Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 dicembre 2019
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:1043
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0342_INF
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo / Commissione
(causa C‑342/18 P) (
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)
«Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Norme tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 35‑37)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta a un’autorità nazionale di regolamentazione, che le impone di rettificare una decisione di deroga alle norme dell’Unione che disciplinano le modalità di gestione di un gasdotto – Discrezionalità dell’autorità nazionale di regolamentazione incaricata della sua esecuzione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 36)
(v. punti 38, 39, 42‑54)
3.
Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità
(Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 62, 63)
4.
Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di statuire immediatamente sull’eccezione d’irricevibilità senza statuire nel merito – Portata del suo potere discrezionale
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130)
(v. punti 73, 74, 77)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] i Gazownictwo S.A. sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
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GU C 276 del 6.8.2018
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