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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 33462/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23760/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Contratti bancari –Mutuo – Natura simulata –Mutuo di scopo R.G.N. 23760/2023 Ud. 06/12/2024CC Sez.

S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1841/2023 depositata il 15/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1841/2023, pubblicata in data 15 settembre 2023, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione delle appellate [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SpA) e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 927/2020, pubblicata in data 4 agosto 2020, che a propria volta aveva respinto le domande degli appellanti.

2. Questi ultimi -[OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di debitore principale, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella veste di garanti – avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, di accertare la natura simulata Sez.

S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 3 di 7 del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del 19.6.2014 o, in via alternativa o subordinata, di accertare la nullità del medesimo contratto per carenza di causa o per violazione del tasso soglia di interesse, con conseguente declaratoria di nullità delle garanzie, reali e personali,prestate.

Avevano, in particolare, dedotto che la somma mutuata non era mai entrata nella disponibilità della mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata impiegata per l’estinzione di un debito della [OSCURATO:PERSONA] verso la medesima Banca, procurando a quest’ultima ulteriori garanzie.

3. Disattese integralmente le domandeda parte del Tribunale di Modena – che invece aveva accolto la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento delle somme ancora dovute alla Banca –proposto appello; costituitasi [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. quale cessionaria del credito, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame: − escludendo – sulla scorta di precedente di questa Corte – la nullità del c.d. mutuo solutorio e quindi escludendo sia la natura simulata del contratto sia la sua nullità per mancanza di causa; − escludendo, parimenti, che il contratto contenesse una pattuizione di interessi superiori al tasso-soglia per la triplice ragione che: I) la tesi degli appellanti si fondava su un corretto meccanismo di sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori; II) la clausola contrattuale che secondo gli appellanti determinava tale operazione era invece da interpretarsi nel senso di consentire l’applicazione dell’interesse di mora soltanto al capitale della rata scaduta, ferma restando l’applicazione del solo spread di mora alla Sez.

S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 4 di 7 quota costituita dagli interessi; III) anche ipotizzando l’usurarietà dei tassi di mora, dovevano comunque essere applicati i tassi corrispettivi, in quanto non usurari; − disatteso – in quanto generiche – le contestazioni degli appellanti in ordine alla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. quale cessionaria del credito.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorrono [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quest’ultima sempre rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.

5. In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.

A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Le controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente: “vizio di motivazione per mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale. vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 1414, 1417 c.c. per avere la Corte di appello di Bologna escluso la ricorrenza nelcaso di specie di un accordo simulatorio.”.

Sez.

S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 5 di 7 I ricorrenti censurano la decisione della Corte felsinea per aver escluso il carattere simulato del mutuo sulla base del mero richiamo ad un precedente di questa Corte e per aver, conseguentemente, disatteso le istanze di ammissione della prova orale reiterata sulla base di motivazioni carenti e senza valutare le specificità del caso concreto.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1815, 1418, 1419 e 1367 c.c., nonché “motivazione contraddittoria per non avere la Corte di appello di Bologna affermato la nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora di cui all’art. 3 del contratto di mutuo del 19/06/2014 e le relative conseguenze applicative”.

Argomentano i ricorrenti che la Corte d’appello, nel ritenere non superato il tasso soglia di legge, avrebbe erroneamente seguito una interpretazione conservativa della clausola contrattuale, la quale, invece, si sottrarrebbe ad una interpretazione univoca ed avrebbe quindi dovuto essere dichiarata nulla per indeterminatezza, con conseguente applicazione al rapporto degli interessi corrispettivi convenuti ex art. 1224 c.c.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 58 TUB; 2697 c.c.; 111, 115 e 116 c.p.c., “per non avere la Corte d’appello di Bologna verificato in concreto, secondo le risultanze processuali, se il. presunto credito oggetto di causa rientrasse effettivamente o meno nel contratto di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generiche le contestazioni che erano state mosse in relazione alla legittimazione dell’odierna controricorrente– sebbene tali contestazioni fossero sufficientemente specifiche- ed avrebbe - altrettanto erroneamente - ritenuto provata Sez.

S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 6 di 7 la legittimazione della controricorrente sulla scorta del solo estratto della [OSCURATO:PERSONA] recante l’avviso di cessione.

2. In via preliminare, deve prendersi atto dell’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024della sezione Seconda Civile, la quale, rilevato il registrarsi, nella giurisprudenza di questa Corte, di soluzioni non uniformi in ordine alla qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”, ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, sollevando in particolare la questione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività del mutuatario eseguito dalla Banca immediatamente con operazione di giroconto della somma mutuata, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario A seguito della detta ordinanza interlocutoria, il procedimento è statoassegnato alle Sezioni Unite Civili e d è chiamat o all’udienza del 18 febbraio 2025.

3. In attesa della pubblicazione della sentenza resa sulla suddetta questione - che è sottesa a l primo dei motivi di ricorso come sopra esposti -la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23760/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Contratti bancari –Mutuo – Natura simulata –Mutuo di scopo R.G.N. 23760/2023 Ud. 06/12/2024CC Sez. S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e per essa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1841/2023 depositata il 15/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1841/2023, pubblicata in data 15 settembre 2023, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione delle appellate [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SpA) e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 927/2020, pubblicata in data 4 agosto 2020, che a propria volta aveva respinto le domande degli appellanti. 2. Questi ultimi -[OSCURATO:SOCIETA]., nella veste di debitore principale, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella veste di garanti – avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, di accertare la natura simulata Sez. S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 3 di 7 del contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico del 19.6.2014 o, in via alternativa o subordinata, di accertare la nullità del medesimo contratto per carenza di causa o per violazione del tasso soglia di interesse, con conseguente declaratoria di nullità delle garanzie, reali e personali,prestate. Avevano, in particolare, dedotto che la somma mutuata non era mai entrata nella disponibilità della mutuataria [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata impiegata per l’estinzione di un debito della [OSCURATO:PERSONA] verso la medesima Banca, procurando a quest’ultima ulteriori garanzie. 3. Disattese integralmente le domandeda parte del Tribunale di Modena – che invece aveva accolto la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento delle somme ancora dovute alla Banca –proposto appello; costituitasi [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. quale cessionaria del credito, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame: − escludendo – sulla scorta di precedente di questa Corte – la nullità del c.d. mutuo solutorio e quindi escludendo sia la natura simulata del contratto sia la sua nullità per mancanza di causa; − escludendo, parimenti, che il contratto contenesse una pattuizione di interessi superiori al tasso-soglia per la triplice ragione che: I) la tesi degli appellanti si fondava su un corretto meccanismo di sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori; II) la clausola contrattuale che secondo gli appellanti determinava tale operazione era invece da interpretarsi nel senso di consentire l’applicazione dell’interesse di mora soltanto al capitale della rata scaduta, ferma restando l’applicazione del solo spread di mora alla Sez. S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 4 di 7 quota costituita dagli interessi; III) anche ipotizzando l’usurarietà dei tassi di mora, dovevano comunque essere applicati i tassi corrispettivi, in quanto non usurari; − disatteso – in quanto generiche – le contestazioni degli appellanti in ordine alla legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. quale cessionaria del credito. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorrono [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quest’ultima sempre rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 5. In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente: “vizio di motivazione per mancata ammissione della richiesta di prova testimoniale. vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c., 1414, 1417 c.c. per avere la Corte di appello di Bologna escluso la ricorrenza nelcaso di specie di un accordo simulatorio.”. Sez. S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 5 di 7 I ricorrenti censurano la decisione della Corte felsinea per aver escluso il carattere simulato del mutuo sulla base del mero richiamo ad un precedente di questa Corte e per aver, conseguentemente, disatteso le istanze di ammissione della prova orale reiterata sulla base di motivazioni carenti e senza valutare le specificità del caso concreto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1815, 1418, 1419 e 1367 c.c., nonché “motivazione contraddittoria per non avere la Corte di appello di Bologna affermato la nullità della clausola di determinazione degli interessi di mora di cui all’art. 3 del contratto di mutuo del 19/06/2014 e le relative conseguenze applicative”. Argomentano i ricorrenti che la Corte d’appello, nel ritenere non superato il tasso soglia di legge, avrebbe erroneamente seguito una interpretazione conservativa della clausola contrattuale, la quale, invece, si sottrarrebbe ad una interpretazione univoca ed avrebbe quindi dovuto essere dichiarata nulla per indeterminatezza, con conseguente applicazione al rapporto degli interessi corrispettivi convenuti ex art. 1224 c.c. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 58 TUB; 2697 c.c.; 111, 115 e 116 c.p.c., “per non avere la Corte d’appello di Bologna verificato in concreto, secondo le risultanze processuali, se il. presunto credito oggetto di causa rientrasse effettivamente o meno nel contratto di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA]”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto generiche le contestazioni che erano state mosse in relazione alla legittimazione dell’odierna controricorrente– sebbene tali contestazioni fossero sufficientemente specifiche- ed avrebbe - altrettanto erroneamente - ritenuto provata Sez. S1 - R.G. 23760/2023 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 6 di 7 la legittimazione della controricorrente sulla scorta del solo estratto della [OSCURATO:PERSONA] recante l’avviso di cessione. 2. In via preliminare, deve prendersi atto dell’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024della sezione Seconda Civile, la quale, rilevato il registrarsi, nella giurisprudenza di questa Corte, di soluzioni non uniformi in ordine alla qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”, ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, per valutare l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, sollevando in particolare la questione se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività del mutuatario eseguito dalla Banca immediatamente con operazione di giroconto della somma mutuata, soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell’importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario A seguito della detta ordinanza interlocutoria, il procedimento è statoassegnato alle Sezioni Unite Civili e d è chiamat o all’udienza del 18 febbraio 2025. 3. In attesa della pubblicazione della sentenza resa sulla suddetta questione - che è sottesa a l primo dei motivi di ricorso come sopra esposti -la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione. Così deciso in Roma, nella cam
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