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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 04353/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21937/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Diritti di segreteria – Natura – Quantificazione -Criteri R.G.N. 21937/2018 Ud. 12/01/2024CC Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 384/2018 depositata il 05/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 384/2018, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] e dell’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA] ) , ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 189/2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di € 9.412,04 a titolo di emolumenti dovuti per diritti di segreteria in relazione al rogito concluso in data 21 novembre 2008 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dal Tribunale di Tivoli la chiamata in causa di quest’ultima, richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di manleva e costituitasi la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo in via riconvenzionale la condanna dello stesso COMUNE alla restituzione della somma di € 13.551,98, il giudizio di prime cure si era concluso con l’accoglimento della domanda principale e con la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 3 di 11 manleva proposta dal convenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in quanto riservata alla giurisdizione del giudice tributario.

3. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame principale, respingendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – col quale la società si doleva dell’omessa pronuncia sulla propria domanda riconvenzionale di restituzione somme – la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.

4. La Corte territoriale ha rammentato: − che l’originaria domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge8 giugno 1962, n. 604 concerneva un atto con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico, dietro corresponsione immediata della somma di € 50.000,00, ma nel quale era altresì previsto l’impegno della società al versamento, a favore del COMUNE, di un corrispettivo annuale, subordinato alla condizione sospensiva della realizzazione dell’impianto e del rilascio dell’autorizzazione regionale; − che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente chiesto alla Società il versamento per i diritti di segreteria dell’importo di € 13.957,09, calcolato su un valore complessivo dell’atto pari ad € 8.408.333,34, ricevendo il regolare pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; − che, successivamente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla Società che l’importo per Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 4 di 11 i diritti di segreteria andava invece calcolato sull’importo immediatamente incassato di € 50.000,00 –per un totale di € 405,11 - salva ulteriore tassazione all’avverarsi della condizione, ed aveva altresì adottato delibera della Giunta comunale che stabiliva la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. della somma di € 13.551,98, senza peraltro procedere materialmente alla restituzione della somma medesima; − che la condizione prevista nell’atto del 21 novembre 2008 non si era mai avverata e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era successivamente receduta dalla convenzione.

Così ricostruito il quadro fattuale, la Corte d’appello ha rilevato che i diritti di segreteria richiesti dall’appellata - qualificati come tassa, e non imposta, i diritti di segreteria di cui alla leggen. 604 del 1962 , in quanto collegati allo svolgimento di un’attività o un servizio pubblici – dovevano essere calcolati sulla scorta del valore della convenzione al momento della sua stipula - e quindi sulla somma di € 50.000,00 - richiamando sul punto la disciplina di cui agli artt. 27 e 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1 986 in tema di imposta di registro e rimarcando che gli ulteriori versamenti previsti a favore del Comune erano sottoposti a condizione sospensiva, peraltro nella specie non avveratasi.

Ha, pertanto, concluso la Corte territoriale che la quota spettante per diritti di segreteria non poteva che corrispondere alla quota prevista per legge per gli emolumenti effettivamente incassati.

Quanto all’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte territoriale ha rilevato che se, come dedotto dalla stessa società, il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sulla domanda di restituzione, nondimeno era da ritenersi che anche su detta domanda – come sulla domanda di manleva formulata dal COMUNE DI Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 5 di 11 [OSCURATO:PERSONA] – il giudice ordinario fosse carente di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice tributario.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge n. 604 del 1962, All.

D nonché degli artt. 43, comma 1, lett. a), e 27, d.P.R. n. 131del 1986.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato – ai fini della determinazione dei diritti di segreteria –l’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986, che è previsione dettata in tema di imposta di registro, laddove la determinazione dei diritti di segreteria dovrebbe avvenire –con regime del tutto autonomo – esclusivamente sulla scorta del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 19 62 , il quale determina la base di calcolo sulla scorta del valore complessivo dell’atto ed in modo svincolato dalla presenza o meno di condizioni.

Osserva, ulteriormente, la ricorrente che il carattere autonomo dei diritti di segreteria rispetto all’imposta di registro è confermato dal fatto che detti diritti costituiscono l’equivalente del compenso dovuto al notaio, qualora l’atto venga stipulato innanzi a quest’ultimo, e che in Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 6 di 11 tale ultima ipotesi il compenso del notaio si affiana –e non è assorbito – dall’imposta di registro, in tal modo risultando confermata la separazione delle due voci.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546del 1992.

