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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile (in concorso con altro) del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 157 cod. pen. ed alla individuazione del "tempus commissi delicti": richiama la sentenza di appello che ha fatto coincidere il momento di consumazione del delitto di appropriazione indebita con il mancato ritiro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della raccomandata con cui gli si intimava la restituzione delle somme da lui acquisite; segnala che, tuttavia, la giurisprudenza pure evocata dal Tribunale non era coerente con la soluzione perseguita dal primo giudice ma nemmeno con quella adottata dalla Corte di Appello; aggiunge che il contratto sottoscritto dal Follatello prevedeva il diritto alla restituzione del capitale ma, nel contempo, la corresponsione di interessi nella misura del 3% mensile che dopo alcuni mesi dal 12.5.2009, non erano stati più corrisposti, dovendosi allora e per questo motivo far risalire a quella data la consumazione del delitto in esame con conseguente prescrizione maturata sin dalla data della sentenza di secondo grado intervenuta il 16.4.2021 e la intempestività della querela.

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la data di commissione del reato era stata individuata per il coimputato, separatamente giudicato, nel 5.11.2012, giorno in cui l'Arcanese aveva ricevuto la raccomandata spedita dalle persone offese e che non era stata invece ritirata dal [OSCURATO:PERSONA] resosi irreperibile; segnala che del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha ancorato a quel momento l'interversio possessionis laddove la diversa soluzione prospettata dalla difesa non trova riscontri nella ricostruzione in fatto;

4. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le conclusioni in cui segnala che le argomentazioni del PG finiscono con il confermare la intervenuta estinzione del reato per prescrizione non soltanto nei confronti dell'Arcanese ma anche dello stesso odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] comunque, ad oggi, ormai estinto per intervenuta prescrizione.

Il motivo di ricorso, infatti, non può ritenersi manifestamente infondato laddove la difesa censura la sentenza della Corte di Appello di Roma in ordine al momento in cui, secondo i giudici di secondo grado, sarebbe intervenuta la consumazione del delitto di appropriazione indebita.

Dalla ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze di merito si ricava che la persona offesa aveva bonificato al [OSCURATO:PERSONA], in due diverse occasioni ed in date differenti, la complessiva somma di Euro 30.120,00 che l'imputato si era impegnato ad investire con la promessa di riconoscere un interesse mensile del 3%.

In particolare, il secondo bonifico, di Euro 20.600, era stato accreditato, su indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], su un conto corrente di un suo conoscente (tale Bucossi), soggetto sconosciuto alla famiglia Follatello e che si era totalmente disinteressato alla sua gestione di cui si occupava invece il ricorrente in possesso delle relative credenziali.Altrettanto pacificamente, poi, da qualche mese dopo il secondo bonifico, non erano stati più accreditati, come in passato, gli interessi sul capitale per cui, dopo una lunga serie di richieste di spiegazioni rivolte al coimputati poiché il [OSCURATO:PERSONA] era sempre risultato "latitante", la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di rivolgersi ad un avvocato il quale aveva inviato una richiesta formale di restituzione del capitale investito che era stata ricevuta dall'Attianese il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma non dal [OSCURATO:PERSONA] che era risultato "sconosciuto" e non aveva provveduto al suo ritiro.

Tanto premesso in punto di fatto, la Corte di Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione che era stata sollevata dalla difesa ritenendo di poter individuare la data di consumazione del reato con il 5.11.2012, data del mancato ritiro della raccomandata da parte del [OSCURATO:PERSONA] in quanto "... proprio a séguito della spedizione della richiesta della persona offesa di rientrare in possesso delle somme investite, non seguita dalla restituzione, che l'imputato manifestato la volontà di restare nel possesso degli importi a lui affidati compiendo in tal modo un atto di dominio manifestante l'intenzione di appropriarsi definitivamente delle somme di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 3 della sentenza qui impugnata).

Dal canto suo, il Tribunale aveva invece collegato il perfezionamento della condotta appropriativa all'invio (anche in tal caso non ritirato) dell'avviso di conclusione delle indagini in cui era descritta la sua condotta; e, tuttavia, aveva nel contempo individuato gli elementi "indiziari" dell'avvenuta appropriazione delle somme nel notevole lasso di tempo decorso dalla data di consegna del capitale, nella mancata corresponsione degli interessi e, da ultimo, nel silenzio serbato in ordine all'andamento degli investimenti.

