Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:792
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0315_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑315/19)
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Circolazione stradale – Immatricolazione degli autoveicoli – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del lavoratore da parte del suo datore di lavoro stabilito in quest’altro Stato membro – Obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità dell’utilizzo di un simile veicolo in caso di controllo – Proporzionalità»
Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Lavoratori residenti nel territorio nazionale e impiegati in un altro Stato membro – Utilizzo di un veicolo con targa straniera – Normativa nazionale che prevede, a pena di una sanzione pecuniaria, l’obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità
(Art. 45 TFUE)
(v. punti 23, 27‑31, 33‑36 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in tale Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da parte del suo datore di lavoro stabilito in quest’altro Stato membro solo se, a bordo di tale veicolo, sono sempre presenti documenti attestanti che le condizioni di applicazione di tale deroga sono soddisfatte.