CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mancato Composta da: esame fatto storico – indagini finanziarie [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Relatore - AC - 12/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] di Nocera ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 30132/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30132/2020 [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3869/2022Numero di raccolta generale 17466/2022 presso il dr. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Data pubblicazione 30/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna n. 485/08/20 depositata in data 19/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento notificatile per IRES, IRAP, IVA riferite agli anni 2007, 2008 e 2009; - la CTP accoglieva l’impugnazione relativa all’anno 2007 e la rigettava per l’anno 2008 come per l’anno 2009; tal pronuncia era impugnata in appello in via principale dall’Ufficio e in via incidentale dal [OSCURATO:SOCIETA]. ciascuna parte per i profili che li avevano viste soccombenti; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accoglieva in parte l’impugnazione incidentale della contribuente annullando gli avvisi per tutti i periodi d’imposta; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente società resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa delle proprie difese; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la motivazione apparente, illogica e contraddittoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione tutti all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR del tutto ignorato la documentazione in atti relativa alle risultanze delle indagini finanziarie svolte relativamente alle operazioni di versamento e prelievo delle somme oggetto del controllo della GdF dalle quali si evinceva la inesistenza delle operazioni contestate; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30132/2020 - il motivo è infondato; Numero sezionale 3869/2022Numero di raccolta generale 17466/2022 - invero, la CTR, come si evince dalla lettura della sentenza Data pubblicazione 30/05/2022 impugnata, ha complessivamente valutato, esplicitamente o implicitamente, l’intero materiale probatorio in atti; - come è noto, (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020) il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto; - nel presente caso, inoltre, le risultanze di tal ragionamento svolto dalla CTR sono motivate in termini tali da risultare al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. Sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo è infondato; - la CTR ha infatti operato un proprio accertamento in fatto sull’idoneità degli elementi addotti dalla contribuente a superare le presunzioni ex adverso addotte dall’Ufficio e all’esito ha reso, motivando, la propria decisione; - pertanto, il Collegio, decidendo in senso difforme dalla proposta del Consigliere Relatore, come è possibile (in forza di Cass. sent. n. 8999/2009), rigetta il ricorso; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30132/2020 Numero sezionale 3869/2022 - non vi sono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo Numero di raccolta generale 17466/2022Data pubblicazione 30/05/2022 unificato in quanto parte soccombente è Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.300,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente.