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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 13895/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 18 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanziona- torio.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa conversione di pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando - in senso contrario ai rilievi difensivi - che il Marguccio era autore della manomissione del contatore di energia elettrica, in quanto era l'unico occupante dell'immobile che si trovava nella sua disponibilità e non poteva non accorgersi della sensibile apparente riduzione del consumo rispetto a quello effettivo.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza t esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti i 2 di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che correttamente la Corte territoriale ha escluso che il reato in esame rientrasse nei limiti di pena tali da consentire l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

Il reato per il quale il Panfilio è stato condannato è un furto aggravato ex artt. 625, n. 2, cod. pen..

Ricorrendo una circostanza ad effetto speciale, che determina una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, è preclusa la possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali in realtà erano già state concesse dal Tribunale (sia pur con giu- dizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante) e confermate dalla Corte territoriale.

4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono proponibili in sede di legittimità.

Va osservato che, con l'atto di appello il Marguccio non aveva formulato censure in tema di trattamento sanzionatorio e di omessa conversione di pena detentiva in pena pecuniaria.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 18 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanziona- torio. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa conversione di pena detentiva in pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando - in senso contrario ai rilievi difensivi - che il Marguccio era autore della manomissione del contatore di energia elettrica, in quanto era l'unico occupante dell'immobile che si trovava nella sua disponibilità e non poteva non accorgersi della sensibile apparente riduzione del consumo rispetto a quello effettivo. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza t esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti i 2 di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che correttamente la Corte territoriale ha escluso che il reato in esame rientrasse nei limiti di pena tali da consentire l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. Il reato per il quale il Panfilio è stato condannato è un furto aggravato ex artt. 625, n. 2, cod. pen.. Ricorrendo una circostanza ad effetto speciale, che determina una pena detentiva edittale superiore ad anni cinque, è preclusa la possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le quali in realtà erano già state concesse dal Tribunale (sia pur con giu- dizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante) e confermate dalla Corte territoriale. 4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso non sono proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Marguccio non aveva formulato censure in tema di trattamento sanzionatorio e di omessa conversione di pena detentiva in pena pecuniaria. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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