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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25016/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo;ricorrentecontroD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curigliano;controricorrenteavverso la sentenza n. 1050/2025 depositata il 6 maggio 2025 delTribunale di Taranto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Auria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a.: ha ritenuto fossero restati inadempiuti gli obblighi informativigravanti sulla convenuta con riguardo alla sottoscrizione di due buonipostali emessi il 13 luglio e il 13 ottobre 2007 e che, in conseguenza diciò, non fosse decorso il termine di prescrizione del diritto al rimborso.2. — Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Giudice del gravame, «rispetto a buoni fruttiferi postali chenon riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine discadenza — costituente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso — e a fronte della mancata consegna, al momento della lorosottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere chel’intermediario non abbia assolto il proprio obbligo di trasparenza e diinformazione, attuando una condotta non in linea con la buona fedenegoziale».

Richiamato il provvedimento dell’AGCM del 18 ottobre2022, il Tribunale ha osservato che, a fronte di piccoli investimenti daparte di «risparmiatori familiari, senza profili di rischio, con acquisizionedi un titolo di valore non elevato da rimborsare dopo anni», il peso deldecorso del tempo con effetti estintivi non poteva farsi gravare sulprivato, sicché spettava a [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di indicazioniintrinseche al titolo, l’obbligo di informare l’avente diritto della necessitàdi esercitare il diritto al rimborso nel termine di prescrizione decennale,decorrente dalla data di scadenza: «Solo da tale momento, informativoda parte dell’emittente e conoscitivo per l’investitore, sarebbe potutodecorrere il termine decennale in presenza di un diritto suscettibile diesercizio (art. 2935 c.c.)».3. — La sentenza del Tribunale di Taranto è stata impugnata percassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in tre motivi, cuiresiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Auria.

Sono state depositatememorie.RAGIONI DELLA DECISIONESez.

I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/20261. — Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedel d.m. 6 ottobre 2004, del d.m. 19 dicembre 2000 e degli artt. 1337,1339 c.c. e 1227 c.c..

Si deduce che il mancato rimborso dei buoni nonè derivato da un inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], bensì dall’intervenutaprescrizione del diritto di credito, imputabile esclusivamente all’inerziadella sottoscrittrice che aveva «atteso anni prima di attivarsi perriscuotere il titolo, pur risultando impressa sullo stesso la dicitura ‘atermine’ significativa di una scadenza dell’investimento, nonché la seriedi appartenenza».

La sentenza impugnata è inoltre censuratanell’evocazione del provvedimento dell’AGCM con cui era statoaccertato che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], consistentenell’omessa informativa quanto ai termini di scadenza e di prescrizionedei buoni fruttiferi postali, integrava una pratica commerciale scorretta;chi impugna rileva, tra l’altro, che il detto provvedimento è statooggetto di una impugnazione in sede giurisdizionale ancora pendente.Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c..

La ricorrente deduce che controparte non avevaofferto alcuna prova sulla mancata consegna dei fogli informativi, ondenon era possibile affermare la mancata conoscenza, da parte dellastessa risparmiatrice, delle caratteristiche dell’investimento.Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2946 c.c..

Viene osservato che non è la semplice ignoranzadel danneggiato sull'esistenza del danno subito a precludere il decorsodella prescrizione: e ciò in quanto gli stati di ignoranza soggettiva in cuiversa il titolare del diritto costituiscono un mero impedimento di fatto.2. — Il primo e il terzo motivo, da vagliarsi insieme per la loroconnessione, sono fondati nei termini che seguono.3. — Occorre prendere le mosse dalla ratio decidendidell’impugnata pronuncia: questa è compendiata nel passaggio dellapronuncia in cui si rileva che la prescrizione del diritto avrebbe potutodecorrere solo dal momento in cui Poste avesse adempiuto all’obbligoSez.

I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/2026di informare il titolare del buono della «necessità di esercitare il dirittoal rimborso nel termine di prescrizione decennale, decorrente dalla datadi scadenza».L’obbligo informativo suddetto è richiamato dal Tribunale facendoriferimento agli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000.

L’art. 3 dispone,al primo comma: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postalirappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittoreil titolo e il foglio informativo contenente la descrizione dellecaratteristiche dell'investimento»; l’art. 6, comma 1, stabilisce, invece:«Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico unavviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, chesaranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata dellecaratteristiche dei buoni fruttiferi postali».4. — Ora, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte,l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo delladecorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che derivada cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anchegli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (per tutte: Cass.29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193; Cass. 11settembre 2018, n. 22072; Cass. 26 maggio 2015, n. 10828).

