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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:439
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996C0236 - IT Avviso legale importante | 61996C0236 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 25 settembre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento - Mancata attuazione delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]236/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06397 Conclusioni dell avvocato generale 1 In questo procedimento la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1), e alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (2), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato. 2 L'art. 11 della direttiva del Consiglio 91/157 prescrive quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 18 settembre 1992.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli [OSCURATO:PERSONA] membri». 3 L'art. 7 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 93/86 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993.

Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...)». 4 La Repubblica federale di Germania non nega la mancata trasposizione delle direttive e nel controricorso dichiara di aver comunicato ripetutamente alla [OSCURATO:PERSONA] i motivi del ritardo.

La Repubblica federale di Germania fa riferimento ad iniziative spontanee dei produttori e dei distributori di batterie, ma è chiaro che tali iniziative non possono sostituire una corretta trasposizione delle direttive. 5 Ne consegue che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Conclusione 6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba: 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive: - del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e - della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato; 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese di questo procedimento. (1) - GU L 78, pag.

38. (2) - GU L 264, pag. 51.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996C0236 - IT Avviso legale importante | 61996C0236 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 25 settembre 1997. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento - Mancata attuazione delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]236/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06397 Conclusioni dell avvocato generale 1 In questo procedimento la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (1), e alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (2), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato. 2 L'art. 11 della direttiva del Consiglio 91/157 prescrive quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 18 settembre 1992. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli [OSCURATO:PERSONA] membri». 3 L'art. 7 della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 93/86 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. (...)». 4 La Repubblica federale di Germania non nega la mancata trasposizione delle direttive e nel controricorso dichiara di aver comunicato ripetutamente alla [OSCURATO:PERSONA] i motivi del ritardo. La Repubblica federale di Germania fa riferimento ad iniziative spontanee dei produttori e dei distributori di batterie, ma è chiaro che tali iniziative non possono sostituire una corretta trasposizione delle direttive. 5 Ne consegue che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Conclusione 6 Di conseguenza, ritengo che la Corte debba: 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive: - del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, e - della [OSCURATO:PERSONA] 4 ottobre 1993, 93/86/CEE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato; 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese di questo procedimento. (1) - GU L 78, pag. 38. (2) - GU L 264, pag. 51.
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