CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 50495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia, con la quale è stato rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui agli artt. 110, 73, comma primo, d.P.R.309/1990 e 80 comma secondo d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dall'imputato innanzi al PM e ai riconoscimenti fotografici effettuati di personaggi, dediti al traffico di stupefacenti, di elevata caratura criminale. Il giudice, erroneamente, nulla ha affermato in proposito alla attendibilità di tali dichiarazioni e alla loro rilevanza ai fini investigativi, e quindi, in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R.309/1990, di cui il ricorrente invoca l'applicazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La doglianza, concernente solo le esigenze cautelari, non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, qualora il ricorrente fosse collocato in regime di arresti domiciliari, in considerazione di una pluralità di elementi. In primo luogo, il giudice a quo ha considerato il breve lasso di tempo trascorso dall'inizio della custodia cautelare alla emanazione della sentenza di primo grado, del 30/03/2023, che ha determinato la pena in sette anni di reclusione, sicché ha affermato che non vi è alcuna sproporzione tra periodo di custodia cautelare già trascorso e pena ancora da espiare. Inoltre il giudice ha affermato che il ricorrente non è un mero spacciatore, ma un trafficante dedito alla commercializzazione di ingenti quantità di eroina, desumendo tale affermazione sia dal precedente penale, concernente il delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti commesso nel 2008, sia per sua stessa ammissione, avvenuta nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al PM di Perugia il 3 Febbraio 2023, ove il ricorrente ha affermato di aver commercializzato ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina. Del resto, l'Omorowa risulta essere stato già condannato, nell'ambito dell'odierno procedimento, all'esito di giudizio abbreviato, per aver detenuto presso il proprio domicilio un lArgente quantità di eroina, sicché il giudice della cautela ha ritenuto probabile e fondato il pericolo che egli possa utilizzare l'abitazione per riprendere l'attività delittuosa. In ordine alle dichiarazioni etero ed auto accusatorie, rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio, si osserva che il comma settimo dell'art. 73 d.P.R., di cui il ricorrente invoca l'applicazione, richiede l'effettività del contributo, da vagliarsi in relazione alla fase processuale, richiedendosi in giurisprudenza che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez.6, n. 45457 del 29/09/2015 Ud. (dep. 13/11/2015 ) Rv. 26552) e che il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez.4, n. 3946 del 19/01/2021 Ud. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280385). Al riguardo, il giudice ha affermato che, allo stato, non risulta essere svolta alcuna attività investigativa sulla base di dette dichiarazioni e che, quindi, non è possibile valutare l'effettività del contributo fornito all'autorità giudiziaria, non essedo stati effettuati accertamenti, almeno allo stato degli atti, in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese. Non essendo stato conseguito alcun risultato, considerato che, nel caso in disamina, è stata emessa sentenza di primo grado, il giudice ha escluso il riconoscimento dell'attenuante. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici e aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'ad 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306 del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Casa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, Disp. att. cod. proc. pe