CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 48152/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, in data 18 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 56 - 640 e 477 - 482 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, inerenti al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato ed alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che, prescindendo dalla formale intestazione dei falsi bollettini, l'imputato avesse richiesto la concessione, esibendo falsa documentazione e senza provvedere al versamento del dovuto; pag. 3 sull'abitualità del comportamento che, di non modesto allarme sociale, veniva più volte posto in essere dall'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobr