CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 50029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 agosto 1969 avverso l'ordinanza resa il 29 maggio 2023 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è presente per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania il 12 Aprile 2023, ha annullato il provvedimento limitatamente alla circostanza aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 74 DPR 309/90 contestata al capo 92, confermando nel resto l'impugnata ordinanza. Si contesta all'indagato di avere partecipato ad un'associazione dedita alla commissione di furti di auto e di estorsioni mediante il cd.cavallo di ritorno, nonché di ricettazione e riciclaggio e di avere consumato una serie di reati fine di detto sodalizio, nonché di avere altresì aderito ad un'organizzazione dedita al traffico di cocaina nell'ambito della quale ha consumato diversi reati fine di detenzione e cesssione . 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e in particolare degli artt. 292 comma 2 lett. C E C bis e 309 comma 9 cod. proc.pen. poiché il tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza cautelare con motivazione apparente, che non analizza in maniera specifica la posizione dell'indagato. Inoltre la motivazione è contraddittoria in quanto il tribunale, per un verso, sostiene la partecipazione dell'indagato al reato associativo di cui all'articolo 74 dpr. cit. e, in un successivo passaggio della ordinanza, afferma la sua estraneità a tale attività. Lamenta altresì il ricorrente l'assenza di autonoma valutazione della richiesta cautelare da parte del GIP, che ha formulato una motivazione del tutto apparente, limitandosi a riprendere le considerazioni della richiesta cautelare; di fronte alle doglianze in merito sollevate con la richiesta di riesame, il tribunale ha valorizzato il proprio potere integrativo, che tuttavia non può essere esercitato quando il giudice della cautela si sia limitato a fare uso di formule stereotipate. 2.2 Violazione dell'art. 274 cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari, pur a fronte di indagini che si arrestano nel 2021. Osserva il ricorrente che non sussistono nel caso in esame esigenze tali da imporre come necessaria la misura della custodia cautelare, che non è l'unica in grado di salvaguardare il pericolo di reiterazione del reato, considerato che il rapporto associativo tra Ferrera e Condorelli era ormai cessato da dicembre 2020. Ferrera inoltre è un soggetto incensurato ed era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed era sempre stato rispettoso delle prescrizioni imposte, il che esclude l'attualità della esigenza cautelare e palesa la possibilità di garantirla con la misura del braccialetto elettronico. 2.3 Con note difensive l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha controdedotto rispetto alle conclusioni scritte del Procuratore generale ritualmente comunicategli e ha dichiarato di rinunziare alla trattazione orale del ricorso e ha insistito per iscritto nei motivi proposti. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1 n primo motivo di ricorso è infondato e generico poiché a pagina due del provvedimento il tribunale ha respinto la doglianza in ordine all'assenza di autonoma valutazione del GIP e, pur dando atto del ricorso alla tecnica del copia incolla limitatamente alla esposizione degli elementi probatori a carico degli indagati, ha però ritenuto che il giudice abbia operato un vaglio critico degli stessi con argomentazione esaustiva, come dimostra il fatto che ha graduato la scelta delle misure e respinto la richiesta cautelare per alcuni indagati. A fronte di detta motivazione sulla autonomia di giudizio del GIP rispetto alle richieste del pubblico ministero, il ricorrente si limita a reiterare le cesure formulate con la memoria depositata in udienza di riesame e non espone elementi specifici idonei a contestare tale assunto e a dimostrare il pregiudizio che l'asserito difetto di autonomia avrebbe in ipotesi cagionato alla difesa, così incorrendo nel vizio di genericità.3.2 Il secondo motivo di ricorso, in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura custodiale, è generico poiché il provvedimento impugnato ha delineato il ruolo di pusher stabile ricoperto dal Ferrera nell'ambito dell'associazione facente capo a Condorelli, comprovato dal tenore di numerose conversazioni intercettate sino a dicembre del 2020, da cui si desume che l'indagato svolgeva l'attività di vendita all'interno della propria abitazione, elemento che palesa l'inidoneità della misura domiciliare a contenere il pericolo di recidiva. Non ricorrono i denunziati vizi di contradditorietà della motivazione poiché il tribunale ha spiegato che una parte delle attività illecite del sodalizio, che si avvaleva di altri pusher, era estranea al Ferrera, ma ciò non si pone in contrasto con quanto affermato in ordine alla sua partecipazione alla detta organizzazione. Deve inoltre convenirsi che il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari non può ritenersi venuto meno, proprio in ragione del ruolo stabile nel tempo, svolto dall'imputato in favore di una articolata organizzazione con carattere quasi professionale, da cui può desumersi un elevato rischio di recidiva, considerato, peraltro, che Ferrera non appena uscito dal carcere si attivava subito per reinserirsi nel mercato del narcotraffico e che, dopo avere interrotto il rapporto con il Condorelli, continuava a gravitare nell'ambiente, ponendosi di fatto al servizio di altro rivenditore all'ingrosso di cocaina. Per queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Roma 14 novembre 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iela [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]