La ricorrente incidentale impugna la decisione della Corte d’appello di Roma, nella parte in cui la stessa ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di diritti di segreteria.

Osserva, al riguardo, che nella specie non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1 992, in quanto nella specie l’obbligo restitutorio è stato già riconosciuto dall’Ente impositore –e cioè il [OSCURATO:PERSONA] – avendo quest’ultimo direttamente deliberato la restituzione dell’importo ora richiesto dalla ricorrente incidentale.

3. Il ricorso principale è infondato.

Il dispositivo della decisione della Corte d’appello, infatti, appare conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere parzialmente corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l’entità dei diritti di segreteria – e quindi della quota dei medesimi spettante all’odierna ricorrente -dovesse determinata sulla scorta del valore della convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo, individuando detto valore nell’importo di € 50.000,00 oggetto di immediato pagamento in favore del COMUNE.

Tale conclusione, invero, risulta corretta anche se non è invece condivisibile –dovendosi in questo senso correggere la motivazione ex Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 7 di 11 art. 384 c.p.c. – il richiamo operato dalla Corte territoriale al disposto di cui all’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro.

La correttaindividuazione del valore della convenzione, infatti, non deriva dalla previsione appena citata –che concerne il distinto aspetto dell’imposta di registro e non appare, quindi, applicabile per la definizione dei diritti di segreteria di cui si discute –ma va determinata ai sensidella Tabella D, allegata alla leggen. 604 del 1962 nell’importo che, al momento della conclusione della convenzione, era stato effettivamente corrisposto –e cioè € 50.000,00 – laddove gli ulteriori versamenti futuri in favore del [OSCURATO:PERSONA] prospettatinella convenzione medesima – e che avevano inizialmente indotto lo stesso COMUNE a fissare il valore della convenzione in € 8.408.333,34 – risultavano pacificamente subordinati ad un evento futuro ed incerto fissato nella convenzione stessa come mera e condizione e peraltro – ma ciò rileva solo al fine di evidenziare il corretto valore della convenzione -successivamente non realizzatosi.

Era, quindi, ai sensi della stess a Tabella D, allegata alla legge n. 604del 1962 che il valore della convenzione doveva essere fissato nella cifra oggetto di immediato e definitivo versamento in favore del COMUNE, non potendo ricondursi eventualiversamenti futuri a ll’ipotesi dipagamenti periodici connessi ad un contratto di durata di cui al punto 10 della stessa Tabella D, allegata alla leggen. 604 del 1962 – come sostiene invece la ricorrente –evidente essendo la differenza tra una convenzione che ab initio preveda un rapporto di durata pluriennale con pagamenti periodici, da una parte,ed una convenzione che venga a subordinare ulteriori pagamenti ad una serie di condizioni, rendendo i pagamenti medesimi incerti an, dall’altra parte.

Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 8 di 11 Né vale replicare, come fa la ricorrente, che i diritti di segreteria costituiscono l’equivalente dei compensi riconosciuti al notaio in caso di stipula del rogito e che pertanto i criteri di determinazionedei primi dovrebbero conformarsi a quelliricavabili dalla tariffa notarile.

Al riguardo è sufficiente osservare che la quota di diritti di segreteria da attribuire al segretario comunale non costituisce un compenso professionale bensì una voce della retribuzione, e ciò sia ai sensi dell’art. 41, legge n. 321 del 1980 – nella formulazione ratione temporis vigente –sia ai sensi dell’art. 37 CCNL segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.

Evidente, quindi l’impossibilità di assimilare la natura – e quindi la quantificazione – della quota dei diritti di segreteria attribuita al segretario comunale al compenso spettante al notaio come professionista, con conseguente impossibilità di mutuare i parametri previsti per la professione notarile.

4. Il ricorso incidentale è, invece, fondato, dovendosi premettere che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell'ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

Nel negare la giurisdizione del giudice ordinario su lla domanda restitutoria di [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, la Corte d’appello di Roma non si è conformata al principio, costantemente affermato da questa Corte, a mente del quale sono sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributariele controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguardi più la Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 9 di 11 risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune(Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 14331 del 08/07/2005; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16776 del 10/08/2005), potendosi escludere la giurisdizione generale del giudice tributario – sussistendo invece quella del giudice ordinario - nel caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantumdel rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, configurandosi, in tal caso, un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009; Cass. Sez.

U - Sentenza n. 12150 del 07/05/2021).

