CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12917/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 28 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milanorigettava il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano, che in data 16 ottobre 2020 aveva rigettato il reclamo presentato dallo stesso Dumlao per contestare la decisione del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario ove era ristretto, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell'ammonizione, in quanto ritenuto responsabile dell'infrazione prevista dall'art. 77, comma 1, punto 16), del d.P.R. n. 230 del 2000 per avere compiuto atti osceni in danno di altro detenuto. 2.Avverso la predetta ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione degli artt. 143, 178 lett. c) cod. proc. pen., 24 e 11 Cost. e per difetto di motivazione. Il procedimento disciplinare è viziato a causa della mancata comprensione da parte del detenuto della lingua italiana e della mancata assistenza di un interprete, che era stato necessario anche nei colloqui tra lo stesso ed il difensore, posto che Dumlao non parla e non comprende la lingua italiana come attestato dal certificato rilasciato dopo la frequentazione di un corso in carcere. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente, è inammissibile e non merita dunque accoglimento. 1.11 Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non meritevole di accolgimento la doglianza fatta valere col reclamo in quanto emergeva dagli atti che il detenuto, pur con qualche difficoltà, era in grado di comprendere la lingua italiana. A tal fine ha osservato che tale conoscenza era stata verificata dai componenti del collegio durante l'udienza mediante qualche domanda postagli. Ha escluso che egli fosse rimasto all'oscuro dell'addebito elevato a suo carico, dei fatti fondanti del disvalore della propria azione; al contrario, dagli atti emerge che egli, informato dell'infrazione contestatagli, aveva compreso di cosa si trattasse e si era scusato per avere compiuto il gesto in un momento di debolezza, quindi aveva fornito una giustificazione. Né d'altro canto, a giudizio del Tribunale poteva costituire un ostacolo l'incapacità di leggere l'italiano, poiché la contestazione era stata mossa i via orale e e non in forma scritta. 2. Il ricorso ripropone la medesima tematica e richiama quanto risultante da certificazione rilasciata dopo la frequentazione di un corso di lingua italiana, organizzato in carcere, ma prescinde da un confronto critico serio e puntuale con le argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata. Non considera, infatti, quanto percepito direttamente dal Collegio giudicante sulle modeste, ma reputate sufficienti, capacità linguistiche del detenuto ed il fatto che egli aveva fornito delle giustificazioni per il proprio gesto e presentato le sue scuse, comportamento questo univocamente compatibile con la comprensione dell'addebito e della sua rilevanza disciplinare. Non affronta nemmeno il profilo dell'avvenuta contestazione orale dell'infrazione, che non ha chiesto la lettura e la comprensione di un testo scritto. Pertanto, poiché l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana costituisce il frutto di indagine sul fatto, che, se, come nel caso, è congruamente motivata, non è suscettibile di sindacato da parte del giudice di legittimità, il ricorso risulta aspecifico e reiterativi di questione risolta ed già adeguatamente giustificata. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.