CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27191/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, senza autorizzazione, deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, 58 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, deduce il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità penale ed alla rilevanza del dato ponderale, nonché la violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; che la sentenza è stata infatti deliberata in data 27 maggio 2022, con indicazione di 90 giorni per il deposito della motivazione; che da tale data - 25 agosto 2022 - ha iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; che tale termine è scaduto il 15 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 21 novembre 2022; che, tenuto conto della sentenza del 13 giuhlo 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese dei procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 april