CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], come integrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e generici e, peraltro, reiterativi dei motivi di appello. Manifestamente infondato il motivo processuale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti: "L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste" (Sez. U, Sentenza n. 21832 del 22/02/2007 Ud. (dep. 05/06/2007) Rv. 236370 - 01) Del resto, nessun elemento concreto viene fornito per ritenerel il contrario, ovvero per considerare gli acquirenti anche spacciatori delle sostanze acquistate. 2. Il ricorrente non si confronta, inoltre, con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto è in conseguenza la congruità della pena irrogata, nell'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). La Corte, poi, valuta anche la posizione dei coimputati che hanno definito il processo con un concordato in appello e rileva che nessuna equiparazione tra le posizioni degli stessi può essere compiuta con la posizione del ricorrente. Infatti, oli altri imputati definivano il processo di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. e rendevano ampia confessione delle loro responsabilità. 3. Per il 5 comma, dell'art. 73 T.U. stup. la sentenza adeguatamente motiva rilevando la quantità della sostanza commercializzata e le modalità della condotta (attività di cessione abituale con soddisfazione di ogni richiesta della clientela, uso di utenze telefoniche dedicate e spesso cambiate, cocaina ceduta di elevata purezza, uso di connazionali per assicurare lo spaccio continuo). 4. Il motivo aggiunto, proposto con la memoria e relativo alla asserita illegittima acquisizione dei tabulati, risulta inammissibile in quanto l'inammissibilità dei motivi principali rende automaticamente inammissibili anche quelli aggiunti: "L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi" (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020 - dep. 02/03/2020, L, Rv. 27838701; vedi anche Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014 - dep. 04/08/2014, Cennanno e altri, Rv. 26085101) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore