CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 115-bis cod. proc. pen., al fine di ottenere la rimozione dall'ordinanza n. 130/2021, di applicazione nei confronti di terzi soggetti della misura cautelare, di ogni riferimento a responsabilità o coinvolgimenti delle parti istanti in ipotesi di associazione criminosa. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso con cui lamentano la violazione di legge, in relazione all'art. 115-bis cod. proc. pen., e la mera apparenza della motivazione, poiché il Giudice non avrebbe tenuto conto delle considerazioni espresse nell'istanza. 3. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), perché il provvedimento non è impugnabile in questa sede (ma, nel caso, suscettibile al più di opposizione al presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen.). Può osservarsi, peraltro, come, nonostante l'intestazione del motivo riporti, tra i vari profili di censura, anche l'asserita abnormità dell'atto, non venga poi minimamente in contestazione l'esistenza del potere di provvedere, accogliendo o rigettando l'istanza, indubitabilmente costituito in capo al Giudice, ma ci si dolga soltanto delle modalità del suo esercizio e degli esiti conseguenti. 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. I ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 202