CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 31661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9802-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 9802 /20 2 1 R.G.N.10407/2021 R.G.N.10408/2021 Cron. Rep. Ud.07/11/2024 CC -controricorrente - sul ricorso 10407-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - sul ricorso 10408-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 7/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 21/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che aveva revocato i decreti ingiuntivi richiesti nei confronti della Asl a due diversi titoli; l’originario ricorrente, infatti, aveva agito in sede monitoria chiedendo: i) il pagamento della somma di € 5.217,63 a titolo di differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale ‒ fissa e variabile ‒ maturata per il periodo febbraio 2002/dicembre 2006(decreto ingiuntivo n. 2261/08); ii) il pagamento della somma di € 4.326,70 a titolo di differenze sulla retribuzione di posizione variabile aziendale per il periodo 1° gennaio 2003/ottobre 2006(decreto ingiuntivo n. 2254/08) ; 2. quanto alla prima pretesa il Tribunale aveva ritenuto legittima la compensazione fra le somme versate in più a titolo di c.d. variabile aziendale e quelle dovute dall’Azienda per la retribuzione di posizione minima contrattuale (parte fissa e variabile) sul presupposto che la graduazione delle funzioni adottata dalla azienda si riferisse all’incarico nel suo complesso, e, quindi, alla retribuzione di posizione complessivamente dovuta al dirigente; 3. la Corte d’appello ha ritenuto, al contrario, che la graduazione riguardasseunicamente la c.d. variabile aziendale, e d inoltre ha affermato che essa era stata effettuata solo con la delibera n. 3044/2008, sicché l’Azienda, per i periodi precedenti , era tenuta a corrispondere i minimi previsti dalla contrattazione collettiva, atteso che questi ultimi vengono erogati a titolo di anticipazione mentre la variabile aziendale va ad aggiungersi alla “minima contrattuale”;4. quanto alla seconda pretesa la Corte d’appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale il quale aveva escluso che gli effetti della delibera di graduazione delle funzioni (n. 2438/06) potessero retroagire, ha ritenuto che al Mastronardi, dirigente medico della Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA], incorporata ‒dal 1° gennaio 2003 ‒ dalla ASL Taranto, dove sse essere comunque assicurato, ai sensi dell’art. 2112 cod.c iv . , il medesimo trattamento già in godimento al momento del transito nella Asl e che, pertanto,la retribuzione non pote sse essere ridotta unilateralmente da quest’ultima; 5. alla stregua delle già indicate considerazioni , la Corte territoriale ha rigettato le opposizioni ai due decreti ingiuntivi recanti rispettivamente, il n. 2261/08 e il n. 2254/08; 6. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Azienda sulla base di tre motivi, cui si oppone con controricorso assistito da memoriail lavoratore. Considerato che: 1. in via preliminare, il collegio dispone la riunione dei ricorsi la cui numerazione è riportata in epigrafe, in quanto si tratta di identiche impugnazioni (come agevolmente si desume dalla data e dall’orario della notificazione che appalesano trattarsi di reiterazione delle medesime iscrizioni) proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc.civ.); 2. ciò posto, il ricorso della Asl è articolato in tre motivi; 3. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e seguenti del codice c iv ile , dell’art. 24 , comma 11, dell’art. 37, comma 4, dell’art. 39 comma 4 del c.c.n.l. 3.11. 2005 dell’[OSCURATO:PERSONA];la ricorrente sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’invocata compensazione e rileva che sulla base della normativa contrattuale l’Azienda deve solo garantire che il valore complessivo dell’incarico non risulti inferiore alla retribuzione minima già corrisposta;l’Azienda aveva dimostrato che l’importo complessivo non era stato inferiore a quello minimo contrattuale e pertanto l’appello del Mastronardisul punto avrebbe dovuto essere r espin to; 3.1 il motivo è inammissibile perché non si confrontacon il decisum : la sentenza impugnata è fondata, infatti, sul rilievo che la graduazione delle funzioni era stata effettuata dall’Azienda non in relazione all’intera posizione del dirigente (“valore complessivo dell’incarico”) ma solo con riferimento alla c.d. variabile aziendale, sicché non poteva operare l’invocata “compensazione”( recte , riassorbimento nel valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico conferito) in quanto nonera ancora intervenuta, nel periodo di riferimento, la determinazione del trattamento complessivamente dovuto a titolo di retribuzione di posizione; in altri termini, mancando qui la pesatura complessiva dell’incarico, restavano cristallizzati gli importi minimi previsti dalla contrattazione ai quali si somma la variabile aziendale, importi minimi nella specie ‒ fatto incontroversofra le parti ‒ non corrisposti al Mastronardi ; trattasi di accertamento di fatto compiuto dai giudici di secondo grado ‒e, dunque, non soggetto a riesame in questa sede ‒ , che si conforma , peraltro, nelle conclusioni in punto di diritto cui approda, alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i n materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l'art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 dell'area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere, da parte delle aziende, la determinazione della graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo ad ogni relativa posizione un valore economico complessivo, riconosce ai dirigenti una retribuzione di posizione complessiva, che, ai sensi dell'art. 53 del medesimo c.c.n.l., come autenticamente interpretato dall'art. 24, comma 11, del c.c.n.l. 3 novembre 2005, è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, fermo restando che, sino al conferimento degli incarichi, deve essere corrisposta una retribuzione di posizione minima, costituita dalle componenti, fissa e variabile, della quota tabellare, destinata ad essere riassorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito all'incarico conferito in quanto mera anticipazione prevista dal contratto collettivo (Cass. 22934 del 10/11/2016; Cass. n. 2114 del 3/2/2016 ; Cass. n. 12335 del 27/5/2009); 4. con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 39 comma 6 del c.c.n.l. 1998/2001, in combinato disposto con l’art. 26 dello stesso c.c.n.l., con l’art. 2112 cod. c iv . e con l’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001; in particolare, si censura il capo della decisione che ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2254/2008 per differenze spettanti sulla retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale dal 1° gennaio 2003 (data dell’incorporazione dell’Azienda ospedaliera SS. Annunziata nella Asl TA/1) all’ottobre 2006; 4.1 la sentenza impugnata , dal tenore non perspicuo, svolge considerazioni che sembrano riferirsi apretesa diversa da quella che risulta dai motivi di appello come riassunti concordemente negli scritti difensivi delle parti (v. in particolare p. 4 del ricorso per cassazione e p. 4 del controricorso); l’appellante, infatti, aveva in origine invocato la parificazione agli altri dirigenti della Asl di Taranto dalla data dell’accorpamento dell’Azienda ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] nella Asl TA e non dalla successiva data della deliberazione n. 2438 del 22.11. 2006 ‒ che aveva , dal novembre 2006, riconosciuto per la prima volta e in via provvisoria il diritto di tutti i medici a percepire,a parità di graduazione delle funzioni , un’identica retribuzione di posizione variabile aziendale ‒ : senonché, la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda del dirigente medico , argomenta facendo leva, invece , sul diritto alla conservazione (dal 1° gennaio 2003)del pregresso trattamento economico in godimento, diritto (ad avviso della Corte distrettuale) assicurato (appunto) dal disposto dell’art. 2112 cod.civ.; 4.2 orbene, incurante di tale (inatteso) sviluppo argomentativo , il motivo di ricorso della Asl TA non si confronta ancora una volta con il decisum e si incentra piuttosto sulle delibere recanti n. 2438/06 e n. 3044/08,peraltro (in violazione dei requisiti di cui all’art. 360, n. 6, cod. proc. civ.) non trascritte né depositate e/o localizzatein atti, sostenendo, invero, che gli effetti della delibera n. 2438/06 non avrebbero potuto retroagire al 1° gennaio 2003; il ricorso per cassazione che -come è noto – deve essere articolato in motivi specifici, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. p roc . c iv ., richiede, a pena di inammissibilità della censura, non solo l’indicazione delle norme di legge di cui si intende lamentare la violazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che la parte ricorrente è tenuta espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che contrastano con il contenuto precettivo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. n. 23745/2020, ma anche Cass. n. 4905/2020, Cass. n. 16700/2020); 4.3 segue, or dunque , una statuizione di inammissibilità della censura, e ciòanche perché la sentenza impugnata non viene, si noti, impugnata per vizio motivazionale, l’unico astrattamente denunciabile; 5.con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60 c.c.n.l.1994/1997, 50 c.c.n.l. 1998/2001, 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165/2001, 2112 cod.civ. e si asserisce, in sostanza, che la Asl non poteva erogare somme per le quali non vi eracapienza dei fondi; 5.1 anche talemotivo è inammissibile; esso, infatti,prospetta una questione, id est quella della capienza del fondo, allaquale non fa cenno la sentenza impugnata, e l’Azienda ricorrente non assolve agli oneri che devono essere rispettati nei casi in cui la questione giuridica sia nuova ed implichi accertamenti di fatto; infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n.20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038); 6. conclusivamente, il ricorso (da considerarsi unico, gli ulteriori essendo riproduzioni dell’originario) va dichiarato inammissibile , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte: pronunciando sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili e condanna laricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in €. 3.000,00per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre 15% di rimborso spese forfettario ed accessori di legge, con distrazionein favore dell’avv. distrattario [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a tit