CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1988
Cassazione n. 20537/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Kandila A; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a configurare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica protesta poiché il ricorrente aveva tentato di colpire con calci e morsi gli agenti che lo avevano fermato per un controllo dopo che aveva tentato di salire a bordo di un treno senza essere munito di biglietto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]