La stessa Corte di Appello ha d'altro canto sottolineato che "... dopo avere fatto depositare le somme di denaro a lui affidate su un conto corrente intestato ad un estraneo (il Bucossi) su cui egli aveva peraltro la possibilità di operare, se ne era impossessato, omettendo di restituirle al legittimo proprietario" (cfr., ivi, pag. 4).

Questa Corte ha più volte chiarito che il reato di appropriazione indebita è istantaneo e si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715).Ed allora, collegare - come ha fatto la Corte di Appello - la consumazione del reato con il mancato ritiro della diffida è una soluzione che effettivamente presta il fianco a qualche perplessità finendo con il confondere il profilo del momento di consumazione del reato con quello della sua piena conoscenza da parte della persona offesa e della conseguente decorrenza del termine utile per la presentazione della querela.

La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso impone, perciò, di prendere atto del decorso del termine massimo di prescrizione che, ad oggi, ed anche considerando la data del 5.11.2012 ritenuta dalla Corte di Appello, è ormai interamente spirato.

È vero, infatti, che i giudici di merito hanno applicato la recidiva di cui all'art. 99 comma 2 n. 2) cod. pen. contestata ed è pur vero che, come è noto, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721).

E, tuttavia, si deve tener conto che la pena detentiva per il delitto di appropriazione indebita era pari, all'epoca dei fatti, nel massimo a tre anni giungendosi a quattro anni e sei mesi per l'aumento ex art. 99 cpv cod. pen. con la conseguenza per cui l'aumento stabilito dall'art. 161 comma 2 cod. pen. va operato sul massimo di sei anni (Sez. 3 - , Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276016, in cui si è chiarito che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen.).

Di conseguenza, avuto riguardo anche alla sospensione "COVID" e, quindi, della stessa data di asserita consumazione del reato ritenuta dalla Corte di Appallo, il termine di prescrizione è comunque spirato nello scorso mese di gennaio sicché la sentenza va annullata senza rinvio con conferma, naturalmente, delle statuizioni civili.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile (in concorso con altro) del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 157 cod. pen. ed alla individuazione del "tempus commissi delicti": richiama la sentenza di appello che ha fatto coincidere il momento di consumazione del delitto di appropriazione indebita con il mancato ritiro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], della raccomandata con cui gli si intimava la restituzione delle somme da lui acquisite; segnala che, tuttavia, la giurisprudenza pure evocata dal Tribunale non era coerente con la soluzione perseguita dal primo giudice ma nemmeno con quella adottata dalla Corte di Appello; aggiunge che il contratto sottoscritto dal Follatello prevedeva il diritto alla restituzione del capitale ma, nel contempo, la corresponsione di interessi nella misura del 3% mensile che dopo alcuni mesi dal 12.5.2009, non erano stati più corrisposti, dovendosi allora e per questo motivo far risalire a quella data la consumazione del delitto in esame con conseguente prescrizione maturata sin dalla data della sentenza di secondo grado intervenuta il 16.4.2021 e la intempestività della querela. 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che la data di commissione del reato era stata individuata per il coimputato, separatamente giudicato, nel 5.11.2012, giorno in cui l'Arcanese aveva ricevuto la raccomandata spedita dalle persone offese e che non era stata invece ritirata dal [OSCURATO:PERSONA] resosi irreperibile; segnala che del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha ancorato a quel momento l'interversio possessionis laddove la diversa soluzione prospettata dalla difesa non trova riscontri nella ricostruzione in fatto; 4. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le conclusioni in cui segnala che le argomentazioni del PG finiscono con il confermare la intervenuta estinzione del reato per prescrizione non soltanto nei confronti dell'Arcanese ma anche dello stesso odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] comunque, ad oggi, ormai estinto per intervenuta prescrizione. Il motivo di ricorso, infatti, non può ritenersi manifestamente infondato laddove la difesa censura la sentenza della Corte di Appello di Roma in ordine al momento in cui, secondo i giudici di secondo grado, sarebbe intervenuta la consumazione del delitto di appropriazione indebita. Dalla ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze di merito si ricava che la persona offesa aveva bonificato al [OSCURATO:PERSONA], in due diverse occasioni ed in date differenti, la complessiva somma di Euro 30.120,00 che l'imputato si era impegnato ad investire con la promessa di riconoscere un interesse mensile del 3%. In particolare, il secondo bonifico, di Euro 20.600, era stato accreditato, su indicazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], su un conto corrente di un suo conoscente (tale Bucossi), soggetto sconosciuto alla famiglia Follatello e che si era totalmente disinteressato alla sua gestione di cui si occupava invece il ricorrente in possesso delle relative credenziali.Altrettanto pacificamente, poi, da qualche mese dopo il secondo bonifico, non erano stati più accreditati, come in passato, gli interessi sul capitale per cui, dopo una lunga serie di richieste di spiegazioni rivolte al coimputati poiché il [OSCURATO:PERSONA] era sempre risultato "latitante", la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di rivolgersi ad un avvocato il quale aveva inviato una richiesta formale di restituzione del capitale investito che era stata ricevuta dall'Attianese il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma non dal [OSCURATO:PERSONA] che era risultato "sconosciuto" e non aveva provveduto al suo ritiro. Tanto premesso in punto di fatto, la Corte di Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione che era stata sollevata dalla difesa ritenendo di poter individuare la data di consumazione del reato con il 5.11.2012, data del mancato ritiro della raccomandata da parte del [OSCURATO:PERSONA] in quanto "... proprio a séguito della spedizione della richiesta della persona offesa di rientrare in possesso delle somme investite, non seguita dalla restituzione, che l'imputato manifestato la volontà di restare nel possesso degli importi a lui affidati compiendo in tal modo un atto di dominio manifestante l'intenzione di appropriarsi definitivamente delle somme di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 3 della sentenza qui impugnata). Dal canto suo, il Tribunale aveva invece collegato il perfezionamento della condotta appropriativa all'invio (anche in tal caso non ritirato) dell'avviso di conclusione delle indagini in cui era descritta la sua condotta; e, tuttavia, aveva nel contempo individuato gli elementi "indiziari" dell'avvenuta appropriazione delle somme nel notevole lasso di tempo decorso dalla data di consegna del capitale, nella mancata corresponsione degli interessi e, da ultimo, nel silenzio serbato in ordine all'andamento degli investimenti. La stessa Corte di Appello ha d'altro canto sottolineato che "... dopo avere fatto depositare le somme di denaro a lui affidate su un conto corrente intestato ad un estraneo (il Bucossi) su cui egli aveva peraltro la possibilità di operare, se ne era impossessato, omettendo di restituirle al legittimo proprietario" (cfr., ivi, pag. 4). Questa Corte ha più volte chiarito che il reato di appropriazione indebita è istantaneo e si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715).Ed allora, collegare - come ha fatto la Corte di Appello - la consumazione del reato con il mancato ritiro della diffida è una soluzione che effettivamente presta il fianco a qualche perplessità finendo con il confondere il profilo del momento di consumazione del reato con quello della sua piena conoscenza da parte della persona offesa e della conseguente decorrenza del termine utile per la presentazione della querela. La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso impone, perciò, di prendere atto del decorso del termine massimo di prescrizione che, ad oggi, ed anche considerando la data del 5.11.2012 ritenuta dalla Corte di Appello, è ormai interamente spirato. È vero, infatti, che i giudici di merito hanno applicato la recidiva di cui all'art. 99 comma 2 n. 2) cod. pen. contestata ed è pur vero che, come è noto, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274721). E, tuttavia, si deve tener conto che la pena detentiva per il delitto di appropriazione indebita era pari, all'epoca dei fatti, nel massimo a tre anni giungendosi a quattro anni e sei mesi per l'aumento ex art. 99 cpv cod. pen. con la conseguenza per cui l'aumento stabilito dall'art. 161 comma 2 cod. pen. va operato sul massimo di sei anni (Sez. 3 - , Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276016, in cui si è chiarito che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen.). Di conseguenza, avuto riguardo anche alla sospensione "COVID" e, quindi, della stessa data di asserita consumazione del reato ritenuta dalla Corte di Appallo, il termine di prescrizione è comunque spirato nello scorso mese di gennaio sicché la sentenza va annullata senza rinvio con conferma, naturalmente, delle statuizioni civili. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perc
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