Come èstato di recente osservato risolvendosi in senso negativo la diversaquestione della configurabilità del diritto risarcitorio del titolare delbuono a fronte della prescrizione del diritto al rimborso, «rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamentorileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte,acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente il debitorenon gli ha fornito», sicché «la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venirea conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alSez.

I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/2026suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastatoconsultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini di scadenza delbuono medesimo e, quindi, l’exordium praescriptionis, l’entità del cuitermine qui applicabile […] è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686, in motivazione).In conclusione, è errata in diritto l’affermazione del Tribunale concui si fa dipendere la decorrenza della prescrizione dall’adempimento,da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi informativi che fanno carico aquest’ultima.5. — Né a diverse conclusioni potrebbe indurre la pronunciadell’Autorità garante valorizzata nella sentenza impugnata.

Infatti, al dilà della considerazione per cui il Tribunale non si è posto il problemadella irretrattabilità, o meno, della decisione assunta dall’AGCM (ciò cheavrebbe dovuto fare se intendeva assegnare a quell’accertamento unpuntuale rilievo giuridico), è certo che l’accertamento dell’Autorità inquestione ha riguardato le condotte di [OSCURATO:PERSONA], che si sonoritenute assurgere a pratiche commerciali scorrette: non ha investito,e non poteva evidentemente investire, il tema, riservato all’esame delgiudice civile, della rilevanza giuridica che quei comportamentiassumevano sul decorso del termine prescrizionale.6. — Il secondo motivo, vertente sull’onere probatorio quanto allaconsegna del foglio informativo, resta assorbito.7. — In conclusione, la sentenza impugnata è cassata.La causa è rinviata al Tribunale di Taranto che deciderà in personadi altro magistrato; il Giudice del rinvio regolerà pure le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto,in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio diSez.

I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/2026legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultimo;ricorrentecontroD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Curigliano;controricorrenteavverso la sentenza n. 1050/2025 depositata il 6 maggio 2025 delTribunale di Taranto.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 1Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/20261. ― [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Auria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a.: ha ritenuto fossero restati inadempiuti gli obblighi informativigravanti sulla convenuta con riguardo alla sottoscrizione di due buonipostali emessi il 13 luglio e il 13 ottobre 2007 e che, in conseguenza diciò, non fosse decorso il termine di prescrizione del diritto al rimborso.2. — Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Giudice del gravame, «rispetto a buoni fruttiferi postali chenon riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine discadenza — costituente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso — e a fronte della mancata consegna, al momento della lorosottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere chel’intermediario non abbia assolto il proprio obbligo di trasparenza e diinformazione, attuando una condotta non in linea con la buona fedenegoziale». Richiamato il provvedimento dell’AGCM del 18 ottobre2022, il Tribunale ha osservato che, a fronte di piccoli investimenti daparte di «risparmiatori familiari, senza profili di rischio, con acquisizionedi un titolo di valore non elevato da rimborsare dopo anni», il peso deldecorso del tempo con effetti estintivi non poteva farsi gravare sulprivato, sicché spettava a [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di indicazioniintrinseche al titolo, l’obbligo di informare l’avente diritto della necessitàdi esercitare il diritto al rimborso nel termine di prescrizione decennale,decorrente dalla data di scadenza: «Solo da tale momento, informativoda parte dell’emittente e conoscitivo per l’investitore, sarebbe potutodecorrere il termine decennale in presenza di un diritto suscettibile diesercizio (art. 2935 c.c.)».3. — La sentenza del Tribunale di Taranto è stata impugnata percassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un ricorso articolato in tre motivi, cuiresiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Auria. Sono state depositatememorie.RAGIONI DELLA DECISIONESez. I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 2Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/20261. — Col primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedel d.m. 6 ottobre 2004, del d.m. 19 dicembre 2000 e degli artt. 1337,1339 c.c. e 1227 c.c.. Si deduce che il mancato rimborso dei buoni nonè derivato da un inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], bensì dall’intervenutaprescrizione del diritto di credito, imputabile esclusivamente all’inerziadella sottoscrittrice che aveva «atteso anni prima di attivarsi perriscuotere il titolo, pur risultando impressa sullo stesso la dicitura ‘atermine’ significativa di una scadenza dell’investimento, nonché la seriedi appartenenza». La sentenza impugnata è inoltre censuratanell’evocazione del provvedimento dell’AGCM con cui era statoaccertato che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], consistentenell’omessa informativa quanto ai termini di scadenza e di prescrizionedei buoni fruttiferi postali, integrava una pratica commerciale scorretta;chi impugna rileva, tra l’altro, che il detto provvedimento è statooggetto di una impugnazione in sede giurisdizionale ancora pendente.Col secondo mezzo si oppone la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c.. La ricorrente deduce che controparte non avevaofferto alcuna prova sulla mancata consegna dei fogli informativi, ondenon era possibile affermare la mancata conoscenza, da parte dellastessa risparmiatrice, delle caratteristiche dell’investimento.Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2935 e 2946 c.c.. Viene osservato che non è la semplice ignoranzadel danneggiato sull'esistenza del danno subito a precludere il decorsodella prescrizione: e ciò in quanto gli stati di ignoranza soggettiva in cuiversa il titolare del diritto costituiscono un mero impedimento di fatto.2. — Il primo e il terzo motivo, da vagliarsi insieme per la loroconnessione, sono fondati nei termini che seguono.3. — Occorre prendere le mosse dalla ratio decidendidell’impugnata pronuncia: questa è compendiata nel passaggio dellapronuncia in cui si rileva che la prescrizione del diritto avrebbe potutodecorrere solo dal momento in cui Poste avesse adempiuto all’obbligoSez. I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 3Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/2026di informare il titolare del buono della «necessità di esercitare il dirittoal rimborso nel termine di prescrizione decennale, decorrente dalla datadi scadenza».L’obbligo informativo suddetto è richiamato dal Tribunale facendoriferimento agli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000. L’art. 3 dispone,al primo comma: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postalirappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittoreil titolo e il foglio informativo contenente la descrizione dellecaratteristiche dell'investimento»; l’art. 6, comma 1, stabilisce, invece:«Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico unavviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, chesaranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata dellecaratteristiche dei buoni fruttiferi postali».4. — Ora, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte,l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo delladecorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che derivada cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anchegli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (per tutte: Cass.29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193; Cass. 11settembre 2018, n. 22072; Cass. 26 maggio 2015, n. 10828). Come èstato di recente osservato risolvendosi in senso negativo la diversaquestione della configurabilità del diritto risarcitorio del titolare delbuono a fronte della prescrizione del diritto al rimborso, «rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamentorileva è l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte,acquisendo, se del caso, l’informazione che colposamente il debitorenon gli ha fornito», sicché «la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venirea conoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alSez. I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 4Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/2026suo rimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastatoconsultare la [OSCURATO:PERSONA] per verificare i termini di scadenza delbuono medesimo e, quindi, l’exordium praescriptionis, l’entità del cuitermine qui applicabile […] è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)» (Cass. 18 febbraio 2026, n. 3686, in motivazione).In conclusione, è errata in diritto l’affermazione del Tribunale concui si fa dipendere la decorrenza della prescrizione dall’adempimento,da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi informativi che fanno carico aquest’ultima.5. — Né a diverse conclusioni potrebbe indurre la pronunciadell’Autorità garante valorizzata nella sentenza impugnata. Infatti, al dilà della considerazione per cui il Tribunale non si è posto il problemadella irretrattabilità, o meno, della decisione assunta dall’AGCM (ciò cheavrebbe dovuto fare se intendeva assegnare a quell’accertamento unpuntuale rilievo giuridico), è certo che l’accertamento dell’Autorità inquestione ha riguardato le condotte di [OSCURATO:PERSONA], che si sonoritenute assurgere a pratiche commerciali scorrette: non ha investito,e non poteva evidentemente investire, il tema, riservato all’esame delgiudice civile, della rilevanza giuridica che quei comportamentiassumevano sul decorso del termine prescrizionale.6. — Il secondo motivo, vertente sull’onere probatorio quanto allaconsegna del foglio informativo, resta assorbito.7. — In conclusione, la sentenza impugnata è cassata.La causa è rinviata al Tribunale di Taranto che deciderà in personadi altro magistrato; il Giudice del rinvio regolerà pure le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Taranto,in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio diSez. I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 5Numero registro generale 15311/2025Numero sezionale 3021/2026Numero di raccolta generale 25016/2026Data pubblicazione 06/09/2026legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 15311/2025camera di consiglio 3.7.2026 6
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