CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 07608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione atti al Tribunale di Salerno [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 gennaio 2021 il Tribunale di Salerno ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 256, comma 2 e 279 d.lgs. n. 152 del 2006, perché estinti per prescrizione, e con successivo provvedimento del 6 maggio 2021 ha ordinato la confisca e rimozione o smaltimento della vasca in sequestro. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge e l'abnormità del provvedimento di confisca. Precisa che all'omessa pronuncia sulla confisca era possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di giudicato, con lo strumento dell'art. 676 cod. proc. pen. Pertanto, il provvedimento si configurava come un'inammissibile integrazione, a posteriori, del contenuto decisorio della sentenza di merito. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, perché il Giudice ha disposto una confisca al di fuori della sentenza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Cass., Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01 e n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01). L'ordinanza va, pertanto, annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata Così deciso, il 12 novembre 2021 Il Consigliere e