 2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello lamentando l'intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata. 3. Il motivo addotto dal ricorrente è manifestamente infondato in quanto, il reato è stato commesso il 27 maggio 2018, quindi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017. Assume decisivo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria e da assolutamente prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (27 novembre 2024), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, trattandosi di reato contravvenzionale, come detto, commesso in data 19 aprile 2019, per il quale andava pure computato, fra il primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando. 4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]. stensore La P e