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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39648/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - è pervenuta rinuncia all'impugnazione; - l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"; - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in ragione dell'intervenuta rinuncia, in euro cinquecento; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - è pervenuta rinuncia all'impugnazione; - l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"; - l'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in ragione dell'intervenuta rinuncia, in euro cinquecento; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere este
Sentenza Cassazione n. 39648/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris