CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CASTELVETRANO il 08/05/1998 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosser-vanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'assenza di valida condi-zione di procedibilità, è manifestamente infondato, poiché la Corte d'Appello (pag. 4 della sentenza impugnata), motiva congruamente sia sulla legittimazione a proporre querela da parte dell'assistente sociale presso il SERT, nella sua qualità di detentore, sia sulla procedibilità d'ufficio del furto perché commesso su beni presenti in una struttura pubblica e di proprietà di un servizio pubblico (circostanza, quest'ultima, contestata inequivocamente in fatto nell'originaria imputazione); rilevato che a fronte di tale motivazione, puntuale, logica e giuridicamente corretta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente in-fondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P