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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 44709/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava la richiesta di revoca della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ritenendo insussistenti i presupposti per la retrodatazione della misura alla data del 16 febbraio 2019, allorquando l'indagato veniva sottoposto a misura in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Con l'unico motivo di ricorso, Belgiorno deduce la violazione dell'art. 297, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata si fonderebbe esclusivamente sulla ricostruzione della sequenza temporale delle ordinanze cautelari, omettendo di considerare che la prima misura veniva disposta per riscontrare il quadro indiziario che avrebbe, successivamente, condotto a contestare il reato associativo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. L'istituto della retrodatazione è finalizzato a neutralizzare gli effetti conseguenti alle cosiddette contestazioni a catena, mediante le quali l'autorità requirente, diluendo nel tempo le richieste cautelari, anziché formularle unitariamente, ottiene l'ampliamento dei termini di durata delle misure stesse.

A seguito di una complessa elaborazione giurisprudenziale (Sez.U., n.14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv.235011; Sez.U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347), l'assetto dell'istituto della retrodatazione può essere così sinteticamente riassunto: nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza; nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza; nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare; nel caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, in procedimenti diversi, la retrodatazione opera quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.

Con specifico riguardo, inoltre, ai reati associativi, è stato recentemente ribadito come ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della pnma ordinanza (Sez.6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511).

2.1. A fronte delle richiamate coordinate giurisprudenziali, il ricorso risulta essere generico, posto che, essendo la seconda ordinanza cautelare emessa con riguardo ad un reato associativo, occorreva in primo luogo indicare l'elemento temporale della contestazione, al fine di stabilire l'anteriorità dei fatti.

Ulteriore profilo di manifesta infondatezza è desumile dal fatto che si ritiene applicabile l'ipotesi di più ordinanze cautelari emesse per lo stesso fatto, mentre, nel caso di specie, la seconda misura riguarda il reato associativo e non solo quello di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale era stata emessa la prima ordinanza.

Infine, si rappresenta che la ricostruzione della sequenza temporale, per come descritta nell'ordinanza impugnata, non depone a favore della conoscibilità del reato per il quale è stata emessa la seconda misura.

È lo stesso ricorrente, del resto, che evidenzia come il primo arresto per il reato di detenzione illecita di stupefacenti si inseriva nella fase investigativa volta ad individuare le singole condotte illecite, con la conseguenza che solo all'esito del compiuto accertamento è stato possibile contestare il reato associativo ed ottenere la misura per tale titolo di reato.

3. L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente al pagamento, oltre alle spese processuali, anche della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempinnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catania; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catania, pronunciando in sede di appello cautelare, rigettava la richiesta di revoca della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ritenendo insussistenti i presupposti per la retrodatazione della misura alla data del 16 febbraio 2019, allorquando l'indagato veniva sottoposto a misura in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Con l'unico motivo di ricorso, Belgiorno deduce la violazione dell'art. 297, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata si fonderebbe esclusivamente sulla ricostruzione della sequenza temporale delle ordinanze cautelari, omettendo di considerare che la prima misura veniva disposta per riscontrare il quadro indiziario che avrebbe, successivamente, condotto a contestare il reato associativo. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'istituto della retrodatazione è finalizzato a neutralizzare gli effetti conseguenti alle cosiddette contestazioni a catena, mediante le quali l'autorità requirente, diluendo nel tempo le richieste cautelari, anziché formularle unitariamente, ottiene l'ampliamento dei termini di durata delle misure stesse. A seguito di una complessa elaborazione giurisprudenziale (Sez.U., n.14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv.235011; Sez.U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347), l'assetto dell'istituto della retrodatazione può essere così sinteticamente riassunto: nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera automaticamente, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della prima ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza; nel caso di ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza; nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare; nel caso di ordinanze cautelari emesse per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, in procedimenti diversi, la retrodatazione opera quando gli elementi giustificativi della seconda misura cautelare erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. Con specifico riguardo, inoltre, ai reati associativi, è stato recentemente ribadito come ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso si sia protratta anche dopo l'emissione della pnma ordinanza (Sez.6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511). 2.1. A fronte delle richiamate coordinate giurisprudenziali, il ricorso risulta essere generico, posto che, essendo la seconda ordinanza cautelare emessa con riguardo ad un reato associativo, occorreva in primo luogo indicare l'elemento temporale della contestazione, al fine di stabilire l'anteriorità dei fatti. Ulteriore profilo di manifesta infondatezza è desumile dal fatto che si ritiene applicabile l'ipotesi di più ordinanze cautelari emesse per lo stesso fatto, mentre, nel caso di specie, la seconda misura riguarda il reato associativo e non solo quello di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale era stata emessa la prima ordinanza. Infine, si rappresenta che la ricostruzione della sequenza temporale, per come descritta nell'ordinanza impugnata, non depone a favore della conoscibilità del reato per il quale è stata emessa la seconda misura. È lo stesso ricorrente, del resto, che evidenzia come il primo arresto per il reato di detenzione illecita di stupefacenti si inseriva nella fase investigativa volta ad individuare le singole condotte illecite, con la conseguenza che solo all'esito del compiuto accertamento è stato possibile contestare il reato associativo ed ottenere la misura per tale titolo di reato. 3. L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente al pagamento, oltre alle spese processuali, anche della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempinnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]
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