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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 18505/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8892/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 154/2022 depositata il05/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria della macchina), [OSCURATO:PERSONA] (conducente) e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto a Taggia nell’ottobre 2017.

Deduceva che i danni materiali al proprio scooter erano stati già integralmente risarciti dalla propria compagnia assicurativa (Zurich) in forza della procedura di indennizzo diretto e di aver inviato le missive ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni della [OSCURATO:SOCIETA], con copia dell'intera documentazione medica, senza aver avuto alcun riscontro.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice della Assicurazioni sostenendo che non era stata trasmessa alcuna documentazione medica e contestando, comunque, l'an e il quantum preteso. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sanremo accoglieva l'eccezione di improcedibilità della domanda ritenendo che l'attore avesse omesso di inoltrare alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] n ino proponeva appello chiedendo il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata da Zurich, la condanna dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché la fissazione di un'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 154/2022 del 5 marzo 2022, ha dichiarato fondato l'appello, in punto di improcedibilità, accertando che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso la documentazione medica alla compagnia assicuratrice, ma ha dichiarato inammissibile l’appello nel merito in quanto l'appellante non aveva riproposto le domande dell'atto introduttivo di primo grado con la conseguenza che era privo di qualsivoglia domanda nei confronti degli appellati.

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] n ino propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.Ha depositato memoria.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per l'Italia resiste con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente la menta l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c..

Censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello perché nessuna domanda era stata rivolta agli appellati. [OSCURATO:PERSONA], invece, che con l'atto di appello erano state poste due domande: a) la riforma del capo della sentenza di primo grado ove si dichiarava l'improcedibilità della domanda; b) di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

Inoltre, secondo il ricorrente l'atto di appello rispettava le prescrizioni previste dall'art. 342 c.p.c. posto che il Giudice di Pace non si era pronunciato nel merito e conseguentemente non era necessario trascrivere e/o richiamare le conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado. 4.2.Con il secondo motivo, il ricorr ente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n.4, c.p.c. l'erronea applicazione dell'art. 156 c.p.c. censurando la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per vizi di forma, quale l'omessa trascrizione delle domande introduttive, senza tener conto dello scopo del gravame, ovvero ottenere la riforma della declaratoria di improcedibilità della domanda. 4.3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Imperia è denotata da un'intrinseca contraddizione, poiché da un lato afferma che alcuna domanda è stata formulata con l'atto di appello e poi si pronuncia su tutte le domande formulate, accogliendo la domanda sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità e statuendo di non poter rimettere gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio, non rientrando nelle ipotesi tassativamente di rimessione previste dalla legge. 5.Il primo motivo è fondato.

Il principio secondo cui le domande non esaminate perché assorbite, anche se non possono costituire oggetto di motivo d'appello, devono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non trova applicazione nel caso in cui l’impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito (fra le tante Cass. n. 1322 del 2018).

5.1. Le restanti censure contenute nel motivo, nonché gli ulteriori motivi di ricorso, sono assorbiti dall’accoglimento della censura scrutinata.

6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, con assorbimento per il resto del ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Imperia, in diversa composizione personale.

P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito per il resto il ricorso , cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Imperia, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8892/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n. 154/2022 depositata il05/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (proprietaria della macchina), [OSCURATO:PERSONA] (conducente) e [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto a Taggia nell’ottobre 2017. Deduceva che i danni materiali al proprio scooter erano stati già integralmente risarciti dalla propria compagnia assicurativa (Zurich) in forza della procedura di indennizzo diretto e di aver inviato le missive ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni della [OSCURATO:SOCIETA], con copia dell'intera documentazione medica, senza aver avuto alcun riscontro. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandataria della società [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice della Assicurazioni sostenendo che non era stata trasmessa alcuna documentazione medica e contestando, comunque, l'an e il quantum preteso. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sanremo accoglieva l'eccezione di improcedibilità della domanda ritenendo che l'attore avesse omesso di inoltrare alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] n ino proponeva appello chiedendo il rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata da Zurich, la condanna dell'appellata [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché la fissazione di un'udienza per la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 154/2022 del 5 marzo 2022, ha dichiarato fondato l'appello, in punto di improcedibilità, accertando che [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso la documentazione medica alla compagnia assicuratrice, ma ha dichiarato inammissibile l’appello nel merito in quanto l'appellante non aveva riproposto le domande dell'atto introduttivo di primo grado con la conseguenza che era privo di qualsivoglia domanda nei confronti degli appellati. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] n ino propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.Ha depositato memoria. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per l'Italia resiste con controricorso illustrato da memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente la menta l'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c.. Censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello perché nessuna domanda era stata rivolta agli appellati. [OSCURATO:PERSONA], invece, che con l'atto di appello erano state poste due domande: a) la riforma del capo della sentenza di primo grado ove si dichiarava l'improcedibilità della domanda; b) di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio. Inoltre, secondo il ricorrente l'atto di appello rispettava le prescrizioni previste dall'art. 342 c.p.c. posto che il Giudice di Pace non si era pronunciato nel merito e conseguentemente non era necessario trascrivere e/o richiamare le conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado. 4.2.Con il secondo motivo, il ricorr ente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n.4, c.p.c. l'erronea applicazione dell'art. 156 c.p.c. censurando la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per vizi di forma, quale l'omessa trascrizione delle domande introduttive, senza tener conto dello scopo del gravame, ovvero ottenere la riforma della declaratoria di improcedibilità della domanda. 4.3.Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza del Tribunale di Imperia è denotata da un'intrinseca contraddizione, poiché da un lato afferma che alcuna domanda è stata formulata con l'atto di appello e poi si pronuncia su tutte le domande formulate, accogliendo la domanda sul rigetto dell'eccezione di improcedibilità e statuendo di non poter rimettere gli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio, non rientrando nelle ipotesi tassativamente di rimessione previste dalla legge. 5.Il primo motivo è fondato. Il principio secondo cui le domande non esaminate perché assorbite, anche se non possono costituire oggetto di motivo d'appello, devono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non trova applicazione nel caso in cui l’impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito (fra le tante Cass. n. 1322 del 2018). 5.1. Le restanti censure contenute nel motivo, nonché gli ulteriori motivi di ricorso, sono assorbiti dall’accoglimento della censura scrutinata. 6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, con assorbimento per il resto del ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Imperia, in diversa composizione personale. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbito per il resto il ricorso , cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Imperia, in diversa composizio
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