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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09666/2026

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i e difesi dall’avvocatoMichela Izzo;-ricorrente-controA.o.r.n. [OSCURATO:PERSONA] e Sant’Anna di Caserta in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiosi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 3127/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il01/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza (non rilevando la notaNumero registro generale 26144/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9666/2026Data pubblicazione 15/04/2026della ricorrente depositata in data 13 aprile 2026 con la quale si chiede diaccogliere la proposta e compensare le spese “stante la natura delcontenzioso e la qualità delle parti”); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.100,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, conCosì deciso in Roma, il 14 aprile 2026Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall’avvocatoMichela Izzo;-ricorrente-controA.o.r.n. [OSCURATO:PERSONA] e Sant’Anna di Caserta in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiosi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 3127/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il01/10/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza (non rilevando la notaNumero registro generale 26144/2025Numero sezionale 315/2026Numero di raccolta generale 9666/2026Data pubblicazione 15/04/2026della ricorrente depositata in data 13 aprile 2026 con la quale si chiede diaccogliere la proposta e compensare le spese “stante la natura delcontenzioso e la qualità delle parti”); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.100,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, conCosì deciso in Roma, il 14 aprile 2026Caterina Marotta
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