Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:129
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
29 settembre 2009
Causa F‑102/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2004, 2005 e 2006 – Attribuzione di punti di priorità – Punti di priorità attribuiti dai direttori generali – Punti di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione – Principio di non discriminazione – Obbligo di motivazione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento: della decisione
dell’autorità che ha il potere di nomina (APN) del 23 novembre 2005, con cui gli vengono attribuiti 3 punti di priorità messi
a disposizione di ciascuna direzione generale (PPDG), nella fattispecie l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali»,
per l’esercizio di promozione 2004 (
Informations administratives
n. 85‑2005 del 23 novembre 2005); della decisione dell’APN del 23 novembre 2005, con cui gli vengono attribuiti 0 PPDG per
l’esercizio di promozione 2005 (
Informations administratives
n. 85‑2005); della decisione dell’APN del 17 novembre 2006, con cui gli vengono attribuiti 0 PPDG per l’esercizio di promozione
2006 (
Informations administratives
n. 55‑2006 del 17 novembre 2006); della decisione dell’APN del 17 novembre 2006, con cui gli vengono attribuiti 0 punti di
priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione, per l’esercizio di promozione 2006 (
Informations administratives
n. 55‑2006); della decisione dell’APN del 15 giugno 2007, recante rigetto dei reclami del 16 e del 22 febbraio 2007.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Sistema istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Distribuzione
dei punti di priorità in seno alle direzioni generali
(Statuto dei funzionari, art. 45)
2.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Sistema istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Distribuzione
dei punti di priorità – Criteri
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Le disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] mirano, come risulta dal loro
art. 5, n. 1, a ricompensare i funzionari ritenuti più meritevoli e, in particolare, quelli che hanno contribuito al conseguimento
di risultati eccedenti i loro obiettivi individuali o che hanno compiuto sforzi particolari e ottenuto risultati notevoli
nell’espletamento dei loro compiti, come attestato dal loro rapporto di evoluzione della carriera. I «grandi» punti di priorità
messi a disposizione di ciascuna direzione generale, e cioè da 6 a 10 punti di priorità, sono riservati, ai sensi dell’art. 5,
n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione, ai funzionari dalle migliori prestazioni, che hanno dato prova del loro merito
eccezionale, mentre i «piccoli» punti di priorità, ossia da 0 a 4 punti di priorità, sono ripartiti, ai sensi della stessa
disposizione, tra gli altri funzionari ritenuti meritevoli alla luce dei criteri delle disposizioni generali di esecuzione.
L’attribuzione dei punti di priorità deve quindi essere fondata su considerazioni legate ai meriti particolari dei funzionari
in questione, mentre i «grandi» punti di priorità sono riservati ai funzionari che abbiano dato prova di meriti eccezionali.
Ne risulta che quando un direttore generale procede all’attribuzione dei «grandi» punti di priorità, non può gravare su di
lui alcun obbligo di esaurire il contingente messo a sua disposizione a tal fine.
L’art. 5, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione, ai sensi del quale, in linea di principio, ciascuna direzione generale
esaurisce i contingenti di punti di priorità di cui essa dispone, precisa, tuttavia, in una nota a piè di pagina, che tale
disposizione non può rimettere in discussione il principio di valutazione del merito nel tempo, in particolare nei gruppi
ad organico ridotto in cui la presenza di punti di priorità inutilizzati può essere giustificata.
(v. punti 65-68)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punto 290); 3 maggio
2007, causa T‑261/04, Crespinet/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57), e 1° aprile 2009, causa T‑385/04,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 130)
2.
Il criterio del merito resta il criterio preponderante anche se l’anzianità nel grado può, in via subordinata, avere un ruolo
nella concessione di punti di priorità messi a disposizione di ciascuna direzione generale a funzionari che presentino meriti
equivalenti in caso di punteggio insufficiente. Riconoscere un carattere decisivo all’anzianità nella decisione di concessione
di punti di priorità sarebbe in contrasto con l’art. 45 dello Statuto e con l’art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione
del detto art. 45 adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], dato che l’art. 5 non fa, del resto, alcun riferimento all’anzianità nel grado
come criterio di attribuzione dei punti di priorità.
(v. punto 140)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 4 luglio 2007, causa T‑502/04, Lopparelli/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 89);
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 145