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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:792
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0315_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑315/19) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Circolazione stradale – Immatricolazione degli autoveicoli – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del lavoratore da parte del suo datore di lavoro stabilito in quest’altro Stato membro – Obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità dell’utilizzo di un simile veicolo in caso di controllo – Proporzionalità» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Lavoratori residenti nel territorio nazionale e impiegati in un altro Stato membro – Utilizzo di un veicolo con targa straniera – Normativa nazionale che prevede, a pena di una sanzione pecuniaria, l’obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità (Art. 45 TFUE) (v. punti 23, 27‑31, 33‑36 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in tale Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da parte del suo datore di lavoro stabilito in quest’altro Stato membro solo se, a bordo di tale veicolo, sono sempre presenti documenti attestanti che le condizioni di applicazione di tale deroga sono soddisfatte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0315_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 settembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑315/19) «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Circolazione stradale – Immatricolazione degli autoveicoli – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del lavoratore da parte del suo datore di lavoro stabilito in quest’altro Stato membro – Obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità dell’utilizzo di un simile veicolo in caso di controllo – Proporzionalità» Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Restrizioni – Lavoratori residenti nel territorio nazionale e impiegati in un altro Stato membro – Utilizzo di un veicolo con targa straniera – Normativa nazionale che prevede, a pena di una sanzione pecuniaria, l’obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità (Art. 45 TFUE) (v. punti 23, 27‑31, 33‑36 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in tale Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da parte del suo datore di lavoro stabilito in quest’altro Stato membro solo se, a bordo di tale veicolo, sono sempre presenti documenti attestanti che le condizioni di applicazione di tale deroga sono soddisfatte.
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