CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 30126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 22/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 20/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo n. 1 e 3 bis, 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo del comune ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] nonché in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti di entrambi gli imputati, non sono consentiti dalla legge in quanto afferenti al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione - che pure richiama la sentenza di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo decisionale - e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ent