CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 22835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26293-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.g.r. s.p.a.), in proprio e quale gestore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.; - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 18189/2015 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alla Corte di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Roma. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA] società di gestione del risparmio ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la s.a. [OSCURATO:PERSONA] e la KTS [OSCURATO:PERSONA] s.à.r.I., unica socia di [OSCURATO:PERSONA] quando questa è stata posta in liquidazione, per ottenere quanto da essa corrisposto all'Agenzia delle entrate a definizione transattiva, mediante accertamento con adesione relativo agli anni 2009 e 2010, e conciliazione giudiziale quanto all'anno 2008. La definizione riguardava la pretesa tributaria che l'Agenzia vantava nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], gestore del [OSCURATO:PERSONA], e che scaturiva Ric. 2021 n. 2629 ud. 07-06-2022 -2- dall'omesso versamento delle ritenute d'acconto sui proventi del Fondo percepiti da [OSCURATO:PERSONA] nei suddetti anni 2008, 2009 e 2010. Secondo l'Agenzia, inoltre, il beneficiario effettivo dei proventi del Fondo non era [OSCURATO:PERSONA], ma una società di comodo creata al fine d'interporsi nel transito a favore dei beneficiari finali del flusso di reddito originato dal Fondo, al fine di fruire dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta stabilita dall'art. .7 del d.l. n. 351/2001. In seno a quel giudizio la KTS ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto a suo avviso v'è carenza di giurisdizione del giudice italiano, e lo ha illustrato con memoria. Ha replicato con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. Ragioni della decisione 1.- Infondata è l'eccezione d'inammissibilità del regolamento, avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] perché esso è stato proposto dalla sola KTS, e non anche dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quel che conta, difatti, è che tutte le parti del processo al quale si riferisce la richiesta di regolamento siano evocate nel relativo giudizio (Cass., sez. un., n. 11983/17), come nel caso in esame è accaduto. D'altronde, l'ordinanza passata in giudicato, resa all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione e adottata in un giudizio in cui le cause sono inscindibili (in quanto le domande siano contrassegnate, come nel caso in esame, dall'identità della causa petendi), è irretrattabile per tutti coloro che sono stati parti nel processo nel quale è intervenuta (Cass., sez. un., n. 6929/18). 2.- A sostegno del regolamento la ricorrente reputa, col primo motivo, che, in generale, il tema del rimborso da parte del partecipante al Fondo di quanto pagato all'amministrazione finanziaria da [OSCURATO:SOCIETA] esuli dall'ambito applicativo del regolamento del Fondo, perché il diritto di rivalsa del sostituto d'imposta che è stato azionato in giudizio scaturisce non già dal regolamento, bensì dalla normativa Ric. 2021 n. 26293 ez.tud. 07-06-2022 -3- tributaria e da quella codicistica delle obbligazioni solidali; in particolare, poi, la pretesa azionata comunque esulerebbe dalla ripartizione degli oneri d'imposta fra sostituto e sostituito, poiché deriva da un'autonoma scelta del gestore del Fondo, non condivisa dal partecipante. 2.1.- Questa ricostruzione induce la KTS a escludere che la scelta così compiuta possa essere regolata dall'art. 17.2.2. del regolamento del Fondo, a norma del quale «Sono a carico dei partecipanti le imposte, tasse e gli oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione ed emissione, nonché dall'acquisto e detenzione delle quote»; e altresì a escludere, per conseguenza, che il giudizio pendente rientri nell'ambito applicativo della clausola di proroga della giurisdizione stabilita dall'art. 33 del regolamento, in base alla quale «per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Roma». Aggiunge la società che comunque la clausola di proroga della giurisdizione non sarebbe valida ed efficace, perché non risponderebbe ai requisiti stabiliti dall'art. 25 del regolamento UE n. 1215/2012. 3.- Il motivo è infondato. La pretesa tributaria dell'Agenzia definita coli le modalità indicate è scaturita dal fatto che [OSCURATO:SOCIETA] ha versato i proventi alla quotista [OSCURATO:PERSONA] senza trattenere la ritenuta alla fonte; e l'ha fatto in base a una dichiarazione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di essere munita dei requisiti utili all'applicazione di un regime di esenzione che, invece, secondo l'Agenzia' erano insussistenti. 3.1.- [OSCURATO:PERSONA], che ha definito le pretese nella qualità di sostituto d'imposta, responsabile solidale in base all'art. 35 del d.P.R. n. 602/73, non essendo state effettuate le ritenute, né operati i relativi versamenti (secondo le precisazioni rese da C:ass., sez. un., Ric. 2021 n. 26293 sez. d. 7-06-2022 -4- n. 10378/19), agisce per il rimborso proprio perché sono a carico dei partecipanti le imposte derivanti dalla sottoscrizione ed emissione, nonché dall'acquisto e dalla detenzione delle quote. Difatti, a norma dell'art. 64, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso». È, peraltro, irrilevante che gli obblighi tributari siano fissati dalla normativa tributaria e dalla disciplina codicistica delle obbligazioni solidali, in quanto l'obbligazione adempiuta da [OSCURATO:SOCIETA], sebbene sorga dalla legge, comunque trova la propria fonte nella partecipazione al Fondo, disciplinata dal regolamento, di [OSCURATO:PERSONA], nella responsabilità per le passività della quale è subentrata la KTS (per analoghe considerazioni, cfr. Cass., sez. un., n. 7620/19); laddove le considerazioni svolte in ordine all'insussistenza del diritto alla restituzione investono il merito della vicenda. Il giudizio pendente, allora, deriva giustappunto dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto comunque discendente dal regolamento del Fondo, a norma della clausola di proroga della giurisdizione contemplata dall'art. 33 di esso. Inconferenti sono dunque gli ulteriori precedenti di queste sezioni unite citati dalla ricorrente, che concernono questioni diverse (in particolare, l'estraneità alla materia contrattuale dell'obbligazione della quale il fideiussore chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest'ultimo, che non è parte del contratto fideiussoric, non ne abbia autorizzato la conclusione, quanto a Cass., sez. un., n. 13905/04; la rilevanza della domanda principale di responsabilità precontrattuale, quanto a Cass., sez. un., n. 29107/20). Ric. 2021 n. 26293 sez. 5UuA5-06-2022 -5- 4.- La clausola di proroga, diversamente da quanto obiettato da KTS, è poi conforme all'art. 25 del regolamento n. 1215/2012/UE, alla luce del quale va valutata, implicando una nozione autonoma, e non già un rinvio al diritto interno di questo o di quello Stato interessato (tra varie, Corte giust., causa C-519/19, Ryanair, punto 38; causa C-222/15, [OSCURATO:PERSONA], punto 29, relativa all'art. 23 del regolamento n. 44/2001/CE, di contenuto analogo). L'art. 25 stabilisce che «1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato». La controversia pendente senz'altro scaturisce, difatti, da «un determinato rapporto giuridico», che è quello derivante dalla partecipazione al Fondo e delineato dal relativo regolamento. 4.1.- La clausola è altresì conforme agli obiettivi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia menzionati nel considerando 16 del regolamento n. 1215/12/UE, e ribaditi dalla giurisprudenza - Ric. 2021 n. 26293 sez. u07:06-2022 -6- unionale (Corte giust., grande sez., causa C-59/19, Booking.com BV, punti 28 e 37), che in particolar modo risaltano in relazione alla controversia pendente, in cui si discute della debenza di imposte allo Stato italiano e dell'individuazione dei soggetti tenuti a sopportarne il peso economico. 5.- Quanto ai requisiti formali previsti dall'art. 25 del regolamento unionale, indubbiamente il giudice adito ha l'obbligo di esaminare se la clausola di proroga sia stata effettivamente oggetto di un accordo tra le parti, che si deve manifestare in modo chiaro e preciso. Le forme richieste dall'art. 25, peraltro, hanno la funzione di garantire che il consenso sia effettivamente accertato (Corte giust. causa C-543/10, Refcomp, punto 27; causa C-64/17, [OSCURATO:PERSONA] & Garden, punto 25; causa C-519/19, cit., punto 41). 5.1.- Nel caso in esame, la clausola è opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] giustappunto in base ai principi dettati anche dalla giurisprudenza unionale richiamata nel regolamento di giiurisdizione proposto. Con la sentenza resa in causa C-366/13, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, citata dalla ricorrente, la Corte di giustizia si è trovata al cospetto di una clausola di proroga della giurisdizione inserita in un documento redatto dall'emittente del titolo, laddove dall'ordinanza di rinvio non si evinceva «in maniera dirimente se tale clausola sia stata ripresa, ovvero se sia stato operato un rinvio espresso a essa, nei documenti contrattuali firmati al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario» (punto 28). Sicché, si è chiarito, il requisito della forma scritta stabilito -allora- dall'art. 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 è da ritenere soddisfatto «se il contratto firmato dalle parti al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario menziona l'accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare» (punto 29). Ric. 2021 n. 26293 sez. SCA- Il 6-2022 -7- Successivamente, quella Corte ha specificato che l'art. 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001/CE dev'essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione che sia stata stipulata nell'ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all'atto della loro conclusione soddisfa i requisiti della suddetta disposizione, relativi al consenso tra le parti e alla precisione del contenuto di tale clausola (Corte giusli:., causa C-222/15, cit.). 6.- Nel caso in esame, è pacifico fra le parti che nella proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] questa ha dichiarato «di aver ottenuto copia ed aver preso visione del Regolamento, che con la presente dichiara di aver compreso e di accettare integralmente... ». 6.1.- La clausola di proroga della giurisdizione è dunque valida, efficace, e applicabile al giudizio in questione, anche in relazione a KTS, subentrata alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi e quindi vincolata anch'essa (Corte giust., causa C-352/13, CDC [OSCURATO:PERSONA], punto 65; causa C-519/19, cit., punto 40). 7.- Il primo motivo va quindi respinto. Il che determina l'assorbimento del secondo, col quale si contesta il radicamento della giurisdizione italiana affermato da [OSCURATO:SOCIETA], in via alternativa, facendo leva sull'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1215/2012/UE. 7.1.- Il ricorso è rigettato ed è affermata la giurisdizione del giudice italiano, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, anc