CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/2/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato il tema dell'elemento psicologico del reato - rispetto al quale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto con irrilevanza dello scopo mediato e dei motivi di fatto avuti di mira dall'agente - facendo corretta applicazione della norma incriminatrice e dei suoi elementi costitutivi; la gravità dei fatti ha giustificato, sulla base di un sindacato di merito non censurabile in questa sede in mancanza di evidenti vizi logici, l'applicazione di una pena non contenuta nel minimo edittale ma ben lontana anche dal valore medio della pena a base del reato; né presta il fianco a censure il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti che erano valsi all'imputato la contestazione della recidiva aggravata (e non applicata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere ‘st nsore [OSCURATO:PERSONA] no i Giorgi4 Fidelbo DÉPOSiT AT A [OSCURATO:PERSONA] 11