Nel caso ora in esame risulta in modo univoco dalle allegazioni delle parti – comprese quelle del [OSCURATO:PERSONA] – che, con delibera del 12 maggio 2010, lo stesso COMUNE –che già con delibera del 10 aprile 2009 aveva rideterminato la somma dovuta a titolo di diritti di segreteria, riducendola da € 13.957,90ad € 405,11 – ebbe a deliberare formalmente la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di € 13.551,98 “quali diritti di segreteria non dovuti”.

A fronte di detta delibera, quindi, appare evidente che la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. dell’odierna ricorrente incidentale non solo non era contestata nel suo an ma era stata anche determinata nel suo quantum e nelle sue modalità di restituzione, non residuando, pertanto, alcun profilo che potesse ritenersi rimesso alla giurisdizione del giudice tributario.

Ne consegue che la Corte d’appello era chiamata a pronunciarsi su una mera pretesa restitutoria oggetto di riconoscimento e, come tale, rientrante appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 10 di 11

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale deve essere respinto, dove trovare invece accoglimento il ricorso incidentale e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, accertando il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripetere l’importo da essa azionato e, per l’effetto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] PRENESTINAa corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]l’importo di € 13.551,98, oltre interessi al tasso legale dal 12 maggio 2010 al saldo effettivo.

6. Per quanto attiene il regime delle spese di lite, l’esito dei due gradi di merito rende opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].

Le spese dei tre gradi di giudizio tra quest’ultimo ed [OSCURATO:SOCIETA]. invece, devono seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, per brevità, direttamente in dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia in relazione al ricorso principale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso principale; Sez.

SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 11 di 11 accoglie il ricorso incidentale , cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accerta il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripetere l’importo da essa azionato e, per l’effetto, condanna il [OSCURATO:PERSONA] PRENESTINAa corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 13.551,98, oltre interessi al tasso legale dal 12 maggio 2010 al saldo effettivo; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA]le spese dei tre gradi di giudizio, liquidate in: − € 1.700,00 per compensi per il giudizio di primo grado; − € 2.500,00 per compensi per il giudizio d’appello; − € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; oltre, in tutti i casi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21937/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Diritti di segreteria – Natura – Quantificazione -Criteri R.G.N. 21937/2018 Ud. 12/01/2024CC Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 384/2018 depositata il 05/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 384/2018, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] e dell’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA] ) , ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 189/2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto il [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di € 9.412,04 a titolo di emolumenti dovuti per diritti di segreteria in relazione al rogito concluso in data 21 novembre 2008 tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dal Tribunale di Tivoli la chiamata in causa di quest’ultima, richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di manleva e costituitasi la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo in via riconvenzionale la condanna dello stesso COMUNE alla restituzione della somma di € 13.551,98, il giudizio di prime cure si era concluso con l’accoglimento della domanda principale e con la declaratoria di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 3 di 11 manleva proposta dal convenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in quanto riservata alla giurisdizione del giudice tributario. 3. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame principale, respingendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – col quale la società si doleva dell’omessa pronuncia sulla propria domanda riconvenzionale di restituzione somme – la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario. 4. La Corte territoriale ha rammentato: − che l’originaria domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge8 giugno 1962, n. 604 concerneva un atto con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un diritto di superficie finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico, dietro corresponsione immediata della somma di € 50.000,00, ma nel quale era altresì previsto l’impegno della società al versamento, a favore del COMUNE, di un corrispettivo annuale, subordinato alla condizione sospensiva della realizzazione dell’impianto e del rilascio dell’autorizzazione regionale; − che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente chiesto alla Società il versamento per i diritti di segreteria dell’importo di € 13.957,09, calcolato su un valore complessivo dell’atto pari ad € 8.408.333,34, ricevendo il regolare pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; − che, successivamente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla Società che l’importo per Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 4 di 11 i diritti di segreteria andava invece calcolato sull’importo immediatamente incassato di € 50.000,00 –per un totale di € 405,11 - salva ulteriore tassazione all’avverarsi della condizione, ed aveva altresì adottato delibera della Giunta comunale che stabiliva la restituzione alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. della somma di € 13.551,98, senza peraltro procedere materialmente alla restituzione della somma medesima; − che la condizione prevista nell’atto del 21 novembre 2008 non si era mai avverata e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era successivamente receduta dalla convenzione. Così ricostruito il quadro fattuale, la Corte d’appello ha rilevato che i diritti di segreteria richiesti dall’appellata - qualificati come tassa, e non imposta, i diritti di segreteria di cui alla leggen. 604 del 1962 , in quanto collegati allo svolgimento di un’attività o un servizio pubblici – dovevano essere calcolati sulla scorta del valore della convenzione al momento della sua stipula - e quindi sulla somma di € 50.000,00 - richiamando sul punto la disciplina di cui agli artt. 27 e 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1 986 in tema di imposta di registro e rimarcando che gli ulteriori versamenti previsti a favore del Comune erano sottoposti a condizione sospensiva, peraltro nella specie non avveratasi. Ha, pertanto, concluso la Corte territoriale che la quota spettante per diritti di segreteria non poteva che corrispondere alla quota prevista per legge per gli emolumenti effettivamente incassati. Quanto all’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte territoriale ha rilevato che se, come dedotto dalla stessa società, il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sulla domanda di restituzione, nondimeno era da ritenersi che anche su detta domanda – come sulla domanda di manleva formulata dal COMUNE DI Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 5 di 11 [OSCURATO:PERSONA] – il giudice ordinario fosse carente di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice tributario. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione della legge n. 604 del 1962, All. D nonché degli artt. 43, comma 1, lett. a), e 27, d.P.R. n. 131del 1986. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato – ai fini della determinazione dei diritti di segreteria –l’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986, che è previsione dettata in tema di imposta di registro, laddove la determinazione dei diritti di segreteria dovrebbe avvenire –con regime del tutto autonomo – esclusivamente sulla scorta del punto 10 della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 19 62 , il quale determina la base di calcolo sulla scorta del valore complessivo dell’atto ed in modo svincolato dalla presenza o meno di condizioni. Osserva, ulteriormente, la ricorrente che il carattere autonomo dei diritti di segreteria rispetto all’imposta di registro è confermato dal fatto che detti diritti costituiscono l’equivalente del compenso dovuto al notaio, qualora l’atto venga stipulato innanzi a quest’ultimo, e che in Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 6 di 11 tale ultima ipotesi il compenso del notaio si affiana –e non è assorbito – dall’imposta di registro, in tal modo risultando confermata la separazione delle due voci. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546del 1992. La ricorrente incidentale impugna la decisione della Corte d’appello di Roma, nella parte in cui la stessa ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di restituzione dell’importo corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a titolo di diritti di segreteria. Osserva, al riguardo, che nella specie non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1 992, in quanto nella specie l’obbligo restitutorio è stato già riconosciuto dall’Ente impositore –e cioè il [OSCURATO:PERSONA] – avendo quest’ultimo direttamente deliberato la restituzione dell’importo ora richiesto dalla ricorrente incidentale. 