CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 09268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 531/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Pubblico impiego – Dirigenti – Trattamento retributivo R.G.N. 531/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 531/2017 - Pagina nr. 2 di 9 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO MILANO n. 684/2016 depositata il 30/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 giugno 2016, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza n. 305/2013 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ENAC, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di posizione maturata dal gennaio 2009 al gennaio 2013 in virtù dello svolgimento con continuità degli incarichi di cui all’art. 83, lett. b) e c), del CCNL per il personale non dirigente dell’ENAC. 2. Alla decisione di riforma la Corte è pervenuta sulla scorta di una ricostruzione complessiva delle previsioni in rilievo del CCNL, osservando che: − risultava pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto tutti gli incarichi dal medesimo indicati nelle allegazioni del ricorso introduttivo; − il raffronto tra tali incarichi e quelli tipizzati nell’a ccordo sindacale del 19 novembre 2003, permetteva di concludere che l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] rientrava nell’ipotesi dell’alta e specifica responsabilità di prodotto e di risultato di cui all’art. 83, lett. b) del CCNL per il personale non dirigente dell’ENAC; − era da escludersi che il riconoscimento della retribuzione di posizione fosse subordinato al carattere aggiuntivo degli R.G. 531/2017 - Pagina nr. 3 di 9 incarichi in questione rispetto alle originarie mansioni, non essendo tale requisito contemplato dalla previsione del CCNL, e rilevando, conseguentemente, il solo fatto dell’espletamento delle mansioni di altra professionalità tipizzate nell’elencazione contenuta nell’accordo sindacale; − infondate erano le deduzioni dell’ENAC in ordine all’assenza di un atto formale di incarico da parte del Direttore Generale, non essendo mai stato contestato il fatto che gli incarichi fossero stati conferiti da dirigenti dell’ENAC e potendosi quindi ritenere sussistente una ratifica per facta concludentiada parte dei vertici dell’Ente ; − non poteva, infine, ritenersi che l’indennità non fosse più dovuta in virtù dell’art. 65, D. Lgs. N. 150/2009, in quanto la fonte del diritto di [OSCURATO:PERSONA] era da ravvisare non nell’Accordo integrativo, bensì nell’art. 83 del CCNL, potendosi altresì ritenere che l’Accordo integrativo, in virtù dei reiterati rinvii al CCNL; costituisse parte integrante del CCNL stesso. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre ora ENAC. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. R.G. 531/2017 - Pagina nr. 4 di 9 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 84, 87,92 CCNL per il personale non dirigente ENAC 199 9 /2001 . L’Ente ricorrente deduce che la Corte territoriale av rebbe erroneamente ritenuto che le attività svolte dal contro ricorrente rientrassero tra quelle cui l'art. 83 CCNL riconosce la natura di incarichi di posizione organizzativa, omettendo di considerare che, ex art. 76, comma 7 del medesimo CCNL, si deve tra ttar e di incarichi conferiti "in aggiunta" alle mansioni proprie dell'area professionale di appartenenza. Argomenta, quindi, il ricorso che, ai fini del l'accoglimento della domanda, era necessario un raffronto comparativo tra attività ordinaria ed incarichi supplementari, laddove nella specie non solo la Corte territoriale avrebbe radicalmente tralasciato tale raffronto, ma anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso in radice di addurre elementi che consentissero tale raffronto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. L'Ente ricorrente ripropone sotto il profilo del vizio di motivazione la medesima censura di cui al motivo che precede, data dalla mancata considerazione del carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie mansioni degli incarichi affidati. 2. Deve preliminarmente disattendersi l’insieme delle eccezioni preliminari sollevate dal controricorrente nel dedurre la radicale inammissibilità del ricorso. Il ricorso, invero, risulta rispettare i requisiti di completezza fissati dal disposto di cui all’art. 366 c.p.c., mentre, quanto alla produzione R.G. 531/2017 - Pagina nr. 5 di 9 del CCNL, è sufficiente il richiamo dei principi enunciati sul tema da Cass. Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016. 3. I due motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, stante la convergenza di contenuti, e sono da ritenersi infondati, ritenendo questa Corte di confermare l’orientamento che, su medesima questione, è stato assunto in un nutrito numero di precedenti (e.g. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9166 del 2022; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 38892 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 32557 del 2021, nonché gli ulteriori precedenti che verranno richiamati in motivazione). Questa Corte ha già chiarito come il senso dell'Accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse quello di individuare le caratteristiche concrete delle funzioni cui, ai sensi dell'art. 83 del CCNL deve attribuirsi natura di posizione organizzativa in ragione delle alte responsabilità e specializzazione ad esse consequenziali. L'art. 76, comma 7, del C.C.N.L. normativo 1998-2001 prevede in effetti che gli incarichi di posizione organizzativa in questione devono essere conferiti "in aggiunta" rispetto alle mansioni proprie dell'area di appartenenza ma tale inciso, su cui fanno leva le difese d ell’Ente ricorrente, va inteso assicurando il mantenimento anche di tali posizioni organizzative nell'alveo proprio dell'istituto di riferimento. Al riguardo in proposito questa S.C. ha già dato atto del fatto che «la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 29/93, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione.... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto», attraverso disposizione «integralmente trasfusa nell'art. R.G. 531/2017 - Pagina nr. 6 di 9 40 del d.lgs. n. 165/2001 su cui il legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40» prevedendo che «nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità»(Cass. Sez. L - Sentenza n. 8141 del 03/04/2018 ) . Si è altresì ritenuto (sempre Cass. 8141/2018), in linea con plurimi precedenti, che «la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico», trattandosi «in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (Cass. S.U. 18.6.2008 n. 16540 e Cass. n. 20855/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali)». In sostanza, la posizione organizzativa si ritaglia sulle mansioni di pertinenza del dipendente, ma si caratterizza per il concentrarsi in capo all'incaricato, in funzione appunto organizzativa, di peculiari ed elevate responsabilità e specializzazioni. È dunque in tale linea ricostruttiva che va inteso il significato dell'aggiungersi - stabilito dall'art. 76, co. 7, del C.C.N.L. - di tali incarichi a quelli propri dell'area di appartenenza, nel senso appunto che, attraverso tali incarichi, si è venuta a concentrare nei destinatari quella specifica ed elevata responsabilità propria della caratura quali- quantitativa dell'istituto. La citata giurisprudenza ha poi precisato come «condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive», ma, nel caso di specie, la R.G. 531/2017 - Pagina nr. 7 di 9 regolazione è parzialmente diversa in quanto, come sostanzialmente rilevato da Cass. 20545/2016 cit., è la stessa contrattazione collettiva che, nel rimettere all'Ente la determinazione degli incarichi in questione, sottopone i criteri di conferimento e revoca alla concertazione sindacale, dal cui conseguente verbale (c.d. Accordo del 19.11.2003) la Corte di merito ha coerentemente tratto gli elementi identificativi, specificati in apposite tabelle o esemplificazioni di quell'accordo ed ivi ricondotte alle varie ipotesi previste dall'art. 83 del C.C.N.L. 1998/2001. La soluzione si giustifica sulla base del concatenarsi dell'art. 83 cit., di individuazione in generale delle funzioni che potevano essere correlate a posizioni organizzative, con l'art. 7 del CCNI [OSCURATO:DATA_NASCITA] di delega ad apposita [OSCURATO:PERSONA] della definizione dei criteri di attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione ed infine con il predetto [OSCURATO:PERSONA], raggiunto presso quella Commissione e siglato il 19.11.2003, al quale era allegata tabella esemplificativa di categorizzazione delle attività di cui all'art. 83 cit. lett. a), b) e c). In definitiva, l'indicato sistema contrattual-collettivo di ENAC, delinea integralmente già esso le posizioni organizzative e giustifica quindi la conduzione del giudizio attraverso un'operazione di c.d. sussunzione su cui si incentra la ratio decidendi dei precedenti specifici di questa S.C. più volte citati. È, pertanto, in sé corretto che la Corte di merito non abbia proceduto attraverso un raffronto tra attività "ordinarie" ed attività "aggiuntive" rispetto ad esse, in quanto il riscontro va svolto verificando il conferimento o meno di incarichi aventi le caratteristiche specifiche della posizione organizzativa, quali delineate nello specifico ordinamento lavoristico dell'ente di riferimento. R.G. 531/2017 - Pagina nr. 8 di 9 In tale quadro, da cui si evince come gli incarichi destinati alla qualificazione nei termini di posizioni organizzative fossero già delineati attraverso la contrattazione e concertazione collettiva, finisce per risultare irrilevante l'accertamento in ordine alla regolarità formale di essi. Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza di tale validità formale, non disconoscendo valenza alla competenza del Direttore Generale di cui all'art. 7 del CCNI, ma ritenendo che vi fossero elementi presuntivi da cui desumere che l'attribuzione degli incarichi fosse stata delegata ai dirigenti dei diversi settori, con successiva ratifica per facta concludentia da parte dei vertici, fermo restando che, al di là di ciò, proprio per la predeterminazione collettiva delle posizioni organizzative, l'eventuale invalidità del loro conferimento non impedirebbe, ai sensi dell'art. 2126, co. 2, c.c., come ritenuto da tutti i precedenti specifici di questa S.C. sopra citati in ambito ENAC, il riconoscimento delle corrispondenti retribuzioni oggetto di causa, il che esime da ogni altra considerazione. 4. Il ricorso deve quindi essere res pinto, con conseguente condanna dell’Ente ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per l’inesistenza di cause R.G. 531/2017 - Pagina nr. 9 di 9 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il