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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 30797/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di sei mesi di reclusione all'esito di giudizio abbreviato e previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'idoneità della condotta ad ostacolare l'accertamento; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che il contratto di associazione in partecipazione funzionale ad "abbattere" gli utili: a) è simulato, in particolare perché stipulato con il mero prestanome di una società di diritto inglese, come ammesso dallo stesso imputato; b) è stato utilizzato per riportare nelle scritture contabili e poi in dichiarazione costi non solo "non" deducibili ex art. 19, nono comma, lett. b), TUIR, ma anche superiori a quelli emergenti dal contratto; c) è stato esibito all'Agenzia delle Entrate ed è stato ritenuto mendace solo all'esito di specifica istruttoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di sei mesi di reclusione all'esito di giudizio abbreviato e previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'idoneità della condotta ad ostacolare l'accertamento; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che il contratto di associazione in partecipazione funzionale ad "abbattere" gli utili: a) è simulato, in particolare perché stipulato con il mero prestanome di una società di diritto inglese, come ammesso dallo stesso imputato; b) è stato utilizzato per riportare nelle scritture contabili e poi in dichiarazione costi non solo "non" deducibili ex art. 19, nono comma, lett. b), TUIR, ma anche superiori a quelli emergenti dal contratto; c) è stato esibito all'Agenzia delle Entrate ed è stato ritenuto mendace solo all'esito di specifica istruttoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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