3. Il ricorso principale è infondato. Il dispositivo della decisione della Corte d’appello, infatti, appare conforme a diritto, sebbene la motivazione debba essere parzialmente corretta ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l’entità dei diritti di segreteria – e quindi della quota dei medesimi spettante all’odierna ricorrente -dovesse determinata sulla scorta del valore della convenzione tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo, individuando detto valore nell’importo di € 50.000,00 oggetto di immediato pagamento in favore del COMUNE. Tale conclusione, invero, risulta corretta anche se non è invece condivisibile –dovendosi in questo senso correggere la motivazione ex Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 7 di 11 art. 384 c.p.c. – il richiamo operato dalla Corte territoriale al disposto di cui all’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro. La correttaindividuazione del valore della convenzione, infatti, non deriva dalla previsione appena citata –che concerne il distinto aspetto dell’imposta di registro e non appare, quindi, applicabile per la definizione dei diritti di segreteria di cui si discute –ma va determinata ai sensidella Tabella D, allegata alla leggen. 604 del 1962 nell’importo che, al momento della conclusione della convenzione, era stato effettivamente corrisposto –e cioè € 50.000,00 – laddove gli ulteriori versamenti futuri in favore del [OSCURATO:PERSONA] prospettatinella convenzione medesima – e che avevano inizialmente indotto lo stesso COMUNE a fissare il valore della convenzione in € 8.408.333,34 – risultavano pacificamente subordinati ad un evento futuro ed incerto fissato nella convenzione stessa come mera e condizione e peraltro – ma ciò rileva solo al fine di evidenziare il corretto valore della convenzione -successivamente non realizzatosi. Era, quindi, ai sensi della stess a Tabella D, allegata alla legge n. 604del 1962 che il valore della convenzione doveva essere fissato nella cifra oggetto di immediato e definitivo versamento in favore del COMUNE, non potendo ricondursi eventualiversamenti futuri a ll’ipotesi dipagamenti periodici connessi ad un contratto di durata di cui al punto 10 della stessa Tabella D, allegata alla leggen. 604 del 1962 – come sostiene invece la ricorrente –evidente essendo la differenza tra una convenzione che ab initio preveda un rapporto di durata pluriennale con pagamenti periodici, da una parte,ed una convenzione che venga a subordinare ulteriori pagamenti ad una serie di condizioni, rendendo i pagamenti medesimi incerti an, dall’altra parte. Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 8 di 11 Né vale replicare, come fa la ricorrente, che i diritti di segreteria costituiscono l’equivalente dei compensi riconosciuti al notaio in caso di stipula del rogito e che pertanto i criteri di determinazionedei primi dovrebbero conformarsi a quelliricavabili dalla tariffa notarile. Al riguardo è sufficiente osservare che la quota di diritti di segreteria da attribuire al segretario comunale non costituisce un compenso professionale bensì una voce della retribuzione, e ciò sia ai sensi dell’art. 41, legge n. 321 del 1980 – nella formulazione ratione temporis vigente –sia ai sensi dell’art. 37 CCNL segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999. Evidente, quindi l’impossibilità di assimilare la natura – e quindi la quantificazione – della quota dei diritti di segreteria attribuita al segretario comunale al compenso spettante al notaio come professionista, con conseguente impossibilità di mutuare i parametri previsti per la professione notarile. 4. Il ricorso incidentale è, invece, fondato, dovendosi premettere che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell'ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. Nel negare la giurisdizione del giudice ordinario su lla domanda restitutoria di [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, la Corte d’appello di Roma non si è conformata al principio, costantemente affermato da questa Corte, a mente del quale sono sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributariele controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi nel caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguardi più la Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 9 di 11 risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14331 del 08/07/2005; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16776 del 10/08/2005), potendosi escludere la giurisdizione generale del giudice tributario – sussistendo invece quella del giudice ordinario - nel caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantumdel rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, configurandosi, in tal caso, un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21893 del 15/10/2009; Cass. Sez. U - Sentenza n. 12150 del 07/05/2021). Nel caso ora in esame risulta in modo univoco dalle allegazioni delle parti – comprese quelle del [OSCURATO:PERSONA] – che, con delibera del 12 maggio 2010, lo stesso COMUNE –che già con delibera del 10 aprile 2009 aveva rideterminato la somma dovuta a titolo di diritti di segreteria, riducendola da € 13.957,90ad € 405,11 – ebbe a deliberare formalmente la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di € 13.551,98 “quali diritti di segreteria non dovuti”. A fronte di detta delibera, quindi, appare evidente che la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. dell’odierna ricorrente incidentale non solo non era contestata nel suo an ma era stata anche determinata nel suo quantum e nelle sue modalità di restituzione, non residuando, pertanto, alcun profilo che potesse ritenersi rimesso alla giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che la Corte d’appello era chiamata a pronunciarsi su una mera pretesa restitutoria oggetto di riconoscimento e, come tale, rientrante appieno nella giurisdizione del giudice ordinario. Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 10 di 11 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, mentre il ricorso principale deve essere respinto, dove trovare invece accoglimento il ricorso incidentale e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la controversia può essere decisa nel merito, accertando il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripetere l’importo da essa azionato e, per l’effetto, condannando il [OSCURATO:PERSONA] PRENESTINAa corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]l’importo di € 13.551,98, oltre interessi al tasso legale dal 12 maggio 2010 al saldo effettivo. 6. Per quanto attiene il regime delle spese di lite, l’esito dei due gradi di merito rende opportuno disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Le spese dei tre gradi di giudizio tra quest’ultimo ed [OSCURATO:SOCIETA]. invece, devono seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, per brevità, direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia in relazione al ricorso principale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso principale; Sez. SL- R.G. 21937/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 11 di 11 accoglie il ricorso incidentale , cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accerta il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a ripetere l’importo da essa azionato e, per l’effetto, condanna il [OSCURATO:PERSONA] PRENESTINAa corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 13.551,98, oltre interessi al tasso legale dal 12 maggio 2010 al saldo effettivo; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]; condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA]le spese dei tre gradi di giudizio, liquidate in: − € 1.700,00 per compensi per il giudizio di primo grado; − € 2.500,00 per compensi per il giudizio d’appello; − € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; oltre, in tutti i casi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto d
Sentenza Cassazione n. 04353/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris