CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01845/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. h() [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza in data 19 giugno 2020 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere in esecuzione della pena dell'ergastolo, di cui al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti 20 gennaio 2020; di essere stato arrestato in Spagna a fine di estradizione in data 20 maggio 2002; che la autorità giudiziaria spagnola aveva concesso l'estradizione a condizione che non fosse posto in esecuzione l'ergastolo, aveva chiesto alla Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, di rideterminare la pena da scontare in anni 30 di reclusione, risultando l'ergastolo inflitto successivamente all'estradizione pena illegale, e l'applicazione dell'indulto ai sensi della legge n. 241/2006, riguardando le condanne reati commessi prima del 2 maggio 2006. 2. Con ordinanza depositata l'11 marzo 2021 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza rilevando che l'estradizione era stata concessa anche per i reati puniti con l'ergastolo. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto la richiesta aveva riguardato proprio la commutazione della pena dell'ergastolo, risultando l'estradizione del Maesano condizionata al fatto che non fosse sottoposto a pena perpetua. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del diniego dell'applicazione dell'indulto, di cui l'ordinanza non aveva fatto menzione e non aveva motivato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e quindi va pronunciato, sul punto, annullamento dell'ordinanza impugnata. Il secondo motivo è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. 1. A fronte del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, emesso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari in data 13 gennaio 2020, che aveva stabilito che [OSCURATO:PERSONA] dovesse scontare la pena dell'ergastolo con decorrenza dal 20 maggio 2002, il detenuto aveva chiesto che la pena fosse commutata in quella di anni trenta di reclusione, sul rilievo di essere stato arrestato, il 20 maggio 2002, in Spagna e che l'autorità giudiziaria di quel Paese aveva concesso l'estradizione in Italia a condizione che non fosse sottoposto alla pena perpetua. L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza sul rilievo che l'estradizione fosse stata concessa "anche per reati puniti con l'ergastolo". Il primo giudice, dunque, non ha considerato che la parte non aveva contestato il diritto dello Stato italiano a porre in esecuzione le condanne pronunciate nei suoi confronti, bensì la legalità della esecuzione della pena perpetua a fronte della condizione apposta all'estradizione. Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel senso che "In tema di estradizione dall'estero, la condizione di commutazione della pena dell'ergastolo in pena temporanea, posta da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua (nella specie, la Spagna), deve essere applicata con riferimento alla pena complessiva risultante dall'unificazione dei titoli relativi a fatti anteriori alla consegna per la cui esecuzione è stata concessa l'estensione dell'estradizione pur senza la reiterazione della condizione" con la conseguenza che l'eventuale condanna all'ergastolo costituisce applicazione di pena illegale, la quale deve essere corretta attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6278 del 16/07/2014, Esposito, Rv. 262646; Sez. 1, n. 1776 del 30/11/2017, Burzotta,Rv. 272053;Sez. 1, n. 12655 del 24/0 1/2019, ESPOSITO, Rv. 276174; Sez. U, n. 30305 del 25/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281558). Sul punto, va dunque pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 2. Con riguardo alla richiesta di applicazione dell'indulto, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito anche che, ove la pena dell'ergastolo sia stata commutata, in ragione della condizione apposta all'estradizione, in pena temporanea "nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo" (Sez. 1, n. 24066 del 10/03/2009, Noschese, Rv. 244009). 3. Va, dunque, annullata l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di commutazione della pena dell'ergastolo con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Il giudice del rinvio dovrà esaminare l'originaria richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo nella pena di anni trenta di reclusione, facendo applicazione dei principi di diritto indicati al superiore punto 1. Il motivo di ricorso relativo alla richiesta di applicazione dell'indulto va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di commutazione della pena dell'ergastolo con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibi