CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.300,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura senza la patente di guida, per essergli stata precedentemente revocata. Con la recidiva nel biennio. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice di merito avrebbe erroneamente inserito nel fascicolo del dibattimento una comunicazione notizia di reato datata 8 marzo 2023 che, in quanto atto non irripetibile, avrebbe potuto essere acquisita in giudizio solo con il consenso delle parti, nel caso di specie non espresso, così rendendo il documento non utilizzabile e, per l'effetto, viziata la sentenza impugnata. Né potrebbe essere considerata corretta l'argomentazione resa dalla Corte territoriale - e ancor prima da parte del Tribunale - per cui l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non sarebbe automatica, ma necessiterebbe della tempestiva eccezione avanzata da parte dell'interessato, atteso che tale assunto risulterebbe smentito da quanto affermato da una sentenza della Corte di legittimità diversamente enunciatasi sul punto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. E' del tutto priva di fondamento, infatti, la doglianza con cui il ricorrente, reiterando l'identica doglianza eccepita con l'atto di appello, ha lamentato l'erroneo inserimento nel fascicolo del dibattimento, e la conseguente inutilizzabilità, della comunicazione notizia di reato redatta 1'8 marzo 2023, così non confrontandosi con la corretta argomentazione resa dal secondo giudice in sentenza, per cui l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021 Rv. 281781). L'indicata questione, pertanto, è stata intempestivamente dedotta, in quanto posta ben al di là del limite del primo accertamento sulla costituzione delle parti di cui all'art. 491, commi 1, cod. proc. pen., stabilito anche per le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento dal comma secondo della medesima disposizione (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281781; Sez. 6, n. 15968 del 08/03/2016, Carraro, Rv. 266995; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263261; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini e altro, Rv. 250806; Sez. 2, n. 23608 del 11/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234904) D'altro canto, il ricorrente grari521 neanche esplicato quale concreto utilizzo avrebbe avuto la comunicazione di notizia di reato e in che maniera essa sarebbe stata decisiva, così, di fatto, rendendo la censura del tutto non ammissibile, sul presupposto che, pur predicando l'inutilizzabilità di un dato probatorio, non opina circa la sua decisività, omettendo di indicare le ragioni per cui il materiale residuo, all'esito della ideale eliminazione del dato inutilizzabile, non superi la cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Né, a fronte di tali principi, reiteratamente espressi da questa Corte di legittimità, può assumere rilevo alcuno la diversa pronuncia indicata dall'imputato in ricorso, in quanto non contraddittoria rispetto all'esegesi consolidata, considerato che, per come debitamente esplicato dalla Corte di merito, con motivazione esente da vizio alcuno, la citata sentenza non è pertinente rispetto al caso di specie, riguardando la diversa ipotesi di un atto radicalmente inutilizzabile, in quanto prova irritualnnente formatasi già ab origine, a prescindere dal successivo suo inserimento nel fascicolo del dibattimento.3. Ne deriva, in conclusione, l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 feb