CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07241/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG, Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 giugno 2024, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dal Tribunale di Civitavecchia, con sentenza in data 8 ottobre 2020, riformata parzialmente dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 12 aprile 2023, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna che risultava a carico di costui in forza di tali sentenze. A sostegno della revoca, il giudice dell'esecuzione notava che la richiesta al Comune di Cerveteri per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività - condizione cui il beneficio era stato subordinato - era stata inoltrata a distanza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ben oltre il termine di tre mesi ivi stabilito. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza, sulla base del rilievo che il giudice dell'esecuzione aveva errato nel ritenere che la citata sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 12 aprile 2023 avesse fissato in tre mesi - dal passaggio in giudicato - il termine per l'individuazione, da parte dell'imputato, dell'ente presso il quale costui avrebbe dovuto svolgere l'attività non retribuita cui il beneficio della sospensione della pena era condizionato. Il ricorrente osserva che, in realtà, il termine stabilito nella sentenza di condanna per l'individuazione dell'ente era quello di un anno dal passaggio in giudicato, mentre in tre mesi era stata fissata ivi la durata dell'attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dagli atti emerge che la menzionata sentenza emessa del Tribunale di Civitavecchia in data 8 ottobre 2020 - riformata parzialmente dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 25 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 12 aprile 2023 - indica in un anno, dal passaggio in giudicato, il termine per l'individuazione, da parte dell'imputato, dell'ente presso il quale costui avrebbe dovuto svolgere per tre mesi l'attività non retribuita cui il beneficio della sospensione della pena era condizionato.1.2. L'ordinanza della Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 28 giugno 2024, è quindi affetta da vizio della motivazione su un punto decisivo, perché, nell'affermare l'inadempimento del beneficiato 4, muove dall'erroneo rilievo che il termine per detta individuazione fosse stato fissato in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. In sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione sarà libero di accogliere o rigettare la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma dovrà rendere motivazione adeguata. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso i