CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1986
Cassazione n. 28342/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1986 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582-585 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il difetto di motivazione sulla richiesta di rinvio formulata dal difensore per conferire con il proprio assistito nelle more ristretto in carcere, è manifestamente infondata in quanto: è generica poiché non indica quale casa tipizzata di nullità ricorrerebbe nella specie; il difensore ha rassegnato conclusioni scritte secondo il rito cartolare emergenziale nelle quali non ha formulato alcuna richiesta di rinvio per poter conferire con il proprio assistito; nelle conclusioni trasmesse alla Corte di appello il difensore ha rappresentato il sopravvenuto stato detentivo dell'imputato e, senza formulare eccezioni sulla nullità della citazione, si è limitato a richiedere un "rinvio per consentire il rinnovo della notifica all'imputato detenuto, onde chiedere la presenza in udienza", questione comunque abbandonata con il ricorso in cassazione e del tutto destituita di fondamento, dato che il rinvio non è dovuto, la notifica era regolare e quindi la rinnovazione non andava disposta, l'imputato non aveva diritto a presenziare all'udienza perché non era stata richiesta la discussione orale; Considerato che il secondo motivo, che contesta la riconducibilità del fatto all'imputato per una asserita inaffidabilità del riconoscimento, si risolve in generiche censure in fatto, esulanti dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec