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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2022

ECLI:EU:T:2022:360
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0338_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 giugno 2022 – F I S I / EUIPO – Verband der [OSCURATO:PERSONA]- und Federnindustrie (ECODOWN) (causa T‑338/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo ECODOWN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19, 20, 41)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 21, 28, 34)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo ECODOWN [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 25, 31, 35, 38‑42)

4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità (Regolamento del Consiglio n. 40/94) (v. punto 32)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punto 46)

6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 3) (v. punti 52‑56) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La F I S I Fibre sintetiche SpA è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 320 del 9.8.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0338_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 giugno 2022 – F I S I / EUIPO – Verband der [OSCURATO:PERSONA]- und Federnindustrie (ECODOWN) (causa T‑338/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo ECODOWN – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19, 20, 41) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 21, 28, 34) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo ECODOWN [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 25, 31, 35, 38‑42) 4. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità (Regolamento del Consiglio n. 40/94) (v. punto 32) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punto 46) 6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi privi di carattere distintivo – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 3) (v. punti 52‑56) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La F I S I Fibre sintetiche SpA è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 320 del 9.8.2021 .
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